Numerose sono le richieste di consulenza che riceviamo in tema di origine preferenziale delle merce, di dichiarazione del fornitore relativamente all’origine preferenziale delle merci in relazione agli accordi di libero scambio che l’Unione Europea ha concluso con diversi Stati esteri; nell’ultimo periodo sono altresì cresciute le richieste di supporto nell’audit e successiva istanza di esportatore autorizzato e di esportare registrato REX.
Qui di seguito un’analisi aggiornata con le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Unionale – CDU, nonché, delle recenti novità in tema di emissione di EUR1 e di esportatore autorizzato.
In base al Codice Doganale dell’Unione e provvedimenti attuativi (regolamento (UE) n. 2447/15, art. 62 ed allegati 22-15, 22-16), un fornitore di un certo bene che viene venduto ad un cliente che successivamente esporta il prodotto stesso verso Paesi accordatari con l’UE, oppure lo ingloba in un bene più complesso, anch’esso destinato all’esportazione sulla base delle regole di origine preferenziale, può rilasciare una apposita dichiarazione “c.d. del fornitore”, per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale.
Questa dichiarazione, sottoscritta da un fornitore per spedizioni di merce di origine preferenziale da un Paese UE verso un altro Paese UE o verso un altro acquirente italiano per successiva esportazione in Paese non UE beneficiario di accordi preferenziali (secondo le regole di origine preferenziale), permette a quest’ultimo il rilascio del certificato Eur 1 da parte della dogana del Paese UE di esportazione e può essere emessa per una singola spedizione (Allegato 22-15) oppure a lungo termine (Allegato 22-16).
L’Eur 1 viene emesso nei casi previsti dai vari accordi di libero scambio. Con il regolamento (UE) n. 989/17 dell’8 giugno 2017, il rilascio della dichiarazione a lungo termine del fornitore (allegato 22-16) viene modificato in modo che una stessa dichiarazione possa coprire sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. Come tale, l’art. 62 del citato regolamento (UE) n. 2447/17, relativamente alla dichiarazione a L/T viene riformulato nel senso che il testo della dichiarazione deve riportare tre date: a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio (il periodo di validità complessiva della dichiarazione a lungo termine non può comunque mai essere superiore a 24 mesi).
Resta altresì impregiudicato l’obbligo per il fornitore di informare immediatamente l’operatore o l’esportatore qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore dovesse non essere più valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite o da fornire. La dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema previsto dall’UE, senza varianti soggettive.
Pertanto l’ipotesi che un fornitore debba affrontare il tema della corretta individuazione dell’origine delle merci è molto elevata data l’interconnessione delle filiere produttive e dal fatto che, o direttamente o indirettamente, il proprio prodotto può essere destinato a Paesi con i quali l’UE ha un accordo commerciale preferenziale. Dall’altra parte le autorità doganali sono tenute ad effettuare controlli sulla correttezza delle dichiarazioni fatte in tema di origine della merce sia preferenziale che non preferenziale (etichettatura delle merci e “made in”).
Con riferimento all’origine preferenziale si evidenzia che:
- Le merci originarie di determinati Paesi aventi lo status di prodotti originari godono di un trattamento preferenziale;
- “Trattamento preferenziale” significa che l’operatore paga un dazio più basso di quello normalmente applicato e, in alcuni casi, addirittura nullo;
- Per ottenere tale beneficio l’operatore deve provare che i beni importati abbiano rispettato la regola di origine espressamente prevista per quel determinato paese e quel dato prodotto.
Per ottenere le previste esenzioni o riduzioni daziarie è necessario, oltre che il puntuale rispetto delle regole stabilite dai regolamenti o dagli accordi, anche la produzione di una valida prova dell’origine preferenziale, atta a comprovare all’atto dello sdoganamento, che i prodotti in questione abbiano tutti i requisiti per essere considerati di origine preferenziale.
