Anno XXIX • N°1 • Gennaio-Marzo 2025

EDITORIALE

La road map per l’entrata in piena funzione del Regolamento UE in tema di Intelligenza Artificiale
AI Act/2024

di Gruppo Commercioestero

L’AI Act emanato nel 2024 sta iniziando ad entrare in vigore.

Riassumiamo le tappe per giungere alla sua completa efficacia:

2 febbraio 2025

Divieti:

applicazioni delle disposizioni generali e di quelle sulle pratiche vietate come ad esempio le tecniche subliminali di orientamento o il credit scoring (Capi I e II – articolo 113, lettera a).

Formazione:

obbligo per chi produce e utilizza l’IA di garantire la formazione del personale e di chiunque si occupi del suo funzionamento (Articolo 4).

2 maggio 2025

Buone pratiche:

termine entro cui l’AI Office UE deve mettere a punto e facilitare l’adozione di codici di buone pratiche per implementare correttamente i modelli di IA a fini generali (Articolo 56 paragrafo 9).

2 agosto 2025

Governance:

termine entro cui gli Stati UE devono designare o istituire le Autorità Nazionali di Governance: sia quelle di vigilanza cui spetta sanzionare le violazioni sia le autorità di notifica che verificano la conformità dei processi di certificazione dei sistemi ad alto rischio (Capo III, Sezione 4).

Report di incidenti gravi:

termine entro cui la Commissione UE deve emanare le linee guida per la segnalazione di incidenti gravi (Articolo 73, paragrafo 7).

2 febbraio 2026

Piani di monitoraggio

Termine entro cui la Commissione UE deve emanare gli atti di esecuzione al fine della creazione di un modello di riferimento per la messa a punto dei piani di monitoraggio post-commercializzazione da parte dei fornitori di IA ad alto rischio (Articolo 72).

Applicazione dell’alto rischio:

termine entro cui la Commissione UE, dopo aver consultato l’European Artificial Intelligence Board, deve fornire le linee guida che esemplificano i casi di utilizzo dei sistemi di alto rischio da parte degli operatori economici al fine di facilitare l’attuazione concreta del Regolamento (Articolo 6, paragrafo 5).

2 agosto 2026

Obblighi per l’alto rischio:

piena applicazione ai sistemi messi in uso dopo il 2 agosto 2026 delle disposizioni contenute nel Regolamento UE con i relativi obblighi e sanzioni, in base al livello di rischio. Per i sistemi già operativi, a meno che non vengano modificati, è previsto un regime differente (Articolo 11).

Attuazione degli Stati:

termine entro cui gli Stati devono aver definito i criteri di applicazione delle sanzioni e delle altre misure di esecuzione (Articoli 99 e 57, paragrafo 1).

Sandbox:

termine entro cui gli Stati devono avere istituito almeno uno spazio di sperimentazione dell’IA (sandbox) che consente lo sviluppo da parte degli operatori economici di sistemi ad alto rischio nel rispetto delle regole UE. L’obiettivo è favorire l’innovazione a livello nazionale (Articolo 57, paragrafo 1).

La nostra Società sta proponendo piani di Formazione su queste tematiche ed un check up per affiancare le imprese e gli Enti che devono adeguarsi alle prescrizioni dell’AI Act.

Per informazioni

info@commercioesterosrl.com

 


A proposito di…

di Michele Lenoci

Il commercio di merci continua ad aumentare nel terzo trimestre del 2024

Nel terzo trimestre del 2024, il commercio globale di merci ha registrato una crescita dell’1,1% su base trimestrale e del 3,3% su base annua (destagionalizzata), segnando un quarto trimestre consecutivo di crescita moderata. In termini di valore in dollari USA, il commercio è cresciuto del 4,3% su base annua, un miglioramento rispetto al +1,8% del secondo trimestre e alla contrazione del 1,4% del primo. Da gennaio a settembre 2024, il volume degli scambi è aumentato del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, leggermente inferiore alla previsione dell’OMC del 2,7% per l’anno. In valore, gli scambi sono cresciuti dell’1,6%, con un lieve calo dei prezzi dei beni scambiati (meno dell’1%). Il raggiungimento della crescita prevista del 2,7% per il 2024 dipende dalla stabilità della crescita nel quarto trimestre, supportata dall’ultimo barometro del commercio dell’OMC che indica un’espansione continua. Tuttavia, le prospettive a breve termine sono incerte a causa delle crescenti tensioni commerciali globali.

