GLI ICC Incoterms® determinano la competenza giurisdizionale in materia di compravendita di beni intra-UE, in assenza di clausola di deroga del foro concordata contrattualmente
Giuseppe De Marinis

Una sentenza della Corte di Giustizia Ue, che ha visto un recente allineamento della Corte di Cassazione, chiarisce che gli ICC INCOTERMS,  se richiamati in un contratto di compravendita internazionale, oltre ad individuare il punto di rischio ed il  tariffa  stabiliscono in maniera univoca anche il punto di consegna della merce e quindi il foro competente in caso di controversie.

Il Regolamento (UE) N. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, entrato in vigore il 10 gennaio 2015 in sostituzione del previgente Regolamento (UE) N.44/2001 e concernente “la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” stabilisce che:

Se venditore e compratore hanno sede o domicilio in Stati membri dell’Unione Europea, trova applicazione l’art.4 n.1 del Regolamento UE 1215/2012;

È competente in via generale, il giudice dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato. La regola standard, quindi, è quella del foro del convenuto;

 

L’art. 7 tratta le competenze speciali.

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

  1. b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

 

Sulla base dell’orientamento della Cassazione italiana prevalente fino a tempi recentissimi, risultava necessario stabilire cosa si intendeva per luogo di consegna, ossia se si considerava tale il luogo in cui è avvenuta la consegna al compratore oppure il luogo di consegna al primo vettore. La Corte di Giustizia (causa C-381/08 del 2010 e C-87/10 del 2011) aveva in più occasioni affermato che, se non è possibile stabilire il luogo della consegna in base ai termini e le clausole del contratto, la giurisdizione si determinava in base al luogo ove l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente del bene. Tutto questo andando anche contro il disposto dell’art 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG) che recita per l’appunto quanto segue:

 

Sezione I
 Consegna delle merci e dei documenti

Articolo 31 

Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste:
a ) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perchè le faccia pervenire all’acquirente;

 b ) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell’acquirente in tale luogo;

 c ) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell’acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto.

La Corte aveva precisato, quindi, che gli Incoterms® ICC sono da intendersi elemento valido per determinare la consegna dal punto di vista giuridico, a patto che la loro previsione sia chiara ed esplicita. In Italia la Cassazione è intervenuta sul tema precisando che gli Incoterms® della ICC costituiscono un valido elemento se risultano essere il frutto di una “espressa e congiunta volontà delle parti volta ad individuare un luogo di consegna diverso da quello finale”. Ne conseguiva fino al nuovo orientamento l’esigenza di indicare sempre il termine di resa con riferimento agli Incoterms® ICC, magari precisando che il luogo di consegna previsto dal termine di resa richiamato era da intendersi come luogo di avvenuta consegna del bene anche dal punto di vista giuridico.

 

Con Ordinanza n. 11346 del 2 maggio 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato chiaramente la rilevanza degli ICC Incoterms® pattuiti dalle parti ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale in materia di compravendita di beni intra-UE, salvo che il contratto non contenga una clausola esclusiva del foro in favore del giudice straniero.

Il caso oggetto di questa importante ordinanza, riguardava il  termine di resa EXW nella quale il giudice ha stabilito la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice italiano in un’azione promossa da un venditore italiano nei confronti di un compratore francese in applicazione dell’art. 7, punto 1, lettera b), prima ipotesi, del Regolamento UE 1215/2012, secondo cui, nel caso di compravendita di beni, è competente il Giudice del luogo, ubicato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

Quindi possiamo concludere evidenziando che questa ordinanza afferma che, salvo che il contratto non contenga una clausola esclusiva del foro in favore del giudice straniero, nel caso di espresso richiamo nel contratto ad un termine di resa del Gruppo E, F, C (ICC INCOTERMS®) dove il luogo di consegna è certamente il luogo del caricamento a bordo mezzo del vettore “luogo/porto di partenza”, se tale luogo è in Italia certamente il foro competente sarà Italia.