Il provvedimento APPENA APPROVATO CORRETTIVO dlgs 75/2020 – adottato nell’esercizio della delega contenuta negli articoli 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
L’attuazione della suddetta Direttiva ha come obiettivo l’armonizzazione delle misure da parte degli Stati Ue in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. Già con la legge n°300/2000, nel nostro ordinamento, è stata introdotta la responsabilità penale (più precisamente amministrativa) anche in capo alle persone giuridiche, nota come D.Lgs. 231/2001.
La direttiva PIF il cui acronimo significa (Protezione Interessi Finanziari) approvata definitivamente il 5 luglio 2017 ha armonizzato il diritto penale degli Stati membri; in particolare ha di fatto obbligato gli Stati a modificare la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società.
La responsabilità amministrativa delle imprese si estende ai reati di:
- Peculato;
- abuso d’ufficio;
- ai reati tributari con particolare riferimento ai delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione IVA omessa ed
- ai reati doganali per indebita o omessa dichiarazione doganale.
Il decreto prevede sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi in particolare per le ipotesi di delitto tentato; per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità; per i delitti di frode nelle pubbliche forniture; per il reato di frode in agricoltura nonché per il reato di contrabbando. Il sistema sanzionatorio varia a seconda che il reato ecceda o meno i 100.000 euro, sino a prevedere la pena massima fino a 4 anni di reclusione.
Possiamo quindi dire che con questo provvedimento (CORRETTIVO dlgs 75/2020) il legislatore italiano intende imprimere, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva PIF, un deciso contrasto all’evasione fiscale ed alle frodi in ambito tributario.
La nostra attenzione, in particolare, si concentra sui reati doganali e sulla confisca per contrabbando ed indebita percezione di Fondi Ue. Nei casi di contrabbando (siamo nell’ambito dei reati doganali), laddove non sia possibile procedere alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, il provvedimento ordina la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Nel caso dell’indebita percezione dei Fondi UE facciamo presente come il corretto, tempestivo e completo utilizzo delle risorse finanziarie dell’Unione Europea costituisce un impegno preciso per tutti, allo scopo di realizzare gli obiettivi di ogni strategia settennale dell’Unione Europea. L’importo delle risorse europee messe a disposizione degli Stati membri è ingente, per questo motivo, bisogna monitorare adeguatamente la situazione delle frodi all’UE, anche grazie a quanto rilevato nei Rapporti annuali della Commissione al Parlamento ed al Consiglio. E’ importante ricordare a tutti i beneficiari di fondi UE che ormai è entrato a pieno regime il Registro nazionale degli aiuti di stato. Grazie al RNA ogni singolo aiuto concesso è di dominio pubblico e pertanto risulta più semplice il monitoraggio sia lato beneficiario che lato controllore.
Da quanto su esposto si evince quindi che la responsabilità amministrativa delle imprese si estende altresì, ai reati tributari ed ai reati doganali quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.
L’integrazione del D.Lgs. n. 231/2001 con l’aggiunta di nuove responsabilità per l’impresa comporta, come detto, l’esigenza, per le aziende che si sono già dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo (MOGC), di aggiornare tale modello integrando i nuovi reati.
L’eventuale coinvolgimento dell’impresa in tali reati non solo comporterebbe a carico di quest’ultima sanzioni pecuniarie elevate e commisurate al profitto indebito (anche quando questo non è concretamente percepito), ma anche, un sostanziale danno reputazionale nonché il divieto di poter, in caso di condanna definitiva, partecipare a bandi per attingere a fondi comunitari oltre che non avere più i requisiti di rating in ambito doganale (vedasi certificazioni AEO, ottenimento di status di esportatore autorizzato, rex).
Per tali ragioni consigliamo alle imprese di prendere in debita considerazione quanto previsto dalla norma e rivalutare i rischi ed il sistema di controllo ex D.Lgs. n. 231/ per evitare di commettere tali reati.
In particolare, per le imprese che hanno costanti rapporti di import il rischio che si configuri un reato di contrabbando (ma anche per le frodi Iva internazionali) è elevato e può dipendere da errori in materia di valore in dogana, quantità, errato codice Taric, mancato pagamento di dazi antidumping e/o di salvaguardia. A tutte queste imprese suggeriamo, al fine di ottimizzare i propri modelli organizzativi 231, di porre in essere adeguati strumenti di compliance doganale, quali, ad esempio, l’AEO (Operatore economico autorizzato), che certificano una corretta impostazione della gestione delle pratiche in Dogana.
Il dipartimento Custom compliance e Finanziamenti Europei del Gruppo Commercioestero SRL/Tupponi, De Marinis, Russo & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi legati alla compliance doganale in generale e sulle relative certificazioni di qualità doganale AEO, AEOC ed AEOF nonché per valutazione e fattibilità preliminare della partecipazione a Bandi di derivazione comunitaria.