PREMESSA
Le competenze in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso sono passate in capo all’Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento).
L’UAMA, tra le altre cose, presiede il Comitato consultivo interministeriale che fornisce pareri su operazioni di esportazione di beni a duplice uso.
Per prodotti a duplice uso s’intendono i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all’articolo 2, numero 1) del regolamento (CE) 821/2021. Tale regolamento è stato recentemente modificato dal Regolamento Delegato (UE) 1/2022 della Commissione che ha operato una sostituzione dell’allegato I del regolamento 821/2021 che riporta l’elenco dei prodotti dual use.
Il nuovo Regolamento Dual Use abroga e sostituisce il Reg. (CE) 428/2009, aggiornando il sistema UE di export control – intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento dei prodotti a duplice uso.
Il nuovo Regolamento all’art. 2, comma 2 stabilisce che prodotti a duplice uso sono “i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”. Tali prodotti sono dettagliatamente elencati nell’allegato I del Regolamento.
Obiettivi del Regolamento è:
- Consentire all’Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione AGEU, oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali;
- rafforzare i controlli su un maggior numero di tecnologie dual use;
- migliorare il coordinamento tra Stati UE e Commissione Europea, per rendere più efficienti i controlli in tutta l’UE, e tra UE e Paesi partner, per rafforzare la sicurezza internazionale.
L’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso è soggetta al controllo dello Stato e necessita di autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente, che è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, succeduto al Ministero dello sviluppo economico per effetto dell’art. 2 del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132).
Il 2 febbraio 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2018, che reca norme di attuazione volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee in tema di sanzioni economiche internazionali relative alle operazioni di esportazione di materiali proliferanti, agli embarghi commerciali e al commercio di strumenti di tortura e a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso.
Il decreto 221/2017 riunisce in un unico testo le disposizioni nazionali, anche con riferimento ai regolamenti dell’Unione adottati ai sensi dell’art. 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi Terzi assoggettati a embargo commerciale.
La normativa attualmente vigente individua quali sono i prodotti dual use appartenenti alle seguenti categorie:
- materiali nucleari, impianti e apparecchiature
- materiali speciali e relative apparecchiature
- trattamento e lavorazione dei materiali
- materiali elettronici
- calcolatori
- telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione”
- sensori e laser
- materiale avionico e di navigazione
- materiale navale
- materiale aerospaziale e propulsione.
La classificazione dei prodotti a duplice uso, fondata sul ECCN- Export Control Classification Number è standardizzata.
Si basa sulla natura dei beni stessi (es. tipologia di prodotto, software, o technology) ed i rispettivi parametri tecnici. Comporta la necessità di licenze, obblighi di reporting e di tenuta di registri, nonché requisiti per il trasporto.
Autorizzazioni
Per quanto riguarda l’Italia e l’UE le autorizzazioni ministeriali sono state di recente oggetto di riordino e devono essere richieste sulla base della tipologia del prodotto dual use e del Paese di destinazione.
Autorizzazioni specifiche individuali
Rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, di volta in volta, riguardano singole operazioni di export, che non possano fruire di altre procedure comunque agevolate.
Autorizzazioni globali individuali
Rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, di volta in volta, ad un singolo esportatore non occasionale, sulla base di una preliminare valutazione dell’affidabilità del medesimo, per tutti i tipi o categorie di prodotti a duplice uso e per uno o più Paesi di destinazioni specifici (Cfr. Art. 11 del D. Lgs. 221/2017).
Autorizzazioni generali dell’Unione europea
Valide per determinati Paesi di destinazione, alle condizioni e requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies, come stabilito dall’art. 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1232/2011, che modifica l’art. 9, par. 1 del Reg. (CE) 428/2009, e per i prodotti seguenti: tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato II, da bis a septies, del Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione di quanto previsto nell’Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011.
Per avvalersi di tale tipologia autorizzativa, è necessaria una previa notifica all’Autorità competente (entro i 30 giorni precedenti alla prima esportazione da effettuare), che rilascia lettera di ricezione di avvenuta notifica (come da circolare 79931/12), dopo aver iscritto l’esportatore nell’apposito Registro, previsto dall’art. 12, par. 2, del D. Lgs. 221/2017. È obbligatorio inviare, anche se negativo, un report semestrale – entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre – per comunicare tutte le esportazioni effettuate con ogni tipo di AGEU.
Oltre alla semplificazione/armonizzazione delle procedure di autorizzazione ed al miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali, il nuovo regolamento prevede due nuove autorizzazioni generali dell’Unione (cd. AGEU): una relativa ai trasferimenti di tecnologia infragruppo – definizione in cui rientra anche il concetto di assistenza tecnica e di software (AGEU 007) ed una alla crittografia (AGEU 008).
