IL CONTRATTO DI AGENZIA IN BRASILE
di Eleonora Greppi

Il Nuovo Codice Civile brasiliano introdotto con Legge n. 10.406 del 10 gennaio 2002, ha previsto un capo dedicato specificamente alle fattispecie dell’Agenzia e della Distribuzione.

Unitamente alla normativa dettata dal Codice Civile è necessario fare menzione anche della L.4886 del 1965 e successive modifiche.

Detta normativa disciplina il contratto di rappresentanza commerciale (rapresentantes commercias automnomos) ed è fondamentale in quanto applicabile anche al contratto di agenzia nelle previsioni ad esso compatibili.

 

La distinzione tra Agenzia e Rappresentanza non è ravvisabile nelle disposizioni di legge, anche se parte della dottrina se n’è più specificamente occupata.

Secondo le interpretazioni dottrinali si ritiene che il rappresentante abbia in capo a sé il potere di concludere gli affari in nome e per conto del preponente, mentre l’agente si limiterebbe a promuovere la conclusione dell’affare.

È tuttavia fondamentale fare presente che, anche laddove si tratti di rappresentanza, è buona norma inserire nel contratto una previsione specifica in relazione al potere, concesso o meno al rappresentante, di concludere affari in nome e per conto del preponente.

 

Caratteristiche dell’agente/rappresentate.

 

A norma dell’articolo 710 del Codice Civile Brasiliano, di definisce come contratto di agenzia “il contratto con il quale una persona si obbliga, dietro un corrispettivo, a realizzare certi affari, in una determinata zona, con carattere di abitualità, in favore e per conto di un terzo, senza subordinazione gerarchica”.

 

A norma della L. 4886 del 1965 “rappresentante è colui che in via continuativa svolge attività dirette a facilitare la conclusione di affari, ovvero conclude esso stesso affari, da parte del soggetto per conto del quale egli opera”.

 

Il contratto deve avere forma scritta e contenere le seguenti pattuizioni:

 

  1. l’agente/rappresentante opera senza vincolo di subordinazione e può essere sia una persona fisica che giuridica.
  2. il contratto deve contenere:

2.1. menzione dei prodotti per i quali viene conferito l’incarico (nel caso in cui il contratto non indichi l’oggetto dell’incarico, ad esempio la tipologia dei beni venduti, il contratto rimane valido e l’interprete dovrà analizzare quali beni l’agente abbia in realtà concretamente trattato);

2.2. durata (a tempo determinato o indeterminato);

2.3. indicazione dell’area geografica oggetto dell’incarico;

2.4. eventuale indicazione del riconoscimento dell’esclusiva (in relazione all’area, al ramo o all’incarico. La regola generale presente nel Codice Civile è l’esclusività, salvo diverso accordo);

2.4. ammontare della provvigione pattuita e criteri per la liquidazione della stessa (a norma dell’art. 716 del Codice Civile emerge come la provvigione sia dovuta all’agente anche se l’affare non venga concluso per fatto imputabile al preponente, salvo che detto comportamento non sia derivato dal verificarsi di circostanze riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore);

2.5. obbligazione dell’agente e del preponente;

2.6. responsabilità dell’agente e del preponente;

2.7. eventuale patto di non concorrenza;

2.8. pattuizione relativa all’indennità in caso di cessazione del rapporto.

 

Obblighi dell’Agente.

 

Oltre alle pattuizioni ed alle obbligazioni specificamente assunte dall’agente e dal preponente all’interno del contratto, l’agente deve:

  1. informare il preponente sull’andamento delle attività svolte e sui progressi degli affari promossi;
    2. attenersi ai prezzi ed alle condizioni di vendita fissate dal preponente;
  2. promuovere con diligenze gli affari del preponente;
  3. proteggere i segreti industriali e commerciali di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del contratto;
  4. rendicontare la propria attività;
  5. alla cessazione del contratto, restituire la documentazione ricevuta dal preponente.

 

Obblighi del preponente

Il principale obbligo del preponete è quello di corrispondere la provvigione il cui pagamento, deve avvenire, in genere, entro 15 giorni dalla data di conclusione dell’affare procurato dall’agente.

Ovviamente, se previsto dal contratto, l’obbligo di rispettare l’esclusività del rapporto.

 

Durata

In ordine alla durata vi è piena autonomia delle parti, le quali possono stabilire ciò che risulta maggiormente confacente alle proprie esigenze.

Vi sono, tuttavia, da svolgere alcune importanti precisazioni.

I contratti a tempo determinato, prorogati alla scadenza sono considerati dalla normativa brasiliana come contratti a tempo indeterminato con tutte le relative conseguenze che qui di seguito si esporranno.

È possibile recedere anticipatamente anche dai contratti a tempo determinato quando vi sia una grave inadempienza in relazione alle obbligazioni assunte in sede di sottoscrizione del contratto.

Laddove il recesso anticipato intervenga in assenza di gravi inadempienze, sarà dovuto il risarcimento dei danni procurati all’altra parte.

Per ciò che riguarda il recesso dai contratti a tempo indeterminato, è previsto un obbligo di preavviso di almeno 30 giorni.

In mancanza sarà dovuta un’indennità di mancato preavviso pari alla misura di un terzo delle provvigioni liquidate nel corso dei tre mesi precedenti la risoluzione del contratto.

 

I gravi motivi che autorizzano il preponente alla disdetta e che comportano la non debenza dell’indennità sono in particolare:

 

– perdurante inadempimento degli obblighi imposti all’agente;

– comportamento dell’agente causante discredito al preponente;

– gravi reati commessi dall’agente;

– forza maggiore.

 

Indennità di fine rapporto

L’art. 27 della L. 4886 del 1965 e successive modifiche, prevede che in ipotesi di recesso unilaterale dal contratto senza giusta causa (art. 35 delle medesima legge) sia dovuta un’indennità di fine rapporto.

Ciò sia che si tratti di contratti a tempo indeterminato che determinato. La differenza tra le due fattispecie sta solo nella misura dell’indennità dovuta.

Se il preponente recede da un contratto a tempo indeterminato in assenza di gravi motivi è tenuto a pagare all’agente un indennizzo pari ad almeno un dodicesimo della provvigione concordata nonché a risarcire all’agente gli eventuali ulteriori danni subiti a causa del recesso immotivato.

In caso di contratto a tempo determinato l’ammontare dell’indennizzo è pari alla provvigione mensile media per la durata del contratto moltiplicata per il numero di mesi per i quali il contratto sarebbe ancora stato efficace in assenza del recesso, e cioè fino al decorso del termine finale previsto.

 

Legge applicabile e Foro competente

La scelta della legge applicabile e del foro sono lasciate alla discrezionalità delle parti. È possibile, altresì, optare per la scelta di una risoluzione alternativa delle controversie, prevedendo un arbitrato o una mediazione, facendo presente, tuttavia, che tra Italia e Brasile esiste una convenzione bilaterale sul reciproco riconoscimento delle sentenze e che, pertanto, la scelta di optare per una risoluzione giudiziale della controversia potrebbe essere percorribile.