Anno XXX • N°3 • Luglio-Settembre 2026

EDITORIALE

Stati Uniti, Singapore, India: tre guide per orientarsi, una consulenza per competere

Anna Montefinese

di Anna Montefinese

 

Con l’iniziativa «Obiettivo Export: 3 mercati, 3 guide strategiche» Unioncamere Lombardia e la rete delle Camere di Commercio della Lombardia rimettono al centro un tema che per le piccole e medie imprese non è più un’opzione, ma una condizione di competitività: la capacità di leggere e presidiare i mercati esteri con metodo. Il ciclo di webinar gratuito in programma a luglio 2026 — promosso al fine di presentare tre guide tematiche — offre alle imprese una bussola su tre delle destinazioni oggi più strategiche e, al tempo stesso, più complesse.

Il primo appuntamento, il 6 luglio, è dedicato agli Stati Uniti: esportare e investire oltreoceano significa muoversi tra normative federali e statali, tutele contrattuali di matrice common law, procedure doganali e uno scenario di politica commerciale in continua evoluzione. Il 13 luglio i riflettori si spostano su Singapore, principale hub del Sud-Est asiatico e porta d’accesso all’area ASEAN: diritto societario, disciplina del lavoro, sistema fiscale e tutele legali disegnano un ecosistema attrattivo ma da conoscere in profondità. Il 21 luglio chiude il ciclo l’India, uno dei mercati più dinamici al mondo, dove crescita e opportunità convivono con un quadro di normative locali articolato e con la necessità di costruire partnership realmente solide.

Le guide tematiche assolvono una funzione preziosa: orientano, segnalano i rischi, tracciano il perimetro. Ma tra la guida e il contratto firmato, tra la mappa e il territorio, resta lo spazio più delicato — quello in cui ogni operazione va calata nella realtà concreta dell’impresa, del prodotto e della controparte. È qui che si misura il valore di una consulenza specialistica.

Con oltre trentacinque anni di esperienza in materia di internazionalizzazione, il nostro gruppo Tupponi, De Marinis, Russo & Partners / Commercioestero Srl affianca le imprese esattamente in questo passaggio. Accompagniamo le imprese nella export compliance e nel controllo dei beni a duplice uso (dual use, ITAR/EAR), nella corretta classificazione doganale e nella gestione dell’origine, nell’analisi dello scenario tariffario e nella redazione della contrattualistica commerciale fino alla costituzione di joint venture e accordi strategici.

A questi presìdi per singolo mercato si aggiunge un lavoro trasversale di consulenza doganale — inclusi i nuovi obblighi CBAM — redazione di piani di internazionalizzazione, inserimento di figure di Temporary e Digital Export Manager (TEM/DEM) e, non da ultimo, l’accesso agli strumenti agevolativi — bandi camerali, misure regionali, finanziamenti SIMEST — che possono sostenere economicamente questi percorsi di crescita, tenendo presente le norme in tema di sostenibilità – ESG anche alla luce dell’utilizzo legalmente adeguato dell’Intelligenza Artificiale secondo l’AI Act 1689/2024 e la Legge 132/2025.

L’export, in fondo, non premia chi parte per primo, ma chi parte preparato. Le tre guide che abbiamo predisposto su commissione di Unioncamere Lombardia sono un ottimo punto di partenza; trasformarle in progetti concreti, sostenibili e conformi è il lavoro che il nostro Studio svolge ogni giorno, accanto alle imprese che scelgono di guardare oltre confine.

 


A proposito di…

di Michele Lenoci

Stati Uniti: Incremento dei controlli doganali e requisiti di tracciabilità per i prodotti agroalimentari

La Food and Drug Administration (FDA) ha intensificato i controlli sulle importazioni di prodotti alimentari, richiedendo una documentazione più dettagliata sulla tracciabilità della filiera, dal produttore iniziale al distributore finale. Questa misura punta a garantire una risposta più rapida in caso di rischi per la sicurezza alimentare e impone agli esportatori italiani di digitalizzare e ottimizzare i propri registri di filiera per evitare ritardi alle dogane statunitensi (Fonte: U.S. Food and Drug Administration).