I prodotti vegani conquistano un posto nel mercato internazionale

Il mercato dei prodotti di origine vegetale è in crescita, al punto che non si tratta di una moda passeggera e che non è qualcosa legato solo al movimento vegano. Il potenziale è grande: si stima che tra cinque anni il mondo vegan rappresenterà il 7,7% del mercato mondiale delle proteine. Secondo un rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), le vendite al dettaglio in questo mercato quintuplicheranno in cinque anni quelle registrate nel 2020 e raggiungeranno i 162 miliardi di dollari.

I ritardi nei pagamenti delle imprese in Europa raggiungono il livello più basso dal 2017

Il ritardo medio nei pagamenti delle aziende europee è di 11,94 giorni, il valore più basso dal terzo trimestre del 2017, secondo uno studio di INFORMA D&B. Il Portogallo conduce con il ritardo medio più lungo con giorni 23,71, mentre Paesi Bassi registrano il minore con 3,09 giorni. Il divario tra il paese con i risultati migliori (Paesi Bassi) e quello peggiore (Portogallo) si espande in giorni 20,63. Inoltre, Regno Unito e Irlanda mostrano miglioramenti significativi riducendo i ritardi di anno in anno. In particolare, il Regno Unito è riuscito a ridurre il proprio ritardo giorni 11,21, essendo questo uno dei tagli più notevoli del periodo analizzato.

La Polonia si consolida come il secondo maggiore esportatore di prodotti del tabacco nel mondo

La Polonia ha riaffermato il suo ruolo chiave nel mercato globale del tabacco, posizionandosi come il secondo maggiore esportatore di prodotti del tabacco e sostituti industriali, solo dietro la Cina. Tuttavia, nonostante il suo peso nelle esportazioni, la Polonia non è un importante produttore di tabacco, collocandosi al 31° posto a livello mondiale. Il valore netto delle esportazioni polacche di prodotti del tabacco nel 2023 ha raggiunto i 3,996 milioni di dollari, segnando un record storico. Le principali destinazioni di queste esportazioni erano i paesi dell’Unione Europea, che ha rappresentato l’86% delle vendite estere. La Germania è stato il paese maggiore destinatario, con importazioni valutate a 9,93 miliardi di zloty, seguito da Spagna (2,62 miliardi di zloty), Italia (2,11 miliardi di zloty) e i Paesi Bassi (1,04 miliardi di zloty).

Cresce l’e-commerce in Romania

Nel 2024, il valore del commercio elettronico in Romania ha raggiunto gli 11,7 miliardi di euro, rappresentando il 3,4% del PIL, secondo l’Associazione Romena dei Negozi Online (ARMO) e il rapporto “European E-commerce 2024”. La Romania si posiziona al terzo posto in Europa Centrale e Orientale dopo Polonia e Repubblica Ceca. L’ingresso della Romania nello Spazio Schengen nel 2025 potrebbe migliorare le consegne transfrontaliere e l’accesso ai mercati europei. Nel 2024, il 72,9% degli utenti internet romeni ha fatto acquisti online, con una crescita significativa nelle aree rurali (+5,9%) e un aumento della connettività domestica (88,6%). Le categorie di acquisti online più comuni sono abbigliamento (78,6%), cibo (36,4%), cosmetici (34,5%) e dispositivi elettronici (15,8%).

Argentina: Fine della recessione e crescita record

L’economia argentina registra una crescita del PIL del 3,9% nel terzo trimestre del 2024, dopo tre trimestri consecutivi di contrazione. Secondo il governo, si tratta della “più grande crescita dai tempi della pandemia”, con consumi in aumento del 20% e investimenti del 57%. La crescita annualizzata è stimata al 16,5%. Nonostante un aumento del 10% nel prezzo del dollaro, si osserva un miglioramento del clima finanziario, con calo del rischio Paese e rialzo dei prezzi delle azioni e dei titoli pubblici. Il governo prevede una crescita superiore al 5% per il 2025, mentre stime più conservative, come quella della Bank of America, indicano il 3,5%. Critiche emergono rispetto all’entusiasmo governativo, sottolineando i danni causati dai trimestri di recessione precedenti. Tuttavia, l’ottimismo prevale, con il presidente Milei e altri sostenitori che enfatizzano il rimbalzo economico e il dinamismo della domanda interna.

