Horizon 2020 rappresenta la misura dedicata alle piccole e medie imprese che punta a valorizzare il loro potenziale innovativo con meccanismi per l’accesso al finanziamento più intuitivi e veloci. La Commissione europea ha recentemente confermato che le reti-contratto sono ammesse al finanziamento al pari delle PMI. In generale la procedura di supporto prevista da Horizon 2020, durante l’intero ciclo di innovazione, è distribuita in tre fasi. L’impresa riceve un primo finanziamento per predisporre un’analisi di fattibilità tecnico-scientifica del progetto. Se il progetto supera questa prima selezione dimostrando di avere potenziale tecnologico e commerciale, l’impresa riceve l’ulteriore finanziamento per svilupparlo fino alla fase di dimostrazione. Il sostegno alla fase di commercializzazione, finanziata con capitali privati, avviene indirettamente, tramite accesso agevolato agli strumenti finanziari. Durante l’attività di ricerca, Horizon2020 prevede un supporto manageriale gratuito alle imprese attraverso un servizio di Mentoring e Coaching. L’entità di finanziamento prevede per la prima fase “Studio di fattibilità” una somma forfettaria di 50.000 euro (durata 6 mesi) e 3 giorni di Coaching, per la seconda “Innovazione” un finanziamento tra 0,5 e 2,5 milioni euro (durata 12/24 mesi) e 12 giorni di Coaching, mentre per la terza “Commercializzazione” si garantiscono possibili facilitazioni indirette ed il supporto della rete Enterprise Europe Network.
Il contratto di rete, modello contrattuale/associativo introdotto con il D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 e successive modifiche, con l’obiettivo di realizzare una forma di collaborazione tra imprese, permette alle stesse, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi nell’ottica di incrementare la capacità innovativa e la competitività sul mercato. La rete nasce come strumento meramente contrattuale, ma se le parti contraenti vogliono creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita “rete soggetto” per distinguerla dalla rete puramente contrattuale detta “rete contratto”.
Queste ultime, vale a dire le reti di impresa senza soggettività giuridica, rientrano tra i soggetti eleggibili per la partecipazione al programma europeo Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione. Le reti-contratto possono infatti partecipare qualora rispettino le condizioni previste dal Regolamento UE 1290/2013, predisposto per la partecipazione e la diffusione all’interno del programma quadro per la ricerca e l’innovazione del settennio 2014-2020. Le reti di impresa, inoltre, possono partecipare se le aggregazioni nel loro insieme mantengono le caratteristiche di PMI, vale a dire un numero di addetti inferiore ai 250 e un fatturato di meno o pari a 50 milioni di euro.
Le regole operative della partecipazione al programma da parte delle reti sono disciplinate nel manuale pratico di Horizon 2020, il quale stabilisce le condizioni che le reti non aventi personalità giuridica (tra cui rientrano le reti-contratto) devono rispettare per partecipare ai bandi. Nello specifico si richiede che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità che rappresentano e che offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
Per quanto riguarda i contratti di rete, privi di soggettività giuridica, tali condizioni si considerano soddisfatte quando:
– il contratto di rete autorizza l’organo comune ad agire e assumere obbligazioni in nome e per conto della stessa rete, intesa quale gruppo di imprese partecipanti al contratto di rete stesso e non in nome delle singole imprese;
– il contratto di rete prevede lo stanziamento del fondo patrimoniale comune a garanzia delle obbligazioni assunte dall’organo comune.
Rispetto alla durata del contratto di rete si richiede che questa sia almeno equivalente alla durata del progetto stesso in modo da garantire la protezione dell’interesse economico dell’Unione Europea.