Giappone: Estensione delle agevolazioni tariffarie per i vini e i formaggi europei

Nell’ambito del monitoraggio dell’accordo di partenariato economico (EPA) tra UE e Giappone, Tokyo ha confermato un’ulteriore riduzione progressiva dei dazi doganali per i prodotti lattiero-caseari e i vini d’importazione. Per i produttori italiani si aprono margini di competitività ancora più ampi in un mercato asiatico ad alto potere d’acquisto e fortemente orientato alla qualità del Made in Italy (Fonte: Ministero degli Affari Esteri del Giappone).

Brasile: Semplificazione burocratica per l’importazione di macchinari industriali e beni strumentali

Il governo brasiliano ha varato un piano di modernizzazione doganale che prevede l’abbattimento delle barriere tariffarie e una corsia preferenziale (“Canale Verde”) per i macchinari industriali ad alta tecnologia non prodotti internamente. La misura rappresenta un’ottima opportunità per il settore metalmeccanico italiano, storicamente leader nella fornitura di tecnologie di automazione in America Latina (Fonte: Ministério del Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios del Brasile).

Emirati Arabi Uniti: Nuove normative sulla certificazione Halal per i prodotti cosmetici e farmaceutici

Le autorità degli Emirati hanno introdotto linee guida più stringenti per l’ottenimento e il riconoscimento della certificazione Halal per tutti i prodotti cosmetici e della cura della persona importati nel Paese. Le aziende italiane del settore dovranno adeguarsi ai nuovi standard di tracciabilità degli ingredienti per non perdere l’accesso al redditizio mercato del Golfo (Fonte: Emirates Authority for Standardization and Metrology).

Canada: Aggiornamento delle tutele per le Indicazioni Geografiche (IG) nel settore dei formaggi

A seguito dei tavoli tecnici legati al CETA, il Canada ha implementato controlli più severi sul mercato interno per contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding, in particolare per quanto riguarda l’uso improprio di nomi legati a formaggi storici italiani. Questa stretta normativa offre una maggiore protezione legale e commerciale ai consorzi di tutela italiani che esportano oltreoceano (Fonte: Canadian Intellectual Property Office).

Corea del Sud: Boom della domanda di moda sostenibile e tessuti ecologici d’importazione

Il Ministero del Commercio di Seul ha rilevato una crescita esponenziale nell’importazione di capi d’abbigliamento e tessuti certificati come eco-compatibili o derivati da economia circolare. Il consumatore sudcoreano è sempre più attento alla sostenibilità, offrendo alle aziende del sistema moda italiano (textile e fashion di lusso) un canale privilegiato se supportato da adeguate certificazioni green (Fonte: Korea Customs Service).

Australia: Nuove restrizioni fitosanitarie sugli imballaggi in legno grezzo

Nell’ambito della riforma della Legge Doganale, il Messico ha reso obbligatorio l’uso della Manifestazione di Valore Elettronica (MVE) a partire da gennaio 2026. Gli importatori devono ora allegare al fascicolo doganale elettronico documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento di denaro, i contratti di compravendita e le fatture digitali (CFDI). Le aziende italiane che esportano in Messico devono assicurarsi che tutta la documentazione commerciale sia perfettamente coerente con i flussi finanziari per evitare sanzioni che possono raggiungere il 300% del valore dei beni (Fonte: Agencia Nacional de Aduanas de México – ANAM).

Stati Uniti: Rimozione dei dazi punitivi sulle importazioni dall’India

Il Dipartimento dell’Agricoltura australiano ha inasprito i requisiti per il trattamento termico e la fumigazione degli imballaggi in legno (pallet e casse) utilizzati per il trasporto di merci industriali e manifatturiere. Gli esportatori italiani di qualsiasi settore merceologico devono assicurarsi della conformità degli imballi allo standard ISPM 15 per evitare il respingimento dei container nei porti australiani (Fonte: Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry).

