Anno XXIII • N°2 • Aprile Giugno 2019

EDITORIALE

di Marco Tupponi

Lo Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners/Commercioestero S.r.l da anni segue progetti per posizionare start up innovative sui up mercati esteri in collaborazione con Enti operanti in varie Regioni Italiane come: Trentino Sviluppo messe a disposizione dal Sistema (Progetto Going International), Progetto Spinner Emilia Romagna.
La funzione di apertura dei mercati esteri è non solo un’opportunità, ma anche un’esigenza per il mondo delle start up, perché, a prescindere dalla bontà del Progetto che è la conditio sine qua non per il successo, conseguenza di ciò dovrà necessariamente essere la possi bi lità di “ commercializzare” e “monetizzare” l’idea progettuale che ha dato vita alla start up. Se questa idea progettuale e la struttura giuridica della start up non troverà uno sbocco sul mercato rimane una bella idea, ma si sono perse opportunità, energie e soldi.
Lo Studio Tupponi, De Marinis,
Russo & Partner sƒ Commercioestero S.r.l. forte della sua oramai trentennale esperienza sui mercati esteri e sull’assistenza ad attività di Internazionalizzazione può prendere per mano le start up ed accompagnarle in processi di sviluppo sui 5 Continenti.
Si tenga presente che sono state messe a disposizione dal Sistema Italia più di 4 miliardi di risorse per agevolare il mondo start up.
Il nostro Gruppo Vi può aiutare ad intercettare queste risorse ed a pianificare un Progetto vincente.
Per maggiori informazioni info@commercioesterosrl.com

A proposito di…

di Michere Lenoci

La Georgia permette agli stranieri di possedere terreni agricoli

Il governo ha promulgato una nuova legislazione che apre le porte ai cittadini stranieri per possedere terreni agricoli nel Paese, una possibilità che fino ad ora è stata esclusivamente per i cittadini georgiani. Con la nuova disposizione legale ci sono due situazioni in cui uno straniero può possedere un terreno agricolo: quando lo eredita, oppure da una decisione governativa coperta da uno specifico piano di investimento. Se la persona o la società estera che acquisisce la terra in questo secondo caso non raggiunge gli obiettivi dello schema di investimento, dovrebbe venderla entro un periodo massimo di un anno. È importante precisare che per poter mantenere il possesso di detta proprietà la superficie in questione deve essere destinata a scopi agricoli, in caso contrario, anche qui, sarà necessario venderlo entro un periodo massimo di tre anni.

Le importazioni dell’ecuador sono aumentate del 16,2% nel 2018

Il Ministro della produzione, commercio estero, investimenti e pesca dell’Ecuador, Pablo Campana, ha annunciato che le importazioni del suo paese sono cresciute del 16,2% nel 2018 per un totale di 22.121 milioni di dollari. “Precedentemente − ha sottolineato il ministro − le importazioni sono state molto criticate. Nel 2018, abbiamo deciso di incoraggiarle, non di bloccarle, perché il 60% di queste sono materie prime e beni capitali, principalmente per l’industria nazionale, che non sono prodotte in Ecuador”. Le autovetture hanno guidato l’elenco dei principali prodotti non petroliferi importati dal paese nel 2018, con una crescita del 22% rispetto all’anno precedente e di oltre 1.067 milioni di dollari. Nel frattempo, gli acquisti di macchinari industriali, altri produttori di metalli, medicinali ed elettrodomestici hanno rappresentato il 22,3% delle importazioni totali non petrolifere.

Il Brasile elimina i dazi per i prodotti del settore ict

La Segreteria Speciale per il Commercio Estero e Relazioni Internazionali (SECEAI) del Ministero dell’Economia brasiliano ha adottato le ordinanze 219/2019 e 220/2019 che eliminano i dazi sulle importazioni di alcuni prodotti. L’ordinanza 219/2019 azzera la tariffa di 33 prodotti del settore informatica e telecomunicazioni quali, tra gli altri, stampanti multifunzione o controllers. Si può controllare la lista da questo link . L’ordinanza 220/2019 elimina i dazi di diversi beni dei capitoli 82, 84, 85, 86 e 90 del CET MERCOSUR come generatori di gas idrogeno o compressori ermetici. L’elenco può essere consultato qui . La riduzione della tariffa è entrata in vigore il 25 febbraio e sarà in vigore fino al 30 dicembre 2020.