L’apposita «autorizzazione per grandi progetti» ha l’obiettivo di adattare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle particolari esigenze dei settori industriali. Nello specifico, si tratta di un’autorizzazione di esportazione individuale o globale concessa ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più Paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala. Tale tipo di autorizzazione potrà essere valida per una durata che sarà determinata dall’Autorità competente, in ogni caso non superiore a quattro anni, salvo che ricorrano circostanze debitamente giustificate (cfr. art. 12, par. 3).
Nel decidere se concedere o meno un’autorizzazione di esportazione individuale o globale, le autorità competenti dovranno d’ora in poi tenere conto del rispetto dei diritti umani nel Paese di destinazione finale, nonché del rispetto del diritto internazionale umanitario, la situazione interna del Paese, il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale, considerazioni di carattere nazionale politica estera e di sicurezza, compresa la sicurezza degli Stati membri, considerazioni sull’uso finale previsto e sul rischio di deviazione.
Autorizzazioni generali nazionali (AGN)
Valide limitatamente ai Paesi di destinazione indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4 agosto 2003 (Antartide-Base Italiana, Argentina, Corea del Sud e Turchia), per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, ad eccezione:
- di quanto previsto nell’Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011
- dei prodotti/paesi compresi nelle AGEU (vedi All. II, da bis a septies, Reg. (UE) 1232/11).
Anche per avvalersi di tale tipologia autorizzativa, è necessaria preventiva notifica all’Autorità competente. È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre – per comunicare tutte le esportazioni effettuate con AGN.
La sicurezza dei prodotti esportati passa attraverso una corretta gestione dell’esportazione in ogni sua fase ed in particolar modo nella sua fase preliminare. L’attività di verifica organizzata internamente all’azienda risulta pertanto fondamentale per evitare di incorrere in rilevanti sanzioni (multe fino a 250.000 euro e reclusione, nei casi più gravi, fino a 6 anni).
I prodotti oggetto della fornitura devono pertanto essere attentamente analizzati alla luce delle normative nazionali e internazionali ad essi applicabili, per poter individuare potenziali criticità nell’esecuzione e nella conclusione del contratto.
Export control system
Ogni impresa, per tutti i prodotti oggetto di esportazione, dovrebbe verificare e attivare una procedura e relativa compliance che includa:
- la Verifica della documentazione sui prodotti acquistati;
- la corretta Classificazione doganale dei prodotti acquistati e di quelli esportati;
- la Verifica tecnica: normativa dual use, normativa U.S.A;
- la verifica della normativa in materia di embarghi verso specifici Paesi (es. Iran, Federazione Russa) e/o verso specifiche persone fisiche e/o giuridiche.
Tale analisi interna va fatta alla luce della legislazione italiana ed europea che è integrata, nonché sul piano multilaterale Direttiva 43/2009/CE; Wassenaar Arrangement (on Export Controls for Conventional Arms and Dual- Use Goods and Technologies), Arms Trade Treaty (ATT), il Trattato internazionale sul commercio delle armi.
Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l’UE, (come anche gli Stati Uniti), applica misure restrittive al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel Trattato sull’Unione Europea. Negli ultimi anni l’UE ha fatto spesso ricorso all’imposizione di sanzioni o misure restrittive sia in modo autonomo, sia in attuazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Le misure restrittive imposte dall’UE possono essere dirette contro governi di Paesi terzi, nonché contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche (come gruppi terroristici e singoli terroristi). Esse possono comprendere embarghi sulle armi, altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieti di importazione e di esportazione), restrizioni finanziarie, restrizioni all’ammissione (divieti di visto o di viaggio) o altre misure.
Il Regolamento UE n. 2020/2171 che sostituisce l’Allegato II bis del Regolamento UE 428/2009 contiene le disposizioni relative all’Autorizzazione Generale di Esportazione dell’Unione (AGEU) n. EU001.
L’articolo 1 del summenzionato regolamento recita quanto segue:
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è incluso fra i Paesi terzi di destinazione per i quali può essere utilizzata l’AGEU EU001, che permette al suo titolare di esportare verso determinate destinazioni la maggioranza dei prodotti a duplice uso riportati nell’allegato I del Reg.to UE n. 821/2021 e ss.mm., ad eccezione dei prodotti elencati negli Allegati II octies e IV del Reg.to (UE) 821/2021 e ss.mm.
La suddetta Autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e non ha scadenza.
Come stabilito dal Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, le spedizioni di prodotti a duplice uso dall’UE verso l’Irlanda del Nord e viceversa costituiscono trasferimenti intra UE ai fini del Regolamento (CE) n. 428/2009.
Alla luce di quanto esposto lo studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners è in grado di assistervi sullo sviluppo di un adeguato Export control System, che tenga conto della mutata normativa, fornendo altresì pareri consulenziali su casi specifici non solo in materia dual use ma anche in materia di restrizioni, embarghi anche in riferimento a quanto sta succedendo in Russia, Bielorussia, Ucraina.