Messico: Revisione dei dazi doganali sulle calzature e sui prodotti in pelle extracomunitari

Il Messico ha modificato temporaneamente le tariffe della sua legge sull’importazione, introducendo dazi protettivi su alcune categorie di calzature e pelletteria provenienti da Paesi non firmatari di accordi di libero scambio diretti. Sebbene l’accordo UE-Messico offra tutele, gli esportatori italiani devono verificare attentamente l’origine doganale dei componenti per mantenere l’esenzione tariffaria (Fonte: Diario Oficial de la Federación del Messico).

Regno Unito: Introduzione formale del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (UK CBAM)

Il governo britannico ha avviato le prime fasi di attuazione del proprio sistema di tassazione del carbonio alle frontiere, speculare a quello europeo. La misura colpisce le importazioni di beni ad alta intensità di emissioni come ferro, acciaio, alluminio e cemento. Le acciaierie e le fonderie italiane dovranno fornire certificazioni dettagliate sulle emissioni di CO2 incorporate nei loro prodotti per l’esportazione nel Regno Unito (Fonte: HM Revenue & Customs del Regno Unito).

Arabia Saudita: Digitalizzazione totale delle procedure doganali tramite la piattaforma ‘Fasah’

L’autorità doganale saudita ha reso obbligatorio l’utilizzo esclusivo del portale unico digitale ‘Fasah’ per lo sdoganamento di tutte le merci in entrata, richiedendo il caricamento preventivo di fatture elettroniche, certificati di conformità e polizze di carico. Il sistema riduce i tempi di attesa nei porti, ma richiede massima precisione digitale da parte dei partner commerciali italiani (Fonte: Zakat, Tax and Customs Authority saudita).

Unione Europea: Via libera definitivo alla Riforma Doganale con l’abolizione dell’esenzione sui minimi di valore

Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno formalizzato l’accordo sulla nuova Riforma Doganale. La novità principale, che entrerà in vigore a scaglioni a partire dal 1° luglio 2026, prevede la totale abolizione della soglia di esenzione dai dazi per le merci di valore inferiore ai 150€. Per gli esportatori e i marchi Made in Italy che vendono tramite e-commerce, questa misura livella il campo da gioco, riducendo il vantaggio competitivo sleale sul prezzo finora goduto dai grandi marketplace low-cost situati fuori dall’UE (Fonte: Commissione Europea / ShippyPro).

Asia-Pacifico: Esplosione della domanda per i prodotti “Functional Food” e ad alto contenuto proteico

I report di mercato pubblicati in primavera evidenziano una transizione netta nei consumi dell’area Indo-Pacifica. Spinta da una crescente attenzione alla salute e al benessere intestinale, la domanda di alimenti arricchiti (fibre, snack proteici, yogurt speciali) e prodotti ittici di qualità è diventata la priorità assoluta per i grandi buyer asiatici. Per la filiera agroalimentare italiana si profila la necessità di riposizionare parte dell’offerta export e investire in etichettature chiare che evidenzino i valori nutrizionali e funzionali del prodotto (Fonte: Export Development Canada / FAO Food Outlook).


Attenzione su…

La vendita con riserva della proprietà: disciplina, funzione e applicazioni pratiche nel diritto comparato

Marco Tupponi

di Marco Tupponi

Inquadramento normativo

La vendita con riserva della proprietà — denominata anche pactum reservati dominii — trova la propria disciplina positiva negli articoli 1523–1526 del Codice Civile italiano. Si tratta di un contratto di compravendita nel quale il trasferimento della proprietà del bene è differito: pur avvenendo la consegna immediata della cosa al compratore, l’acquisto del diritto reale si perfeziona soltanto al momento del pagamento integrale del prezzo pattuito, ovvero al verificarsi di una condizione sospensiva convenzionalmente concordata. Il compratore acquista, nel frattempo, una posizione giuridica peculiare: un diritto reale in fieri, tutelabile erga omnes, che si consoliderà retroattivamente all’avveramento della condizione (art. 1357 c.c.).

