Novità per il mercato belga: dal 1 gennaio 2023 in vigore la riforma della disciplina dei contratti
Alessandro Russo

Nell’ambito di una modernizzazione più generale del diritto civile, a partire dal 1 gennaio 2023, è entrato in vigore in Belgio il nuovo libro V del codice civile, intervenendo dopo circa 200 anni sulla disciplina dei contratti e delle obbligazioni. Nonostante si tratti di un’evoluzione piuttosto che di una rivoluzione tale riforma avrà un impatto significativo sui rapporti e sugli obblighi contrattuali.

Il nuovo libro V si applicherà a tutti i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2023 mentre per i contratti stipulati prima di tale data continuerà ad applicarsi il “vecchio” diritto contrattuale, salvo che le parti non preferiscano sottoporre anche questi alle nuove disposizioni. Il “vecchio” ed il “nuovo” diritto dei contratti  quindi coesisteranno in quanto tali e relazioni contrattuali apparentemente identiche potrebbero avere effetti diversi.

Il nuovo libro V riflette l’obiettivo del legislatore di aumentare la certezza del diritto codificando importanti principi del diritto contrattuale belga sviluppati nel corso degli anni sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina. Fermo restando l’autonomia contrattuale delle parti e il rispetto del principio dell’osservanza dei patti (“pacta sunt servanda”) il legislatore belga è intervenuto prevedendo alcune limitazioni alla libertà contrattuale delle parti o ai suoi effetti negativi qualora ritenuti eccessivi.  Il nuovo regime statutario mira a trovare un nuovo equilibrio tra l’autonomia delle parti, da un lato, e il ruolo del giudice a tutela della parte più debole e dell’interesse pubblico, dall’altro.

Vediamo ora quali sono le principali modifiche introdotte.

1) Introduzione dell’istituto della hardship. Mentre altri Paesi avevano già incorporato la teoria dell’hardship nei loro ordinamenti giuridici (ad es. Francia e Germania), essa non era prevista in nessuna disposizione giuridica del diritto belga, ad eccezione degli appalti pubblici per i quali la legge belga prevedeva già esplicitamente l’applicazione dell’hardship. Pertanto, a determinate condizioni, la revisione del contratto di appalto pubblico è consentita quando l’equilibrio contrattuale del contratto viene meno a danno o a vantaggio del contraente, per qualsiasi motivo, al di fuori del controllo della stazione appaltante. Ai sensi del nuovo libro V ora una parte ha il diritto di chiedere la revisione del contratto se la sua esecuzione diviene eccessivamente onerosa a causa di circostanze fortuite al di fuori del controllo di quella parte. La protezione contro tali accadimenti diviene quindi la regola nel silenzio delle parti, salvo che non sia stata oggetto di esplicita esclusione nel contratto. Nella vecchia disciplina, che come detto sopra, continuerà ad essere applicata ai contratti stipulati prima del 1 Gennaio 2023 vale invece l’inverso: il contratto deve prevedere un’esplicita protezione contrattuale per far fronte a eventuali conseguenze negative generate da circostanze imprevedibili.

2) Responsabilità precontrattuale: Oltre alle responsabilità specifiche risultanti dagli obblighi di informativa precontrattuale (ai sensi del libro X, sezione 2 del codice belga), viene introdotto un nuovo e più generale regime di responsabilità precontrattuale. Pur riconoscendo la libertà negoziale delle parti, il nuovo libro V del codice civile belga sancisce l’obbligo di fornire informazioni durante le negoziazioni nella misura richiesta dalla legge, dalla buona fede o dalle consuetudini, tenendo conto della rispettiva qualità delle parti, delle loro ragionevoli aspettative e dello scopo del contratto. Inoltre, sono precisate anche le sanzioni applicabili in caso di interruzione illecita delle trattative. Una parte che interrompe ingiustamente le trattative può essere tenuta a risarcire tutti i costi (inclusi la perdita di profitti ecc..) sostenuti dall’altra parte nel contesto di tali negoziazioni.

