Gli strumenti a disposizione dell’investitore straniero che voglia operare avvalendosi di una società di diritto indiano sono, nel loro funzionamento, regolati esclusivamente dalla disciplina dell’ordinamento giuridico indiano. La scelta dell’operatore straniero potrà cadere su forme societarie appartenenti a un modello più diffuso e consolidato (la Private Limited Company e la Public Limited Company), ovvero su tipologie sociali, codificate più di recente, di società di persone che possono comunque avvalersi dello schermo della personalità giuridica (Limited liability partnership). Le principali fonti di diritto societario indiano sono:
- il Companies Act. 1956;
- l’Indian Partnership Act. 1932;
- il Limited Liability Partnership Act. 2008.
Per chiarezza terminologica si premette che la nozione di società a responsabilità limitata secondo il diritto indiano coincide, sostanzialmente, con il concetto già noto agli imprenditori occidentali.
Anche secondo la nozione indiana di responsabilità limitata, i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo per l’importo di cui al capitale sottoscritto. I soci non possono essere obbligati a rispondere col proprio patrimonio personale per gli importi di cui alle obbligazioni contratte dalle società.
Tuttavia, l’atto costitutivo (Memorandum of Association) può prevedere forme di società a responsabilità limitata con una garanzia a carico dei soci, consistente nell’obbligo di corrispondere anche quanto necessario per affrontare le ulteriori spese per la liquidazione della società. Se ricorre detta fattispecie, la responsabilità dei soci non si limita all’importo di cui al capitale conferito, bensì si estende ai costi di liquidazione, ma non agli ulteriori debiti maturati nell’esercizio dell’ordinaria attività di impresa.
Le principali forme giuridiche sono costituite da:
- la private limited company
- la public limited company;
- la limited company partnership (LLP)
- la partnership
Le società devono essere iscritte nel Registrar of Companies (ROC corrispondente al registro delle imprese italiane): il ROC, unitamente al Company Law Board (CLB) è un organo indipendente deputato a garantire l’omologazione delle società e l’osservanza del Companies Act.
A seguito di una riforma del 2002 è stato introdotto un nuovo organismo di controllo: il National Law Tribunal, con contestuale abrogazione dei CLB e acquisizione delle sue funzioni.
Al fini del presente articolo ci si sofferma qui di seguito sulla forma giuridica più diffusa e idonea a soddisfare le esigenze dell’investitore straniero ed in particolare delle PMI: la Private Limited Company.
Per le caratteristiche delle nostre imprese target tralasciamo la Public Limited Company (anch’essa codificata nel Companies Act. 1956).
Oggi, a partner stranieri che intendano investire in India, è consentito esercitare la propria attività, sia di produzione che di commercializzazione, per mezzo di una delle menzionate società di diritto indiano, anche detenendo l’intero capitale sociale.
Proprio di recente lo Studio Tupponi, De Marinis & Partners, potendo contare su una propria presenza diretta in India, ha costituito per conto di un importante cliente dell’Emilia una Private Limited Company nello Stato del Tamilnadu, il cui capitale è detenuto al 100% dai due soci italiani.
La società sarà interamente disciplinata dalla legge indiana in particolare dal Companies Act. 1956, e successive modifiche, alla stregua di ogni altra società indiana che non sia partecipata da soci stranieri.
La private limited company può essere costituita anche da due soli soci (mentre il numero massimo di soci è cinquanta). Rispetto alla Public limited company, le procedure di costituzione di una private limited company risultano più snelle (ma non troppo a causa anche delle lentezze derivanti dalle necessarie postille, notarizzazioni degli atti) ed il capitale sociale, nonchè il numero minimo di soci, sono bassi; rappresenta lo strumento più agevole con cui l’investitore straniero può operare nel mercato indiano.
Proviamo a sintetizzare la procedura di costituzione di una private limited company.
I requisiti minimi per la costituzione di una private limited sono:
- un capitale minimo di 100.000 rupie ( € 1596,5768 )
- un numero minimo di 2 soci (sino a un massimo di 50):
- un numero minimo di 2 amministratori, anche entrambi stranieri.
Concludendo, la private limited company può essere fondata ex novo, allo scopo di realizzare un nuovo business d’impresa, ovvero può essere costituita anche tramite la trasformazione in private limited company di una partnership (società di persone).
Nel caso in cui qualche lettore della presente Rivista fosse interessato ad approfondire l’argomento oppure fosse intenzionato a costituire una società in India e quindi saperne di più circa l’iter da seguire per aprire una entità produttiva, lo Studio Tupponi, De Marinis & Partners vi assiste seguendo per voi tutto il percorso burocratico previsto dalle leggi indiane.