L’istituto risponde a una precisa esigenza pratica: consentire al venditore di accordare al compratore una dilazione nel pagamento del prezzo, senza rinunciare alla garanzia reale rappresentata dalla proprietà del bene. Diversamente dal pegno o dall’ipoteca — che presuppongono il trasferimento del diritto e la costituzione di una garanzia accessoria — la riserva di proprietà realizza una tutela più forte, perché il venditore rimane titolare del bene fino all’estinzione del debito.

Il regime giuridico della cosa durante la pendenza della condizione

Durante il periodo intercorrente tra la consegna e il pagamento integrale, la situazione giuridica delle parti è caratterizzata da un peculiare sdoppiamento. Il venditore conserva formalmente la proprietà, ma ne perde la disponibilità materiale e il godimento economico, che vengono trasferiti al compratore. Quest’ultimo, per converso, pur non essendo ancora proprietario, assume su di sé il rischio del perimento o del deterioramento del bene (art. 1523, secondo comma, c.c.): se la cosa perisce o si deteriora per causa non imputabile a nessuno, il compratore non può invocare la risoluzione del contratto né pretendere una riduzione del prezzo.

Questa imputazione del rischio al compratore non proprietario costituisce uno dei tratti più peculiari dell’istituto e si giustifica con il principio secondo cui chi esercita il godimento economico della cosa deve sopportarne le conseguenze del caso fortuito. Il compratore, inoltre, non può alienare il bene a terzi né costituire su di esso diritti reali limitati senza il consenso del venditore, pena la nullità degli atti di disposizione compiuti su cosa altrui, salva l’applicazione delle regole in materia di acquisto in buona fede a titolo oneroso.

Inadempimento del compratore e risoluzione del contratto

L’art. 1525 c.c. disciplina le conseguenze dell’inadempimento del compratore, introducendo una norma imperativa a tutela di quest’ultimo che deroga alla disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento. La risoluzione del contratto non può essere pronunciata per il mancato pagamento di una sola rata, qualora essa non superi l’ottava parte del prezzo complessivo. La ratio della norma è evidente: proteggere il compratore da risoluzioni “opportunistiche” del venditore ogniqualvolta il bene abbia nel frattempo incrementato il proprio valore di mercato.

In caso di legittima risoluzione per inadempimento, il venditore ha diritto alla restituzione del bene. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1526 c.c., egli deve restituire le rate già riscosse, salva la facoltà del giudice di ridurre l’equo compenso per l’uso della cosa — e il risarcimento dell’eventuale danno — ove le parti abbiano pattuito che le rate rimangano acquisite al venditore a titolo di indennità. Le clausole che prevedono la perdita integrale delle rate pagate sono quindi sottoposte a un controllo giudiziale di equità, e non producono effetti automatici.

Opponibilità ai terzi e pubblicità

Sul piano della circolazione giuridica, la riserva di proprietà è pienamente opponibile ai creditori del compratore se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524, primo comma, c.c.). Questa disposizione è di fondamentale importanza nella prassi commerciale: in caso di fallimento o liquidazione giudiziale del compratore, il venditore che abbia rispettato i requisiti di forma e di pubblicità può rivendicare il bene e sottrarlo all’attivo della procedura concorsuale, esercitando il diritto di ritenzione o di restituzione previsto dagli artt. 72 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Per i beni mobili registrati — autoveicoli, natanti, aeromobili — la riserva di proprietà deve essere trascritta nel registro pubblico competente per essere opponibile ai terzi acquirenti di buona fede. Per i beni immobili, l’istituto si ricollega alla condizione sospensiva e necessita di trascrizione ai sensi dell’art. 2645 c.c.

