“REACH 2018” ultimo termine di registrazione delle sostanze phase-in
di Giuseppe De Marinis

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria fino allora in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.

REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.

Il Regolamento prevede, in particolare, la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno. La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscele di due o più sostanze), l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze.

In base al principio NO DATA NO MARKET, senza la comunicazione dei dati richiesti all’Agenzia europea non sarà più possibile effettuare né l’importazione né la commercializzazione della sostanza chimica.

Nel mese di maggio 2011 è stato approvato e predisposto un testo consolidato del Regolamento REACH che tiene conto di alcune specifiche disposizioni previste dal regolamento CLP e di alcune disposizioni che riguardano le SDS (regolamento della Commissione europea n. 453/2010).

Il testo consolidato contiene inoltre un aggiornamento dell’Allegato XIV (includendo le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione).

Dopo l’approvazione di questo testo consolidato è stato poi ulteriormente modificato l’Allegato XVII del REACH (relativo alle restrizioni) attraverso il Regolamento della Commissione europea n. 494/2011 del 20 maggio 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio).

Riportiamo alcune delle premesse contenute nel regolamento suddetto in relazione ai problemi derivanti dall’utilizzo del cadmio:

– “con la sua risoluzione del 25 gennaio 1988 concernente un programma d’azione della Comunità il Consiglio ha invitato la Commissione a combattere l’inquinamento dell’ambiente causato dal cadmio;

– nella tabella dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 23 sono indicate le restrizioni cui sono soggetti l’uso e l’immissione sul mercato del cadmio in miscele e articoli;

– il cadmio e l’ossido di cadmio sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1B e come sostanze presentanti una tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1;

– dal 31 dicembre 1992, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi vieta l’uso del cadmio come colorante in determinati polimeri e nelle pitture, come stabilizzante nel cloruro di polivinile (PVC) in determinate applicazioni e la cadmiatura in determinate applicazioni.  La direttiva 76/769/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n.  1907/2006 con effetto dal 1° giugno 2009;

– nel 2007 è stata completata la valutazione europea dei rischi del cadmio in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. Il 14 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l’ossido di cadmio, in cui si raccomanda di limitare l’immissione sul mercato e l’uso di bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio;

– la comunicazione sottolinea la necessità di misure specifiche per limitare i rischi dovuti all’uso di bacchette per brasatura e di gioielli contenenti cadmioGli utilizzatori professionali e amatoriali sono esposti al rischio di inalazione di fumi durante l’operazione di brasatura. I consumatori, bambini compresi, sono esposti per contatto con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli;

– la Commissione ha commissionato uno studio sull’impatto socio economico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio nei gioielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC. I risultati di questo studio sono stati pubblicati nel gennaio 2010;

– le disposizioni esistenti relative alle pitture contenenti zinco devono essere chiarite specificando il tenore di zinco elevato. Anche le disposizioni relative alle pitture utilizzate negli articoli dipinti devono essere chiarite;

– dal 2001 l’industria europea del PVC si astiene volontariamente dall’utilizzare il cadmio come stabilizzatore nel PVC di nuova produzione per le applicazioni non ancora regolamentate dalla direttiva 76/769/CEE. Questa iniziativa volontaria ha permesso la progressiva eliminazione dell’uso del cadmio nel PVC;

– il divieto dell’uso del cadmio deve essere esteso a tutti gli articoli in PVC per raggiungere l’obiettivo della lotta contro l’ inquinamento da cadmio;

– occorre prevedere una deroga per le miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC e designate come ‘PVC riciclato’ per consentirne l’immissione sul mercato e l’uso in determinati prodotti per l’ edilizia;

– l’uso del PVC riciclato nella fabbricazione di determinati prodotti per l’edilizia deve essere incoraggiato, perché permette di riutilizzare il PVC a fine vita, che può contenere cadmio. Pertanto, occorre fissare un tenore massimo di cadmio più elevato per questi prodotti per l’edilizia, per evitare la messa in discarica o l’incenerimento del PVC e il conseguente rilascio nell’ambiente di anidride carbonica e di cadmio;

