Il Dropshipping all’epoca del Coronavirus
Eleonora Greppi

La pandemia di coronavirus ha creato la necessità per le imprese di adattarsi a nuovi metodi di vendita a seguito delle restrizioni imposte dal governo.

In generale, si è verificato un ricorso agli strumenti di vendita online che è cominciato durante il primo lockdown totale e che prosegue anche tutt’oggi.

L’accesso obbligato alle piattaforme elettroniche ha infatti permesso al consumatore di familiarizzare con tali strumenti e di comprenderne anche i vantaggi.

In questo contesto si inserisce la figura del dropshipping. Letteralmente significa “to drop” (far cadere) e “shipping” (spedizione).

Il significato è presto spiegato.

Si tratta di una modalità di vendita on line che consente al titolare del sito (venditore) di vendere e proporre i prodotti senza fare alcuna scorta di magazzino.

In questa ottica è possibile avviare tale attività con costi decisamente contenuti (l’avviamento del sito) avvalendosi però a monte di fornitori seri e consolidati in quanto sarà poi il fornitore a spedire direttamente il prodotto al cliente finale.

Dal canto del Fornitore questo sistema gode dell’indiscusso vantaggio di poter avere una piattaforma internet dedicata e che svolge attività di promozione e di marketing sviluppando, nello specifico, l’area della vendita on line.

Il venditore dovrà selezionare attentamente i fornitori e redigere con loro accordi contrattuali che possano tenere conto di numerose variabili. In tale particolare momento storico, infatti, si potrebbero verificare problemi legati ad eventuali ritardi nella consegna della merce e nelle spedizioni da parte dei fornitori.

Per questa ragione è necessario inserire nei nuovi contratti, e ridefinire in quelli già in essere, accordi che possano limitare maggiormente i danni derivanti da ritardi nella consegna. In particolare, è utile valutare l’inserimento all’interno del contratto di penali in caso di ritardo nonché definire in modo specifico il termine di consegna. Prevedere termini di consegna essenziali e quindi perentori certamente potrebbe aiutare a far insorgere nel fornitore un’attenzione maggiore. Legando poi l’essenzialità del termine all’applicazione della penale per ogni giorno di ritardo, l’effetto potrebbe essere ancora maggiormente deterrente.

Diventa quindi fondamentale redigere delle condizioni di acquisto che tengano conto dello specifico momento legato alla difficoltà di reperimento delle materie prime e alle difficoltà nella gestione dei trasporti.

Il primo a rispondere nei confronti del cliente finale, infatti, sarà sempre l’operatore del sito che pur operando come intermediario mantiene, di fatto, il contatto diretto con il cliente finale e difficilmente si potrà esimere da qualsiasi responsabilità, anzi, al contrario, resterà responsabile per la mancata consegna dei prodotti, indisponibilità dei prodotti, conformità dei prodotti.

Seppur vero che è il fornitore che si occupa della consegna e, in alcuni casi anche della manifattura del prodotto, è altrettanto vero che il rapporto diretto con il cliente finale resta in capo all’operatore intermediario.