Il tema che con questo articolo si vuole affrontare è dedicato al Regolamento 1346/2000 in tema di procedure di insolvenza che coinvolgono gli Stati Membri dell’Unione Europea.
Il regolamento sopra menzionato istituisce norme comuni sul giudice competente ad avviare la procedura di insolvenza, sulla legge applicabile e sul riconoscimento delle decisioni in caso di insolvenza di un debitore, sia esso una società, un commerciante o un privato.
Lo scopo che i legislatori comunitari si sono prefissi è certamente quello di dissuadere il debitore dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da un paese a un altro nell’intento di migliorare la propria situazione giuridica. Come si vedrà nel prosieguo, infatti, detto regolamento fornisce, alla procedura, la possibilità di dialogare direttamente con le eventuali procedure aperte all’interno di altri Stati Membri o, comunque, di avere un canale di accesso diretto laddove beni di proprietà del debitore si trovino all’interno di un altro Stato Membro.
E’ necessario, ai fini di una corretta interpretazione del regolamento, individuare quali sono i principi ispiratori che hanno permesso ai legislatori comunitari di addivenire alla stesura definitiva dello stesso:
- par condicio creditorum, intesa come parità nella tutela degli interessi dei creditori ovunque essi si trovino all’interno dell’Unione Europea;
- possibilità di avviare più procedimenti, di cui uno principale ed i successivi secondari;
- sottrazione alla lex concorsus per alcune materie, ad esempio in tema di diritto del lavoro o di compensazione dei crediti si applicherà, nel primo caso, la legge a cui la norma di diritto internazionale privato fa riferimento e, nel secondo caso, la legge applicabile al credito.
- coordinazione di informazioni tra le diverse procedure e quindi la creazione di una norma di diritto internazionale uniforme e trasversale.
Il regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che abbia il proprio centro di interessi all’interno di uno Stato Membro.
In particolare, l’Allegato A ci fornisce l’elenco, distinto per Paesi, di quelle procedure che, a norma del regolamento, sono considerate di insolvenza. Ciò in quanto il concetto di insolvenza non è univocamente determinato e può cambiare in base al Paese ed alla legislazione.
In primo luogo si vogliono mettere in luce i requisiti richiesti affinchè possa essere depositata una domanda di insinuazione al passivo.
L’insinuazione può essere fatta in qualsiasi procedura che sia principale o secondaria (tale differenziazione verrà esaminata in seguito).
L’insinuazione deve contenere:
- le ragioni che giustificano la natura del credito;
- copia dei documenti giustificativi del credito;
- la prova di eventuali garanzie o privilegi.
La lingua di redazione dell’atto di insinuazione deve essere quella ufficiale dello Stato in cui si deposita la stessa.
Il Regolamento, come anticipato in precedenza, prevede la possibilità di apertura di una procedura primaria a cui può seguire l’apertura di una procedura secondaria.
PROCEDURA PRIMARIA
Il Regolamento prevede l’apertura di una procedura primaria, la cui competenza spetta al Giudice del luogo in cui il debitore ha la propria sede di interessi.
La legge applicabile è quella del luogo in cui la procedura è stata aperta.
La logica di tale sistema è quella di mettere in diretta relazione procedura primaria e secondaria e, a tal fine, il Regolamento prevede che la decisione di apertura della procedura di insolvenza sia direttamente riconosciuta in tutti gli Stati Membri ed i relativi effetti si producano direttamente all’interno degli stessi.
Ciò comporta che, dal momento di apertura della procedura principale, non sarà più possibile azionare esecuzioni individuali o spossessamenti diretti del debitore, anche laddove la procedura principale sia stata aperta in uno Stato diverso rispetto a quello in cui si trovano i beni aggredibili del debitore.
L’art. 18 stabilisce, poi, quelli che sono i poteri del Curatore e, in particolare, può esercitare tutto ciò che gli è permesso dalla lex concorsus (legge applicabile al fallimento).
In particolare, si segnala il potere di azionare revocatorie al di fuori dello Stato Membro in cui è stata aperta la procedura.
PROCEDURA SECONDARIA
L’apertura di una procedura secondaria è prevista all’art. 27 che permette di aprire un procedimento in un altro Stato Membro, rispetto a quello principale, ove si trovino beni del debitore, senza che, in tale secondo Stato, ne sia esaminata l’insolvenza.
La legge applicabile in tale caso è quella dello Stato membro in cui è aperta la procedura.
I soggetti legittimati a chiederne l’apertura sono:
- il Curatore principale;
- qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato Membro nel cui territorio è stata richiesta l’apertura della procedura secondaria.
Dal momento dell’apertura della procedura secondaria, si instaura un obbligo reciproco di fornire informazioni che possano essere utili all’altra procedura.
Come detto in precedenza, oltre alla volontà di creare una normativa uniforme in tema di procedure di insolvenza, il legislatore comunitario ha voluto salvaguardare la par condicio creditorum stabilendo che qualsiasi creditore che abbia recuperato una parte del proprio credito insinuandosi in una procedura, possa partecipare a quella secondaria solo qualora i creditori del medesimo grado abbiano ottenuto la stessa soddisfazione nella medesima o in altre procedure.
La procedura secondaria si può concludere con:
- un piano di risanamento;
- la liquidazione dei beni del debitore.
Qualora la procedura secondaria consenta la soddisfazione di tutti i creditori, il residuo dell’attivo andrà inviato alla procedura principale.
In alternativa a tale secondaria procedura, il regolamento prevede che il curatore della procedura principale possa nominare un Curatore provvisorio all’interno di uno Stato Membro a soli fini conservativi del patrimonio del debitore, senza che, in tale Stato, venga aperta una procedura secondaria.
Infine, la decisione di chiusura della procedura fallimentare è riconosciuta e ha valore esecutivo in tutti gli Stati Membri.
In conclusione, in considerazione del fatto che i casi di Fallimento transfrontalieri incidono, come quelli nazionali, sull’andamento del mercato e sul futuro delle imprese, tale Regolamento fornisce uno strumento utile e funzionale ad evitare che il debitore sia indotto a trasferire i propri beni da un paese dell’UE a un altro nell’intento di migliorare la propria situazione giuridica a danno del ceto creditorio.