– il presente regolamento deve entrare in applicazione sei mesi dopo l’entrata in vigore, per dar modo agli operatori di conformarsi alle sue disposizioni;

– si prevede che, per effetto del divieto di utilizzare cadmio nella fabbricazione del PVC, il tenore di cadmio nei prodotti per l’edilizia fabbricati partendo da PVC riciclato diminuirà gradualmente. Pertanto, il tenore massimo di cadmio deve essere riesaminato di conseguenza e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche deve concorrere alla revisione della restrizione, come previsto dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006”.

 

II parte

PROCEDURA

ll processo di registrazione è stato suddiviso in sette fasi e ogni fase ha una propria pagina web sul sito dell’agenzia europea ECHA. Ciascuna di queste pagine fornisce informazioni chiave, consigli pratici per i dichiaranti e collegamenti ad altre eventuali informazioni pertinenti per quella fase. Particolare attenzione è stata posta per garantire che il contenuto sia comprensibile anche alle piccole e medie imprese. I collegamenti portano a tre livelli di lettura: come iniziare, una lettura essenziale e andando più in profondità.

NOVITA’

L’Agenzia invita tutte le aziende interessate ad iniziare a prepararsi per la scadenza dell’ultima possibilità di registrazione REACH ben prima del tempo.

Se si fabbricano sostanze chimiche o si importano da paesi terzi superiori a una tonnellata all’anno, si incorre nell’obbligo di registrazione ai sensi del REACH. L’ulteriore attenzione va rivolta anche se si produce o si importa un prodotto (miscelato o singolo articolo) che può contenere sostanze che devono essere registrate singolarmente.

 

Se si producono o importano da paesi terzi sostanze superiori a una tonnellata, ma non più di 100 tonnellate all’anno e non si è ancora provveduto alla registrazione, la scadenza di registrazione REACH è il 31 Maggio 2018

 

Se la sostanza non è stata ancora pre-registrata, la pre-registrazione tardiva può ancora essere un’opzione fino al 31 maggio al 2017.

 

Il periodo di pre-registrazione, tra il 1 ° giugno e il 1 ° dicembre 2008 ha permesso potenziali dichiaranti della stessa sostanza phase-in di stare insieme e presentare un fascicolo di registrazione comune. La pre-registrazione è stata un requisito per beneficiare delle scadenze più lunghe previste per queste sostanze.

 

I potenziali dichiaranti che, per la prima volta dopo il 1 ° dicembre 2008 fabbricano o importano una sostanza phase-in in quantità di una tonnellata all’anno o più possono ancora comunicare talune informazioni all’ECHA (pre-registrazione tardiva) e beneficiare delle scadenze estese. I produttori e gli importatori di articoli con un rilascio intenzionale di una sostanza possono anche presentare una pre-registrazione tardiva.

 

Pre-registrazioni tardive devono essere presentate entro sei mesi dalla data di fabbricazione o di importazione della sostanza che supera la soglia di una tonnellata e non oltre dodici mesi prima della scadenza di registrazione pertinente. Pertanto, il periodo di pre-registrazione tardiva si è concluso il 31 maggio 2012 per le sostanze da registrare entro il 31 maggio 2013, mentre si concluderà il 31 maggio 2017 per le sostanze da registrare dal 31 maggio 2018.

 

La pre-iscrizione tardiva è obbligatoria solo se le aziende vogliono beneficiare delle scadenze più lunghe. Le aziende possono anche decidere di registrare la loro sostanze phase-in immediatamente, ma in questo caso è necessario inviare prima una richiesta.

 

Dopo la pre-registrazione e le successive discussioni sulla identità della sostanza, l’azienda entra a far parte di un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF).

 

Per ulteriori informazioni ricordiamo che è possibile consultare i vari helpdesk nazionali (Helpdesk REACH presso il Ministero Sviluppo Economico.