Svizzera: pillole per esportare agroalimentare
di Giuseppe De Marinis

La confederazione elvetica si configura come un partner commerciale di primaria importanza per l’Unione europea sia per il mercato delle importazioni che per quello delle esportazioni di prodotti agroalimentari risultando quarta dopo gli Stati Uniti, Cina e Russia, e realizzando con l’UE il 60% delle proprie esportazioni e l’80% delle proprie importazioni di prodotti alimentari.

Nell’ultimo anno la Svizzera ha rappresentato il quinto Paese per l’export di prodotti agroalimentari, realizzando un volume di affari pari a circa 1000 milioni di euro. Non essendo un paese membro dell’Unione Europea, la Svizzera, imposta la sua politica di cooperazione con l’Unione Europea tramite accordi settoriali bilaterali. La Svizzera e l’UE, infatti, hanno firmato accordi bilaterali, che hanno definito un ampio e reciproco accesso ai rispettivi mercati interni e hanno costituito la base per una stretta collaborazione in vari settori economico-politici. Con appena 8 milioni di abitanti, la Svizzera acquista beni e servizi in Italia quasi al pari della prima economia del Mondo. Un crocevia di flussi commerciali, investimenti e imprenditori italiani che in Svizzera e attraverso la Svizzera trovano sbocchi per crescere sui mercati internazionali.

 

Etichettatura

L’ordinanza del Dipartimento Federale dell’Interno (DFI) 817.022.21 del 23 novembre 2005 (OCDerr) disciplina le regole sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari. La caratterizzazione comprende tutte le diciture che devono essere inserite sull’imballaggio, la confezione o l’etichetta di un prodotto. All’art. 2 dell’Ordinanza citata per i prodotti confezionati è prescritto che chi vende debba riportare le seguenti indicazioni:

  • denominazione specifica
  • elenco degli ingredienti
  • indicazioni concernenti allergeni e altre sostanze che potrebbero provocare reazioni indesiderate
  • se occorre, l’indicazione quantitativa degli ingredienti
  • data minima di conservabilità e data di consumo
  • nome o ragione sociale e indirizzo della persona che, rispettivamente, le ha fabbricate, messe in circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o consegnate
  • Paese di produzione
  • tenore alcolico per le bevande alcoliche (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche) con un tenore alcolico superiore all’1,2% in volume
  • indicazioni particolari per le bevande alcoliche dolci (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche)
  • se occorre, un’indicazione sullo stato fisico della derrata o sul procedimento tecnologico impiegato
  • un’indicazione quale “ricostituito per diluizione” nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento
  • indicazioni particolari per le derrate alimentari refrigerate e surgelate
  • un’indicazione quale “trattato con radiazioni ionizzanti” oppure “irradiato” nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento
  • un’indicazione per le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione, che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono ottenuti da OGM (art. 7 dell’Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate)
  • istruzioni per l’uso, quando la loro omissione non consenta al consumatore di fare un uso conforme alla destinazione della derrata alimentare partita
  • se occorre, la caratterizzazione del valore nutritivo
  • se occorre, il marchio di identificazione
  • se occorrono, altre indicazioni (alimento vegetariano o ovo-latte-vegetariano o vegano ecc.).

Per taluni alimenti possono essere stabilite specifiche indicazioni da riportare. Nell’art. 26 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) vengono fornite disposizioni riguardanti l’obbligo di visibilità, leggibilità e indelebilità delle informazioni, che devono inoltre essere riportate in almeno una delle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano).

Le caratterizzazioni e la pubblicità dei singoli tipi di derrate alimentari sono, invece, disciplinate nelle ordinanze concernenti gli specifici prodotti all’interno della legislazione alimentare.

Per l’aspetto del valore nutritivo si rimanda alla Sezione 11 dell’OCDerr che deve recare le seguenti indicazioni, riassunte possibilmente in una tabella e nell’ordine seguente:

  • valore energetico (valore calorico) e tenore di proteine, carboidrati e grassi

oppure

  • valore energetico (valore calorico) e tenore di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

 

Documenti e Procedure per l’esportazione

Ai fini dell’esportazione in Svizzera, normalmente sono necessari i seguenti documenti:

  • DAE – Documento amministrativo per l’esportazione necessario per le esportazioni extra UE;
  • Carnet ATA – In caso di esportazioni temporanee per mostre o fiere;
  • EUR 1 – documento di  circolazione che serve a certificare l’origine preferenziale UE del prodotto e a permettere di usufruire del regime preferenziale accordato ai prodotti di origine europea; tale documento lo possono emettere solo i soggetti che rispettano le regole di origine preferenziali previste dall’accordo UE- Svizzera.
  • Fattura            commerciale (Redatta in triplice copia).

 

Nel caso in cui vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di origine, inoltre, gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE consentono di applicare dazi agevolati e altri privilegi fiscali, come accise o Iva. É compito dell’importatore in Svizzera verificare attraverso controlli se la merce soddisfa quanto previsto dalla legge elvetica. Inoltre molti animali e prodotti possono essere importati unicamente da determinati Paesi e/o aziende nonché nel rispetto di precise condizioni: spesso è necessario chiedere anticipatamente le autorizzazioni necessarie e procurarsi i certificati veterinari richiesti nel Paese di provenienza.

È consentita tuttavia la distribuzione nel mercato interno elvetico di prodotti alimentari provenienti dall’UE, già commercializzati legalmente in uno Stato membro, anche se non conformi agli standard tecnici svizzeri; per questi prodotti la Svizzera richiede un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Ufficio Federale di Sanità Pubblica (UFSP).

In generale quindi, al momento della vendita ai consumatori le derrate alimentari devono essere conformi sia ai requisiti caratteristici dell’alimento sia alle modalità di presentazione. I Cantoni, sotto la direzione del chimico cantonale, sono competenti per il controllo all’interno del Paese.

Concludendo si evidenzia che, seppur la Svizzera sia uno stato confinante ed abbia numerosi scambi commerciali, si evidenzia che la normativa è piuttosto rigorosa e pertanto è necessario verificare di volta in volta le procedure e gli adempimenti doganali necessari.

Lo studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners è in grado di fornire un supporto completo in materia contrattuale, doganale, fiscale e delle certificazioni necessarie.