L’origine preferenziale è attestata esclusivamente nei modi e nelle forme previste dagli accordi o dal CDU/DAC (S.P.G. e regimi preferenziali autonomi) che possiamo riassumere in:
- PROVE RILASCIATE DALL’AUTORITA’ DOGANALE ‐ Certificato di circolazione EUR 1 e EUR‐MED ‐ Certificato di origine FORM A (SPG) oggi sostituito dal sistema degli esportatori registrati REX .
- PROVE DALL’ ESPORTATORE ‐ Dichiarazione su fattura.
La Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR‐MED e A.TR., prevede, sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale che:
- la sottoscrizione di entrambi i modelli deve essere chiara e leggibile; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella “Dichiarazione dell’esportatore” del certificato deve essere compilata in coerenza;
- la designazione delle merci nella relativa casella deve essere esatta;
- il formulario di domanda per il rilascio del certificato deve contenere la precisazione delle circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi);
- a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori, estratti di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di lavorazione, ecc.), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente.
Gli esportatori, al fine di ottenere il rilascio del certificato Eur1 ovvero per poter rilasciare dichiarazioni su fattura, utilizzano come elemento di prova la dichiarazione del fornitore contenente le informazioni relative all’origine preferenziale delle merci in questione. Il fornitore presenta una dichiarazione separata per ciascuna spedizione di merci. La stessa deve essere contenuta in un documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l’identificazione. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.
La dichiarazione di origine su fattura (“dichiarazione su fattura”) ha la stessa validità dei certificati di origine e li sostituisce a tutti gli effetti. Entro determinati limiti di valore delle spedizioni (6.000 euro) detta dichiarazione:
- può essere emessa liberamente,
- non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’autorità doganale,
- può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura,
- deve contenere la firma originale manoscritta dell’esportatore, il quale deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.
Se la dichiarazione viene redatta per spedizioni che comprendono sia prodotti di origine preferenziale che non preferenziale, l’origine non preferenziale andrà chiaramente evidenziata nel corpo del documento commerciale accanto ai prodotti cui si riferisce.
Per spedizioni di valore superiore ai 6.000 euro, invece, in alternativa all’emissione dell’EUR1 l’impresa ha la facoltà di diventare esportatore autorizzato; questi, infatti, può rendere dichiarazioni di origine su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. L’operatore economico che volesse acquisire lo status di Esportatore Autorizzato deve presentare un’apposita istanza scritta all’ufficio doganale competente per il luogo ove l’operatore ha la propria sede amministrativa per la tenuta della contabilità. Nell’istanza devono essere indicati esattamente i Paesi verso i quali si voglia beneficiare di tale status e le voci doganali per le quali si intenda certificare l’origine preferenziale. È possibile presentare una sola istanza per più paesi e/o accordi.
Chi può richiedere lo status di esportatore autorizzato
- Produttori
- Commercianti
Non possono richiedere lo status:
- Spedizionieri doganali
- Case di spedizione
L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio dopo la verifica (controllo in azienda) della sussistenza delle condizioni stabilite:
- l’esportatore deve effettuare esportazioni a cadenza regolare (tale requisito non è previsto nell’ALS UE/Corea del Sud);
- l’esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare (conoscenza delle regole di origine, possesso di tutti i documenti giustificativi dell’origine, tenuta della contabilità materie, tenuta delle dichiarazioni dei fornitori;
- l’esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione, nonché la possibilità di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente;
- il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Tale agevolazione è basata sostanzialmente:
- sull’identificazione del beneficiario, cui viene attribuito un numero di autorizzazione (un codice alfanumerico) che deve essere obbligatoriamente riportato nelle dichiarazioni rese. Il codice ha il seguente formato: IT/018/BO/20 (nazione/prog./provincia/anno),
- sulla piena responsabilizzazione dello stesso.
Nel momento del rilascio dell’autorizzazione, l’esportatore deve:
- Impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell’operazione.
- Assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell’impresa conosca le regole dell’origine per soddisfare la normativa in materia.
- Impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni* (*l’art.23 del protocollo d’origine dell’ALS con la Corea del Sud fissa tale termine in 5 anni) a partire dalla data della dichiarazione. L’autorizzazione ha validità illimitata, salvo revoca.
Le autorità doganali hanno la facoltà di controllare l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora l’esportatore non offra più le garanzie previste dal protocollo di origine o faccia un uso scorretto dell’autorizzazione.
Con la nota 26 luglio 2019, prot. n. 91956, l’Agenzia delle Dogane aveva comunicato che dal 22 gennaio 2020 non avrebbe concesso più previdimazione dei certificati di origine preferenziale.
Per velocizzare i trasporti e la movimentazione delle merci, infatti, sin dal 2003 l’Agenzia delle dogane aveva accordato agli intermediari la possibilità di ottenere certificati EUR 1 e ATR previdimati in bianco.
A seguito di successive proroghe del termine possiamo dire che, salvo ulteriori proroghe dovute anche all’emergenza COVID 19, dal 21 Giugno 2020 sarà molto più complesso e lungo (da dieci a venti giorni) ottenere dalla Dogana i certificati EUR 1, EUR‐MED e A.TR.
Per evitare ritardi nelle consegne e rallentamenti nei traffici, è pertanto opportuno che gli operatori acquisiscano la qualifica di esportatore autorizzato, che consente di poter autocertificare in fattura l’origine preferenziale dei propri prodotti. Quindi seppur rimanga la possibilità di ottenere tali certificati (EUR1, EUR-MED ed A.T.R.) tuttavia, per le imprese che hanno fatto un’adeguata analisi dell’origine preferenziale è auspicabile ottenere lo status di esportatore autorizzato oltre che REX per i nuovi accordi (Canada, Giappone, Singapore, Vietnam). Questo consentirebbe alle imprese di semplificare la relazione con la Dogana e velocizzare i processi di export.
In conclusione si evidenzia che la determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane n. 100430 del 26 marzo 2020 ha disposto l’adozione di misure amministrative straordinarie per la gestione delle istanze finalizzate all’ottenimento dello status di AEO ed esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA, con efficacia a far data dal 25 marzo e per il perdurare dello stato di emergenza.
L’Agenzia, infatti, invita gli operatori economici a non proporre nuove istanze, se non per assoluta necessità e urgenza e, soprattutto, a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dagli uffici.
Di conseguenza, finché perdura l’emergenza Covid-19, non sarà possibile avanzare richieste di certificazione AEO o di esportatore autorizzato, né l’autorizzazione alla proroga dei termini di riesportazione di merci vincolate ai carnet ATA, né, in generale, domande e autorizzazioni gestite attraverso il portale delle c.d. Customs decisions.
A parere di chi scrive si ritiene che la data del 21 Giugno 2020 potrà essere oggetto di ulteriore proroga. Per questo ritengo che questo momento possa essere una buona occasione per le imprese per dedicarsi ad un’attività di audit interna, anche con il supporto di consulenti preparati, e verificare se sussistano le condizioni per le dichiarazioni di origine preferenziale e, di conseguenza, se del caso, prepararsi a fare l’istanza di esportatore autorizzato.
L’area Dogane, Trasporti e Fiscalità dello Studio Tupponi, De Marinis & Russo è in grado di supportare le imprese in materia doganale e definizione della strategia doganale nei processi di internazionalizzazione. In sintesi:
- esportatore autorizzato e supporto nell’individuazione dell’origine della merce preferenziale e non
- pianificazione e compliance doganale
- procedure doganali domiciliate (semplificate)
- certificazione AEO (Customs, Security, Full)
- analisi e gestione dei risvolti fiscali nelle operazioni doganali di import/export
- assistenza doganale / legale nel contenzioso con l’Agenzia delle Dogane
- analisi e redazione pareri in tema di origine della merce, certificazioni obbligatorie, dual use e misure restrittive.