Assolutamente corretto nell’inquadramento delle macro-dinamiche e del conflitto tra lex contractus (Roma I) e lex rei sitae (per l’opponibilità reale), scendiamo nel dettaglio del diritto comparato.

L’efficacia di una clausola di Retention of Title (RoT) si scontra con la territorialità dei diritti reali. Di seguito un’analisi tecnica e operativa focalizzata sui tre ordinamenti paradigmatici (Germania, Francia, Regno Unito), mettendoli a specchio con il nostro art. 1523 c.c. e la disciplina dell’art. 11, comma 3, D.Lgs. 231/2002.

  1. Germania: Il Paradiso del Venditore (Eigentumsvorbehalt)

Il diritto tedesco (449, 929 BGB) offre la tutela più spinta in assoluto per il venditore, grazie al principio di astrazione (Abstraktionsprinzip), che separa il contratto causale (la vendita) dall’accordo con effetti reali (Dinglicher Vertrag).

Nella prassi commerciale si distinguono tre livelli di riserva, quasi tutti sconosciuti o vietati (per divieto di patto commissorio o indeterminatezza) in Italia:

  • Einfacher Eigentumsvorbehalt (Riserva semplice): simile a quella italiana. La proprietà passa al saldo dell’ultima rata. Non richiede registrazioni formali né data certa per essere opponibile ai terzi o nel fallimento (Insolvenzverfahren).
  • Verlängerter Eigentumsvorbehalt (Riserva prolungata / estesa): fondamentale nella fornitura di beni industriali destinati alla lavorazione o alla rivendita. Il venditore autorizza il buyer a rivendere o trasformare il bene, ma il buyer cede preventivamente al venditore i crediti derivanti dalla rivendita (Vorausabtretung). Se il bene viene trasformato (Verarbeitung, 950 BGB), le parti concordano che il venditore diventi comproprietario del nuovo bene in proporzione al valore della fornitura.
  • Erweiterter Eigentumsvorbehalt (Riserva allargata): la proprietà dei beni consegnati non passa al buyer finché quest’ultimo non ha estinto tutti i debiti derivanti dal rapporto commerciale in corso con il venditore (Kontokorrentvorbehalt), e non solo il prezzo di quella specifica fornitura.

Nota di diritto internazionale privato: Se un macchinario viene venduto da un’impresa italiana a una tedesca con legge applicabile italiana, ma il bene si trova in Germania, la lex rei sitae tedesca riconoscerà l’opponibilità della riserva semplice senza le formalità dell’art. 1524 c.c. (trascrizione nel registro della cancelleria del Tribunale).

  1. Francia: Il Formalismo Mitigato (Clause de Réserve de Propriété)

Fino alla riforma del diritto delle garanzie del 2006 (e successive ordinanze del 2021), la riserva di proprietà in Francia era guardata con sospetto. Oggi è disciplinata dagli artt. 2367-2372 del Code Civil e dal Code de Commerce per le procedure concorsuali.

  • Validità e Forma: la clausola deve essere redatta per iscritto e in un documento concordato al più tardi al momento della consegna (livraison). È comunemente accettata l’inserzione nelle condizioni generali di vendita (CGV), purché il buyer le abbia accettate espressamente o siano parte di un flusso consolidato di affari.
  • Opponibilità nel Fallimento (Procédure Collective): a differenza dell’Italia (dove l’art. 1524 c.c. richiede la data certa anteriore al pignoramento o al fallimento), in Francia il venditore deve agire in via revocatoria (action en revendication) entro un termine rigido di 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza che apre la procedura concorsuale.
  • Surrogazione Reale: il codice francese riconosce la riserva sul prezzo (réserve de propriété reportata sur le prix): se il buyer rivende il bene a un sub-acquirente in buona fede, il diritto del venditore si trasferisce sul credito non ancora pagato dal sub-acquirente (art. 2372 Code Civil).
  1. Regno Unito: Il Labirinto della Romalpa Clause (Common Law)

Nel diritto inglese, la riserva di proprietà è governata dal Sale of Goods Act 1979 (SGA, Section 19) e dalla celebre giurisprudenza Aluminium Industrie Vaassen BV v Romalpa Aluminium Ltd (1976). Qui la distinzione fondamentale è tra riserva di proprietà “pura” e clausole che creano, di fatto, una garanzia reale (Charge).