Rallenta la caduta delle vendite di bevande alcoliche in Finlandia

Il calo delle vendite di bevande alcoliche che da sei anni veniva monitorato in Finlandia è rallentato, grazie al cambiamento delle normative stabilito lo scorso anno. Questo cambiamento nella legislazione, che consente la vendita di bevande alcoliche con maggiore gradazione alcolica nei negozi di alimentari e altri tipi, ha contribuito a triplicare le vendite di bevande “alcopops”, note anche come “RTD” (pronto da bere) o “FAB”. (Bevande alcoliche aromatizzate), informa il portale Yle Uutiset. Il consumo totale di bevande alcoliche è diminuito dal 2011, ma l’anno scorso (l’ultimo anno per cui sono disponibili dati ufficiali) tale cifra è leggermente aumentata, secondo l’autorità nazionale di supervisione per la salute e il benessere della Finlandia (Valvira). Le modifiche normative apportate all’inizio del 2018 hanno consentito di aumentare il limite di gradazione delle bevande alcoliche vendute nei supermercati dal 4,7% al 5,5%. Questo aumento ha portato a un rimbalzo delle vendite per la prima volta in 6 anni, anche se rappresenta solo un aumento dello 0,6% rispetto al 2017. Il consumo di alcol pro capite di persone di età superiore ai 15 anni era pari a 10,4 litri. Valvira ha affermato che il piccolo rimbalzo delle vendite è dovuto principalmente all’estensione dei diritti dei rivenditori. Le vendite del monopolio nazionale per la vendita di bevande alcoliche (Alko) sono diminuite drasticamente, ma i supermercati e altri punti vendita hanno registrato una crescita netta delle vendite di bevande alcoliche. Dopo il cambiamento normativo, i prodotti che hanno registrato il maggiore aumento delle vendite sono quelli noti come long drink (localmente chiamati “lonkero”). Il consumo di queste bevande è aumentato del 42% durante l’anno. A causa del vecchio regolamento i negozi vendevano “lonkeros” con una graduazione del 4,7%. Attualmente, questi coesistono con lo stesso tipo di prodotto con una graduazione del 5,5%. Confrontando entrambi i tipi di prodotto, le vendite della versione più “liscia” sono diminuite del 45%, mentre le vendite della versione più forte sono aumentate del 204%.

L’aperitivo crea nuove opportunità di consumo in Belgio

La domanda di cibo e bevande da bere al momento dell’aperitivo continua la sua traiettoria ascendente nel mercato belga. Questa tendenza, che fa parte dello spirito di convivenza, è stata utilizzata da diversi marchi, che volevano “generalizzare questi momenti”. Pertanto, questo tipo di “snack”, in precedenza limitato ai periodi di vacanza e di riposo, viene ora più frequentemente consumato per sostituire i pasti. In questo contesto continuano a emergere molte opportunità per la crescita di questa gamma di prodotti. La gamma di specialità mediterranee è ancora molto popolare nel paese (antipasti, pesti e salse, per esempio), con grande risalto negli scaffali dei supermercati. Tuttavia, nonostante il buon momento, c’è ancora spazio per aumentare le vendite, uno scenario in cui proposte come bruschette fresche, formaggio di capra, pesto italiano (accompagnato da prosciutto, salumi, pomodori secchi, ecc..), le olive sono al centro della scena. Inoltre, dice il media specializzato ‘Retail’, il mercato locale si muove verso prodotti biologici, più sani, meno grassi e con meno zuccheri, di più alta qualità e con ingredienti naturali. In sintesi: il consumatore preferisce mangiare meno ma meglio. I prodotti premium originali con ingredienti specifici di alta qualità (tartufo, parmigiano reggiano e prodotti locali) hanno ancora un potenziale. Allo stesso modo i consumatori si aggrappano a marchi che ispirano fiducia, mentre le innovazioni si concentrano, in sostanza, su specialità e alternative salutari. In questo contesto, c’è una crescente domanda di prodotti per vegetariani e vegani. Questo è il motivo per cui i produttori lanciano novità c ome prodotti v e g e t ali 100% vege

