CAMPIONE D’ITALIA ENTRA NEL TERRITORIO DOGANALE EUROPEO
di Dagoberto Pierluca Esposito

In una lettera in data 18 luglio 2017 il governo italiano ha chiesto che il comune italiano di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano fossero inclusi nel territorio doganale dell’Unione e nel territorio dell’Unione cui si applica la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (così come il Monte Athos, le isole Canarie, i dipartimenti francesi d’oltremare, le isole Aland e le isole Anglo-Normanne).

Ora tutto questo è ufficiale.

Tali modifiche sono state introdotte dal Regolamento n. 474 del 19 marzo 2019 e dalla Direttiva 2019/475/UE del 18 febbraio 2019, pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 25 marzo 2019.

L’esclusione dei territori citati dall’applicazione territoriale dell’Iva comunitaria è stata richiesta dall’Italia in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d’Italia attraverso l’applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l’imposta sul valore aggiunto svizzera.

Entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere adottate le eventuali misure necessarie a conformarsi a tale modifica. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020, l’invio di beni dall’Italia al comune di Campione d’Italia e nelle acque nazionali del Lago di Lugano non integrerà una fattispecie di esportazione.

Verrà così meno, per gli operatori nazionali, la necessità di far fronte alle formalità e adempimenti richiesti in passato sotto l’aspetto doganale non dovendo le merci più essere vincolate, da ora in avanti, ad una dichiarazione di esportazione.

Tuttavia, dovendo le merci passare attraverso il territorio svizzero, sarà necessario vincolarle ad un regime di transito interno che permette appunto alle merci unionali di circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest’ultimo, senza che muti la loro posizione doganale (art. 227 del Codice Doganale dell’Unione).

Resterà comunque esclusa l’applicazione dell’Iva nonostante adesso tali territori facciano parte del territorio doganale dell’UE.

Considerato però che fino ad oggi, dal punto di vista doganale e della fatturazione, il comune di Campione d’Italia era ritenuto Paese terzo, potrebbero nascere dei problemi interpretativi in relazione all’applicazione dell’art. 8 del DPR 633/72 (per capire se ci saranno differenze dal punto di vista della fatturazione sarebbe opportuno aspettare eventuali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate). Inoltre, per quanto riguarda la prova dell’uscita della merce, non ci sarà più una dichiarazione di esportazione da cui risulti l’uscita stessa, ma con molta probabilità si dovrà fare riferimento alla bolla di accompagnamento o al documento di trasporto ex art. 21 comma 4 lett. a) DPR 633/1972 o anche probabilmente a quell’insieme di “prove alternative” accettate dall’Agenzia delle Entrate e che rivestano carattere di certezza ed incontrovertibilità.

Per quanto riguarda la Direttiva sulle accise, come già detto sopra, la modifica ha riguardato anche tale normativa con la conseguenza che, sempre a partire dal 1° gennaio 2020, il comune di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano saranno sottoposti al regime generale delle accise.