Il 29 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha enunciato, con Provvedimento n. 165827, le regole procedurali per consentire ai soggetti passivi IVA italiani di usufruire del “Cross Border Ruling”.
Il Cross Border Ruling (o CBR) è un progetto pilota, istituito dal VAT Forum sull’IVA della Commissione Europea, volto a creare un punto di contatto con gli operatori economici che fanno business con l’estero i quali possono presentare quesiti in materia di IVA su fattispecie transnazionali complesse.
Al progetto attualmente partecipano, oltre all’Italia, Belgio, Cipro, Danimarca, Irlanda, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
I soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia hanno la possibilità di presentare un’istanza volta a conoscere il corretto trattamento IVA applicabile alle operazioni transnazionali che intendono porre in essere in uno o più degli Stati membri che hanno istituito un punto di contatto CBR.
L’istanza deve essere presentata nello Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini IVA. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri.
Il requisito essenziale per poter trasmettere le istanze è che la fattispecie rappresentata sia complessa (quindi non di agevole soluzione) e abbia carattere transfrontaliero (cioè coinvolga due o più Stati partecipanti al progetto). L’obiettivo, infatti, è quello di fornire risposte preventive su situazioni complesse o comunque non connotate da un elevato grado di certezza alla luce della peculiarità delle transazioni e/o della divergenza tra i regimi nazionali e quelli comunitari in materia di Iva.
Il punto di contatto CBR a cui le istanze devono essere indirizzate e presentate è istituito presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione avviene per posta elettronica all’ indirizzo e-mail dedicato CBR@agenziaentrate.it
Le istanze devono essere redatte in italiano o in inglese e devono essere accompagnate da una traduzione nel linguaggio ufficiale dell’altro o degli altri Stati membri interessati dalle operazioni, o nella lingua da questi indicata nella sezione del sito istituzionale della Commissione Europea dedicata al progetto CBR:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm
La presentazione della richiesta di CBR comporta l’accettazione, da parte dell’istante, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri coinvolti (l’avvio delle consultazioni è onere dell’Amministrazioni Finanziaria italiana).
Le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell’ambito della generale attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate, per cui a tali istanze non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente, ex art. 11 della L. n. 212/2000 (incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso).
La procedura costituisce un ulteriore strumento per una più efficiente pianificazione fiscale delle operazioni cross border, nelle ipotesi in cui sia opportuno acquisire un parere condiviso delle diverse amministrazioni interessate. Tuttavia, la consultazione non garantisce che si possa arrivare a un’interpretazione concordata e, conseguentemente, non è detto che si possa rispondere all’istanza di CBR.
Lo Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, grazie al suo team di consulenti con una pluriennale esperienza in materia è in grado di fornire assistenza in merito a tali aspetti.