Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).
Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea. Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:
- la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.
Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
Durante la prima fase transitoria che è iniziata il 1°ottobre 2023, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), sono tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di febbraio 2024. Ad ogni modo, in linea con il Regolamento di Esecuzione 2023/1773 che disciplina il periodo transitorio, le imprese dichiaranti potranno successivamente modificare e correggere i primi tre rapporti CBAM fino al 31 luglio 2024.
Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti, una volta autorizzati quali dichiaranti CBAM, dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate (entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento). Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata. Oggi il prezzo per tonnellata di CO2 si aggira intorno agli 85/90 €/tonnellata.
Si evidenzia che il CBAM non si applica alle importazioni provenienti da Paesi in cui si applica il meccanismo EU ETS (cioè i Paesi del SEE), nonché gli Stati extra-UE che abbiano introdotto un sistema di scambio delle quote di emissione equivalente al sistema EU ETS (come, per esempio, la Svizzera). Il CBAM inoltre non si applica per le importazioni di basso valore con un valore intrinseco massimo di 150 euro, alle merci in transito e alle merci utilizzate nel contesto di attività militari.
Se sei un’impresa che:
- Importa prodotti come cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzante, idrogeno e l’elettricità
- Non sa come presentare la relazione sul portale europeo
- Ha bisogno di un delegato/gestore che se ne occupi per suo conto
- Non sa come compilare il template per comunicare le emissioni dei beni importati soggetti a CBAM
- ha difficoltà a comunicare chiaramente con il suo fornitore per preparare il report come richiesto dalle normative,
l’Area dogana dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, tramite il Socio Dr. Giuseppe De Marinis, spedizioniere doganale iscritto all’albo professionale, comunica l’attivazione del nuovo servizio di supporto consulenziale e aspetti di compliance rivolto alla clientela che importa: acciaio e ferro, fertilizzanti, alluminio, cemento, elettricità e idrogeno, prodotti chimici e che necessita di adeguarsi al Regolamento UE 2023/956 CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism, ovvero alla presentazione della relazione trimestrale prevista per la fase transitoria.
Il supporto consulenziale può riguardare diversi aspetti e può essere modulato di conseguenza.
In particolare, si articola nelle seguenti attività:
- Individuazione corretta classificazione merceologica e verifica relativa sussistenza obbligo presentazione report;
- Supporto nella redazione di clausole di salvaguardia nell’ambito dei contratti di approvvigionamento con controparti extra UE;
- Assistenza registrazione della società nel registro CBAM;
- Assistenza nella compilazione delle relazioni trimestrali CBAM e/o tramite delega e/o predisposizione e presentazione trimestrale (fase transitoria) sul portale dell’UE;
- Redazione di contratti di mandato (rappresentanza diretta e indiretta) a seconda se i gestori esterni all’impresa agiscono come meri gestori o rappresentanti indiretti.
Inoltre, grazie alla collaborazione con eNextGen, spin-off del Politecnico di Milano, siamo in grado di fornire altresì le seguenti attività:
- Raccolta dati da fornitori extra UE e raccolta delle informazioni relative ai flussi delle merci CBAM,
- Analisi delle informazioni relative ai flussi delle merci CBAM,
- Contatti con fornitori non UE dei prodotti CBAM per compilazione del “formulario CBAM Excel” (raccolta informazioni CO2),
- Verifica delle informazioni ricevute dai fornitori extra UE riguardanti le emissioni dirette ed indirette di CO2,
- Fermo restando l’obbligo di presentazione report ed in assenza di adeguate informazioni da parte del fornitore, calcolo e compilazione report basato su “informazioni standard” (valori forfettari, statistiche nazionali/UE, altro metodo approvato CBAM),
- Predisposizione della documentazione utile per presentare la Relazione trimestrale.
NOTA: Relativamente al trimestre ottobre/novembre/dicembre 2023 le relazioni dovranno essere caricate nella piattaforma entro il 29/02/2024.
Il servizio sarà effettuato e vigilato tramite la consulenza dello spedizioniere doganale Dott. Giuseppe De Marinis ed un team di professionisti esperti sui metodi di calcolo emissioni CBAM.