Riforma del fallimento: novità codice della crisi di impresa e nuove procedure
di Eleonora Greppi

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019) in attuazione della
della legge 19 ottobre 2017 entrerà in vigore a 18 mesi e nello specifico il 15 agosto 2020, salvo l’anticipo per alcune delle misure introdotte tra cui le novità per i revisori e i sindaci.
In particolare, l’intento della riforma è quello di intervenire ed ampliare il nuovo sistema di gestione della crisi, prima, quindi, che il disfacimento sia conclamato e gli effetti irreversibili nonchè uniformare il nostro sistema giuridico a quello adottato nella maggior parte dei Paesi Europei.
Le soluzioni concordate dalla legislazione vigente sono: piani attestati, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La riforma in commento fornisce una nuova definizione di “crisi” descrivendola quale “lo stato di difficoltà economico− finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Su tale “difficoltà ed inadeguatezza” intende intervenire il nuovo sistema di gestione della crisi stabilendo quali nuove soluzioni concordate: accordi di composizione della crisi depositati presso l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa), accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Una delle novità maggiormente interessanti di questa nuova normativa è legata allo scopo per cui è stata prevista, ovvero ridurre il più possibile le fasi patologiche e giudiziali dell’insolvenza tramite strumenti che permettano di verificarla e risolverla in fase primordiale. In primo luogo è stata prevista l’istituzione dell’OCRI ovvero l’organismo di composizione della crisi.
Tale organismo sarà istituito presso le Camere di Commercio e sarà composto da 3 membri nominati:
uno dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale individuato a norma dell’art. 4 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato;
uno dal presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui opera l’OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo stesso referente;
uno dal referente, sentito il debitore, e deve appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.
Tale organismo avrà lo specifico compito di ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, gestire la fase di allerta per tutte le imprese, assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
Per ciò che riguarda le segnalazioni all’ente sopra citato, sono stati previsti dei particolari strumenti di allerta sia interni all’impresa che esterni.
L’allerta interna è prevista in capo agli organi amministrativi e di controllo. Responsabilizzerà quindi sia gli organi amministrativi che dovranno valutare gli assetti organizzativi dell’impresa maggiormente adeguati a sorreggere le proprie scelte di business economico e gli organi di controllo che sino ad oggi si limitavano ad un mero controllo formale ex post.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dovranno, invece, provvedere a valutare l’attività posta in essere dagli organi amministrativi valutandone anche l’impatto economico sull’impresa stessa.
L’allerta esterna è invece prevista in capo agli Organi previdenziali e all’Agenzia di riscossione. In questo caso, qualora il debito dell’impresa superi una determinata esposizione tali organi dovranno provvedere ad effettuare una segnalazione all’OCRI.
In ogni caso, la valutazione circa lo stato di crisi dell’impresa sarà demandata a particolari indicatori che vengono individuati nei generali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle peculiari caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale posta in essere dal debitore, e che possono ricadere sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso sulla continuità aziendale anche tenuto conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti. In sostanza, pertanto, il nuovo Codice ha voluto creare un sistema verificatorio circa lo stato dell’impresa che operi in stato anteriore rispetto alla fase patologica e non più risolvibile allo scopo di ridurre e di eliminare, ma solo da un punto di vista terminologico, l’istituto del Fallimento.