Attenzione su…

di Eleonora Greppi

Riforma del fallimento: novità codice della crisi di impresa e nuove procedure

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019) in attuazione della
della legge 19 ottobre 2017 entrerà in vigore a 18 mesi e nello specifico il 15 agosto 2020, salvo l’anticipo per alcune delle misure introdotte tra cui le novità per i revisori e i sindaci.
In particolare, l’intento della riforma è quello di intervenire ed ampliare il nuovo sistema di gestione della crisi, prima, quindi, che il disfacimento sia conclamato e gli effetti irreversibili nonchè uniformare il nostro sistema giuridico a quello adottato nella maggior parte dei Paesi Europei.
Le soluzioni concordate dalla legislazione vigente sono: piani attestati, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La riforma in commento fornisce una nuova definizione di “crisi” descrivendola quale “lo stato di difficoltà economico− finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Su tale “difficoltà ed inadeguatezza” intende intervenire il nuovo sistema di gestione della crisi stabilendo quali nuove soluzioni concordate: accordi di composizione della crisi depositati presso l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa), accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Una delle novità maggiormente interessanti di questa nuova normativa è legata allo scopo per cui è stata prevista, ovvero ridurre il più possibile le fasi patologiche e giudiziali dell’insolvenza tramite strumenti che permettano di verificarla e risolverla in fase primordiale. In primo luogo è stata prevista l’istituzione dell’OCRI ovvero l’organismo di composizione della crisi.
Tale organismo sarà istituito presso le Camere di Commercio e sarà composto da 3 membri nominati:
uno dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale individuato a norma dell’art. 4 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato;
uno dal presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui opera l’OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo stesso referente;
uno dal referente, sentito il debitore, e deve appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.
Tale organismo avrà lo specifico compito di ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, gestire la fase di allerta per tutte le imprese, assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
Per ciò che riguarda le segnalazioni all’ente sopra citato, sono stati previsti dei particolari strumenti di allerta sia interni all’impresa che esterni.
L’allerta interna è prevista in capo agli organi amministrativi e di controllo. Responsabilizzerà quindi sia gli organi amministrativi che dovranno valutare gli assetti organizzativi dell’impresa maggiormente adeguati a sorreggere le proprie scelte di business economico e gli organi di controllo che sino ad oggi si limitavano ad un mero controllo formale ex post.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dovranno, invece, provvedere a valutare l’attività posta in essere dagli organi amministrativi valutandone anche l’impatto economico sull’impresa stessa.
L’allerta esterna è invece prevista in capo agli Organi previdenziali e all’Agenzia di riscossione. In questo caso, qualora il debito dell’impresa superi una determinata esposizione tali organi dovranno provvedere ad effettuare una segnalazione all’OCRI.
In ogni caso, la valutazione circa lo stato di crisi dell’impresa sarà demandata a particolari indicatori che vengono individuati nei generali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle peculiari caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale posta in essere dal debitore, e che possono ricadere sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso sulla continuità aziendale anche tenuto conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti. In sostanza, pertanto, il nuovo Codice ha voluto creare un sistema verificatorio circa lo stato dell’impresa che operi in stato anteriore rispetto alla fase patologica e non più risolvibile allo scopo di ridurre e di eliminare, ma solo da un punto di vista terminologico, l’istituto del Fallimento.

Attenzione su…

di Dagoberto Pierluca Esposito

Campione d’Italia entra nel territorio doganale europeo

In una lettera in data 18 luglio 2017 il governo italiano ha chiesto che il comune italiano di Campione
d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano fossero inclusi nel territorio doganale dell’Unione e nel territorio dell’Unione cui si applica la direttiva 2008ƒ118ƒCE relativa al regime generale delle accise, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006ƒ112ƒCE ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (così come il Monte Athos, le isole Canarie, i dipartimenti francesi d’oltremare, le isole Aland e le isole Anglo−Normanne).
Ora tutto questo è ufficiale.
Tali modifiche sono state introdotte dal Regolamento n. 474 del 19 marzo 2019 e dalla Direttiva 2019ƒ475ƒUE del 18 febbraio 2019, pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 25 marzo 2019.
L’esclusione dei territori citati dall’applicazione territoriale dell’Iva comunitaria è stata richiesta dall’Italia in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d’Italia attraverso l’applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l’imposta sul valore aggiunto svizzera. Entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere adottate le eventuali misure necessarie a conformarsi a tale modifica. Pertanto, a partire dal 1˚ gennaio 2020, l’invio di beni dall’Italia al comune di Campione d’Italia e nelle acque nazionali del Lago di Lugano non integrerà una fattispecie di esportazione.
Verrà così meno, per gli operatori nazionali, la necessità di far fronte alle formalità e adempimenti richiesti in passato sotto l’aspetto doganale non dovendo le merci più essere vincolate, da ora in avanti, ad una dichiarazione di esportazione.
Tuttavia, dovendo le merci passare attraverso il territorio svizzero, sarà necessario vincolarle ad un regime di transito interno che permette appunto alle merci unionali di circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest’ultimo, senza che muti la loro posizione doganale (art. 227 del Codice Doganale dell’Unione).
Resterà comunque esclusa l’applicazione dell’Iva nonostante adesso tali territori facciano parte del territorio doganale dell’UE.
Considerato però che fino ad oggi, dal punto di vista doganale e della fatturazione, il comune di Campione d’Italia era ritenuto Paese terzo, potrebbero nascere dei problemi interpretativi in relazione all’applicazione dell’art. 8 del DPR 633ƒ72 (per capire se ci saranno differenze dal punto di vista della fatturazione sarebbe opportuno aspettare eventuali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate). Inoltre, per quanto riguarda la prova dell’uscita della merce, non ci sarà più una dichiarazione di esportazione da cui risulti l’uscita stessa, ma con molta probabilità si dovrà fare riferimento alla bolla di accompagnamento o al documento di trasporto ex art. 21 comma 4 lett. a) DPR 633ƒ1972 o anche probabilmente a quell’insieme di “prove alternative” accettate dall’Agenzia delle Entrate e che rivestano carattere di certezza ed incontrovertibilità.
Per quanto riguarda la Direttiva sulle accise, come già detto sopra, la modifica ha riguardato anche tale normativa con la conseguenza che, sempre a partire dal 1˚ gennaio 2020, il comune di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano saranno sottoposti al regime generale delle accise.