Il contribuente, dopo aver ricevuto la notifica di un atto di contestazione di violazioni tributarie, un provvedimento di irrogazione di sanzioni, un avviso di accertamento o di rettifica e liquidazione dell’imposta, può accedere all’istituto della definizione agevolata delle sanzioni amministrative.
L’ordinamento giuridico italiano ha previsto diversi strumenti deflattivi del contenzioso tributario con cui definire la contestazione, mediante precise modalità e al ricorrere di determinati presupposti, evitando così inutili e logoranti contenziosi. Si tratta, quindi, di strumenti che mirano ad assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale, da un lato, i diritti del contribuente e l’effettiva capacità contributiva, dall’altro.
La Legge di Bilancio 2023 (n.197 del 29 dicembre 2022), entrata in vigore il 1 gennaio 2023, ha previsto molteplici istituti di supporto ai contribuenti, aventi anche finalità deflattiva del contenzioso, per il cui confronto può risultare utile una schematica sintesi delle principali caratteristiche dei diversi strumenti a disposizione con le relative scadenze. In particolare, ha introdotto:
- Definizioni agevolate controlli automatizzati e irregolarità formali
- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
- Definizione agevolata, conciliazione e rinunce controversie tributarie
- Definizione avvisi e conciliazioni – Rottamazione
- Stralcio debiti fino ad €1.000,00
Relativamente alle controversie doganali, con determina direttoriale n. 9 Prot.: 141685/RU Roma, 14 marzo 2023, l’Agenzia delle dogane a seguito della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ed in particolare l’articolo 1 comma 203, secondo cui “Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202”, è intervenuta in applicazione del citato articolo 1, comma 203, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per stabilire le modalità attraverso cui i contribuenti possono presentare le domande di definizione agevolata per le controversie tributarie (in materia di IVA all’importazione, dazi e relative sanzioni) pendenti ai sensi del comma 186 del medesimo articolo, nelle quali è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché le modalità ed i termini per il versamento dei relativi importi dovuti;
Tutto questo viene reso possibile a condizione che il dichiarante in dogana ricorrente rinunci al giudizio e proceda contestualmente, tramite il modello predisposto al versamento dei tributi, interessi ed accessori evitando invece le sanzioni.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1 di detta determinazione direttoriale:
“1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della Legge n. 197 del 2022. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La domanda di definizione di cui al comma 1 deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma come definita dal comma 195 dell’articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.”
Aspetto importante è che detta determinazione stabilisce che:
“3. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022.
4. Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Mentre sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
- a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”.
L’articolo fissa la Descrizione e contenuto del modello, istruzioni per la compilazione, riproduzione e stampa
Le istruzioni per la compilazione del modello di cui all’articolo 1, comma 1, sono pubblicate (in formato scaricabile) sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, in evidenza nella homepage e nella apposita sezione “Definizione agevolata” oltre ad essere allegate alla presente determinazione direttoriale.
L’articolo 3 fissa invece le Modalità e termine di presentazione della domanda
“1. Entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo.
2. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della Legge n. 197 del 2022, il soggetto richiedente la definizione agevolata deve essere il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, la domanda può essere presentata:
a) dallo stesso soggetto persona fisica che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la richiesta di definizione agevolata” dichiara di essere la persona fisica soggetto richiedente la definizione agevolata;
b) dal rappresentante legale o titolare di altra carica del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di essere il rappresentante legale o di essere titolare di altra valida carica in relazione al soggetto richiedente la definizione agevolata;
c) dal difensore in giudizio del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di essere il difensore, come risultante dagli atti processuali, del soggetto richiedente la definizione agevolata, e che dispone dei poteri di definizione della lite;
d) da un incaricato/delegato del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di aver ricevuto valido incarico/delega, alla presentazione della domanda, da parte del soggetto richiedente la definizione agevolata. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l’incarico/delega ricevuto dal soggetto richiedente la definizione agevolata.
3. La presentazione della domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può avvenire esclusivamente in forma telematica, tramite il servizio messo a disposizione nell’apposita sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it.
4. Non sono ammesse modalità di presentazione della domanda diverse da quella indicata nel comma 3, neppure mediante servizio postale o posta elettronica certificata od ordinaria, o presentazione cartacea, salvo quanto stabilito al comma 5.
5. In caso di necessità, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede a disciplinare ulteriori possibili modalità di trasmissione o presentazione della domanda, mediante apposito avviso che è pubblicato sul proprio sito internet www.adm.gov.it.
6. Il servizio telematico reso disponibile nell’apposita sezione dedicata del sito internet www.adm.gov.it consente all’utente che accede, previa autenticazione tramite SPID-CIE-CNS, di trasmettere una nuova domanda, di scaricare le istruzioni operative per la compilazione della domanda, di verificare lo stato di lavorazione relativo all’assegnazione del numero di protocollo per le domande già trasmesse….”
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti.
Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
- Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023. (Art. 4)
Infine, l’ARTICOLO 5 stabilisce che
“1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate negli articoli 3 e 4. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.”
Si ricorda, infatti che i dazi doganali, i dazi agricoli nonché dei contributi nel settore dello zucchero riscossi dal 1970 rappresentano risorse proprie dell’Unione Europea. La percentuale che può essere trattenuta dagli Stati membri per coprire le spese di riscossione è stata riportata dal 20% al 25%. Tali risorse proprie «tradizionali» rappresentano ora generalmente il 10 % circa delle entrate da risorse proprie. Con riguardo all’IVA, invece, si ricorda ai lettori che 10% del gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) degli Stati membri stimato viene altresì trasferita all’Unione.
In conclusione si può evidenziare che tale strumento, anche per le liti in materia di IVA e Dazi è da considerare un valido strumento deflattivo, strumento che in passato non era appunto ammesso per tali tipologie di liti tributarie in quanto imposte indirette comunitarie (con riferimento appunto ai Dazi).
È altresì utile evidenziare, infine, che le imprese che si imbattono in situazioni di contenzioso doganale, mancano di tempestività nel ricorrere a specialisti del settore, che spesso vengono consultati in ritardo. La mancata e/o tempestiva assistenza in materia di contenzioso doganale rappresenta spesso una perdita concreta per le imprese e/o il mancato ricorso ai diversi strumenti deflattivi previsti dalla normativa.
L’area diritto Doganale, diritto dei Trasporti e Fiscalità internazionale dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, attraverso il proprio team, è in grado di supportare le imprese in ogni aspetto del diritto doganale e del contenzioso tributario in materia doganale per la tutela dei propri interessi.