Riflessioni sulla limitazione di responsabilità del produttore / “fabbricante” in relazione alla direttiva macchine
di Marco Tupponi

E’ necessario premettere che la direttiva macchine è norma imperativa e come tale non può essere derogata.
Invece si può intervenire su alcune espressioni generiche da essa utilizzata.

Si precisa che le successive brevi note non riguardano gli aspetti penali, giuslavoristici e di progettazione, bensì quelli meramente civilistici/contrattuali e certificativi.

Il primo e più importante meccanismo per limitare la responsabilità del Fabbricante è rendere chiare ed esplicite le informazioni, le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

Infatti la regolamentazione relativa alle informazioni, che sostituisce quella indicata nella Direttiva 98/37/CE con il termine “segnalazioni”, acquista un’importanza sostanziale dal momento che individua le indicazioni che a vario titolo devono accompagnare la macchina e che costituiscono a tutti gli effetti indicazioni di sicurezza.
Tali istruzioni per l’uso, così come indicato all’interno della direttiva macchine limitano le responsabilità del fabbricante e riducono i rischi per l’utilizzatore, di fatto ottimizzando due aspetti fondamentali per la sicurezza degli individui ed il miglioramento continuo dei prodotti.

Il secondo meccanismo per limitare la responsabilità del Fabbricante chiama in causa l’istituto della Clausola penale che come recita l’art. 1382. c.c. è la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Tale clausola se calibrata bene ha l’effetto, come dice il dettato normativo, di limitare l’ammontare del risarcimento del danno.

Il terzo meccanismo per limitare la responsabilità del Fabbricante è predisporre, in caso dell’insorgenza di problemi, una procedura oggettiva, articolata di accertamento dell’accaduto e dell’eventuale danno, chiamando in causa un Ente terzo super partes già opportunamente indicato nel contratto.