  • Simple RoT Clause: valida e opponibile senza registrazione. Il venditore trattiene il legal title finché il prezzo di quei specifici beni non è pagato. Se il buyer entra in Insolvency (es. Administration), il venditore può recuperare i beni non trasformati e ancora identificabili.
  • All Monies Clause: equivalente alla riserva allargata tedesca (il titolo passa solo quando ogni debito del buyer è saldato). La giurisprudenza inglese la considera valida come RoT pura (non richiede registrazione), ma è interpretata in modo molto restrittivo: i beni devono essere chiaramente identificabili come provenienti da quel venditore.
  • Clausole di trasformazione e rivendita (Proceeds of Sale / Mixed Goods): se la clausola prevede che il venditore vanti diritti sui prodotti finiti derivanti dalla trasformazione o sulle somme incassate dalla rivendita, le corti inglesi tendono a riqualificare la clausola come una Floating Charge (garanzia fluttuante).

Rischio operativo: Se viene riqualificata come Charge, per essere opponibile ai terzi e ai creditori concorsuali deve essere obbligatoriamente registrata presso la Companies House (ai sensi del Companies Act 2006) entro 21 giorni dalla sua creazione. Se non registrata, è nulla contro il liquidatore o i creditori.

Profili di Rilevanza per l’Export (Focus per lo Studio Legale)

Quando assistiamo un’impresa esportatrice italiana, il vero “corto circuito” si genera nella dissociazione dei piani normativi:

  1. La scelta della legge (Roma I): inserire la legge italiana nel contratto di export verso la Germania garantisce l’applicazione dell’art. 1523 c.c. per gli aspetti obbligatori.
  2. La realtà materiale (Lex Rei Sitae): al momento della consegna del macchinario in territorio tedesco, l’efficacia reale (l’opponibilità ai terzi acquirenti in buona fede o ai creditori pignoranti) è regolata esclusivamente dal diritto tedesco. Fortunatamente, il BGB non richiede la data certa o la trascrizione richieste dall’ordinamento italiano, facilitando il venditore. Il problema si inverte se esportiamo in paesi con registri obbligatori e costitutivi (es. Svizzera, dove la riserva deve essere iscritta nel Eigentumsvorbehaltsregister presso l’ufficio d’esecuzione del domicilio del compratore per esistere storicamente).

A livello UE, l’unico vero tentativo di armonizzazione (limitato ai ritardi di pagamento) è l’art. 9 della Direttiva 2011/7/UE (recepita con il novellato art. 11 D.Lgs. 231/2002), che impone agli Stati membri di consentire al venditore di trattenere la proprietà fino al totale pagamento se vi è accordo scritto prima della consegna. Tuttavia, le modalità di attuazione e opponibilità concorsuale restano strettamente ancorate alle legislazioni nazionali e ai rispettivi diritti fallimentari.

 

 

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Prodotti a duplice uso – Chiarimenti dell’Autorità UAMA sull’applicazione della clausola onnicomprensiva (“catch all”) ai sensi del D.Lgs. n. 221/201

Giuseppe De Marinis 

a cura Giuseppe De Marinis

LA CLAUSOLA “CATCH-ALL” E L’OBBLIGO DI INFORMATIVA: Novità

Il presente articolo è volto a illustrare gli importanti chiarimenti forniti dall’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA), con l’Avviso del 2 aprile 2026, in merito agli obblighi procedurali a carico degli operatori economici in applicazione della cosiddetta clausola “catch-all”. Tale clausola estende l’obbligo di autorizzazione all’esportazione anche a prodotti a duplice uso non esplicitamente elencati nelle liste di controllo europee, qualora sussista il sospetto di una loro destinazione a usi finali problematici. La comprensione di tale meccanismo e delle relative procedure è di fondamentale importanza per tutte le imprese che operano nel commercio internazionale.