3) Abuso di circostanze: Seguendo la giurisprudenza della Corte suprema belga, il legislatore ha adottato un concetto generale di “abuso di circostanze” in funzione del quale se esiste una grave disparità tra gli obblighi reciprocamente concordati delle parti, causata da un abuso di circostanze legato alla posizione di debolezza dell’altra parte (che può derivare da disagio morale, fisico o economico, ignoranza/inesperienza di uno parte), le obbligazioni possono essere riviste dal giudice il quale può arrivare anche a dichiarare nullo il contratto.

4) Diritti unilaterali in caso di violazione del contratto: Viene esplicitamente riconosciuto il diritto di una parte di agire unilateralmente, senza il preventivo intervento del giudice, qualora subisca un inadempimento contrattuale. Il nuovo libro V prevede che, in caso di inadempimento, la parte non inadempiente ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto e di far eseguire la prestazione da un terzo a spese della parte inadempiente.

5) Riduzione del prezzo: Se l’inadempimento non è abbastanza grave da giustificare la risoluzione del contratto, il creditore può chiedere al giudice (o al debitore) la riduzione del prezzo che deve essere commisurata alla differenza, al momento della stipula del contratto, tra il valore della prestazione ricevuta e il valore della prestazione pattuita.

6) Clausole di liquidazione danni (precedentemente denominate ‘clausole penali’): Sono molto diffuse queste clausole che esonerano il creditore dall’obbligo di provare l’entità del proprio danno. Sono soggetti a un nuovo regime, il cui sviluppo più importante riguarda il criterio che il giudice dovrà applicare per ridurne l’importo (ad es. il carattere manifestamente irragionevole della clausola, tenuto conto del danno e di ogni altra circostanza).

7) Risoluzione anticipata: è ora possibile risolvere un contratto (mediante decisione del tribunale, applicazione di una clausola risolutiva espressa o comunicazione del creditore al debitore) non solo in caso di grave inadempimento di una delle parti alle sue obbligazioni (come già previsto dalla disciplina previgente), ma anche quando è evidente che il debitore non adempirà in tempo. Tuttavia, tale risoluzione è soggetta a determinate condizioni (esistenza di circostanze eccezionali, preavviso al debitore, conseguenze sufficientemente gravi per il creditore, ecc.) espressamente previste dalla nuova normativa.

8) Battle of the forms: Il nuovo libro V introduce il principio del “knock-out” qualora ci si trovi di fronte a condizioni generali e termini contrattuali contrastanti scambiati/trasmessi tra le parti in sede di proposta e accettazione. Tale principio, alternativo a quello più comunemente utilizzato detto “Last shot”, comporta che il contratto sarà regolato da entrambe le condizioni generali, salvo le disposizioni contrastanti. Tali disposizioni saranno considerate nulle ed escluse dal contratto (appunto considerate knock-out, letteralmente “al tappeto”). In tal caso, l’oggetto delle disposizioni escluse sarà disciplinato dal nuovo regime legale e da altri principi generali del diritto civile belga. Se una parte non vuole che si applichi la regola del knock-out, dovrà rifiutare il contratto immediatamente dopo che l’altra parte avrà accettato la sua offerta. In alternativa, una parte può specificare espressamente nella sua offerta che il contratto non sarà concluso se le sue condizioni generali non sono integralmente accettate.

 

In definitiva l’intervento del legislatore belga è volto a migliorare la disciplina dei contratti intervenendo su molte tematiche sensibili evidenziate, come già detto, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza belga negli ultimi anni, in particolar modo tenendo conto di aspetti in passato considerati meno incisivi ma che hanno acquisito importanza anche alla luce degli ultimi sviluppi avvenuti nel mondo del business (si pensi a tal proposito agli effetti generati dalla pandemia, dalla crisi nel settore degli approvvigionamenti di componenti, dalla guerra). Conseguentemente è opportuno considerare, alla luce dei cambiamenti intervenuti, le conseguenze sul piano giuridico generate dal sottoporre anche i contratti internazionali al diritto belga al fine di evitare sgradite sorprese in sede di esecuzione del contratto.

Lo Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners è disponibile ad assistere le imprese interessate al mercato belga in merito alle questioni trattate nel presente articolo.