LA CLAUSOLA “CATCH-ALL” E L’OBBLIGO DI INFORMATIVA

L’articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 221/2017 recepisce e specifica la facoltà concessa agli Stati membri dall’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/821. La norma nazionale stabilisce che:
[…] quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all’allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l’Autorità competente.
Il presupposto per l’attivazione dell’obbligo non è la certezza, ma il “motivo di sospettare”, un criterio che impone all’operatore un attento dovere di diligenza e di analisi di ogni operazione commerciale (c.d. *due diligence*). Gli usi finali sospetti, richiamati dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/821, sono i seguenti:
a) un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di **armi chimiche, biologiche o nucleari** o di altri congegni esplosivi nucleari, oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di **missili** che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
b) **scopi militari** se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un **embargo sugli armamenti**.
Per “scopi militari” si intende: i) l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; ii) l’uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari; iii) l’uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari;
c) un uso come **parti o componenti di prodotti militari**, figuranti nell’elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione della stessa.

L’Avviso UAMA del 2 aprile 2026 ha precisato la corretta procedura che l’operatore deve seguire qualora nutra i sospetti di cui sopra. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Invio dell’Informativa a UAMA** L’operatore deve trasmettere “senza indugio” un’informativa all’Autorità competente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: **uama.dualuse@cert.esteri.it**.

L’informativa deve essere **completa** di tutti gli elementi utili a descrivere l’operazione, includendo dettagli su: * Natura dell’operazione commerciale; * Caratteristiche del prodotto interessato; * Partner commerciali*, specificando con precisione i destinatari e gli utilizzatori finali.

2. Valutazione da parte di UAMA** Una volta ricevuta l’informativa, l’Autorità UAMA avvia una fase di valutazione per determinare se l’operazione prospettata presenti profili di rischio. È fondamentale sottolineare che l’operatore **non può procedere con l’esportazione** fino alla conclusione di questa fase. Al termine delle proprie verifiche, UAMA comunicherà all’operatore se l’operazione è stata ritenuta non problematica oppure se dovrà essere assoggettata al procedimento di **autorizzazione specifica individuale** previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 221/2017.

3. Eventuale Istanza di Autorizzazione
Solo a seguito della comunicazione di UAMA che subordina l’operazione ad autorizzazione, l’operatore potrà e dovrà presentare formale istanza attraverso il portale telematico *e-Licensing*. In tale sede, sarà necessario selezionare, all’interno del menù a tendina “Codice prodotto”, la specifica opzione: **”Prodotti non in elenco (procedura catch-all)”.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

I chiarimenti forniti da UAMA rafforzano la necessità per tutte le imprese esportatrici di dotarsi di un solido **Programma Interno di Conformità (PIC)**. Tale programma deve essere in grado non solo di classificare correttamente i prodotti, ma anche di implementare procedure di *screening* efficaci sui partner commerciali e sulle finalità dell’esportazione, al fine di individuare tempestivamente eventuali “campanelli d’allarme” (*red flags*) che possano far sorgere un “motivo di sospetto”.

Si raccomanda la massima attenzione nel documentare ogni fase del processo di *due diligence* e nel seguire scrupolosamente la procedura di informativa a UAMA qui descritta, al fine di evitare di incorrere nelle severe sanzioni previste dalla normativa per le violazioni degli obblighi di controllo sulle esportazioni.
Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o per assistervi nell’implementazione delle procedure di conformità e nella gestione dei rapporti con l’Autorità competente.