I marchi di lusso occidentali rimangono presenti in Russia, nonostante le sanzioni

Secondo l’AFP, nonostante la raffica di sanzioni e il fatto che molti grandi marchi abbiano lasciato la Russia dopo l’inizio dell’offensiva in Ucraina, sul mercato russo i prodotti di lusso dei marchi occidentali sono ancora disponibili per i facoltosi acquirenti. “Non vedo alcun cambiamento. Alcuni marchi se ne sono andati, come Chanel, Dior o Hermès, ma altri sono rimasti” dice Natalia, una dentista di 51 anni, mentre fa shopping nell’esclusivo centro commerciale GUM. Molti marchi hanno annunciato che avrebbero lasciato il mercato russo dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, nel febbraio 2022. Ma, quasi tre anni dopo, i loro prodotti sono ancora disponibili. “L’annuncio della sua partenza è pura ipocrisia“, dice un uomo d’affari francese, che ha parlato in anonimato e che continua a vendere i suoi prodotti a Mosca. Il commerciante spiega che, anche se molte marche hanno chiuso i loro negozi, “continuano a vendere i loro prodotti ai russi attraverso i ‘marketplace’, nonché tramite intermediari come i grandi magazzini“. Il grande magazzino di lusso TSUM annuncia sul suo sito web che vende prodotti di marchi come Prada, Yves Saint Laurent e Alexander McQueen, marchi che hanno ufficialmente lasciato il mercato russo. Su Internet, TSUM promette prezzi migliori rispetto a Dubai, che è diventata una destinazione popolare per l’élite russa. “A Dubai la vendita di prodotti di lusso è salita alle stelle” dall’inizio del conflitto in Ucraina, dice l’imprenditore francese. La restrizione delle sanzioni ha portato a una rinascita della figura degli “acquirenti”, che viaggiano all’estero per acquistare capi di abbigliamento e articoli di lusso su misura. Alcuni “acquirenti” hanno “contratti” con negozi o centri commerciali, spiega Andrei, uno stilista di 52 anni che ha un portafoglio di clienti facoltosi. Considerata l’enorme domanda di beni di lusso occidentali, Andrei è convinto che il ritorno dei grandi marchi “sia solo questione di tempo”.

 


Attenzione su…

Contributi a fondo perduto per export e digitale: opportunità da cogliere per le imprese

Anna Montefinese

di Anna Montefinese

Con l’inizio del nuovo anno ci sembra importante segnalare alcuni bandi che prevedono un finanziamento in conto capitale che possano rappresentare un sostegno concreto ed un incentivo per investimenti in tema internazionalizzazione e sviluppo digitale.

Bando internazionalizzazione – Camera di Commercio Frosinone-Latina

Volto a sostenere servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all’estero delle Micro, Piccole e Medie Imprese delle due province attraverso l’analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali  oltre che per incrementare la consapevolezza e l’utilizzo, da parte delle imprese, delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell’export, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 400.000,00 e saranno concesse sotto forma di voucher che avranno un importo unitario massimo pari a € 15.000,00. L’entità massima dell’agevolazione non potrà superare il 70% delle spese ammissibili e le spese che saranno valutate ammissibili a seguito di istruttoria, al netto di i.v.a. e complessivamente sostenute, dovranno essere pari o superiori a € 4.000,00.

Le richieste di voucher dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello online “Contributi alle imprese”, del sistema Webtelemaco fino al 20 marzo 2025.

Tutte le attività devono essere realizzate a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 luglio 2025.

Bando Connessi 2025 – Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi

Il contributo è volto a promuovere lo sviluppo di una cultura digitale funzionale all’internazionalizzazione, in linea con i progetti “Internazionalizzazione 20%” e “Punto Impresa Digitale” (PID), con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo commerciale sui mercati esteri, attraverso la progettazione e l’adozione di interventi di marketing digitale, nonché l’aumento delle competenze interne delle aziende sui temi del digital export e dell’intelligenza artificiale.

Il bando, in particolare, intende sostenere le MPMI con contributi per gli investimenti volti a:

  • acquisire servizi finalizzati alla pianificazione ed implementazione di strategie di marketing digitale corrette in ottica internazionale;
  • ottimizzare il proprio posizionamento online e implementare azioni di promozione online sui mercati internazionali per migliorare la presenza dell’azienda sui propri canali di comunicazione digitale;
  • migliorare la visibilità dell’azienda all’interno dei Social Network per aumentarne l’attrattività verso utenti e clienti internazionali;

Chi può partecipare

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) aventi sede legale e/o unità locali iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, attive in qualsiasi settore e titolari di un sito internet/ecommerce proprietario, redatto in almeno una lingua differente dall’italiano, attivo e pienamente operativo, con dominio registrato prima del giorno 01/07/2024 e di almeno uno dei seguenti canali digitali già attivi ed operativi:

  • una pagina aziendale/di prodotto su un marketplace internazionale
  • una o più pagine social aziendali (es. Facebook, Tiktok, Instagram Linkedin….)

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione dalla Camera di commercio sono pari a euro 2.500.000,00.

Caratteristiche dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese considerate ammissibili, al netto di Iva, fino ad un massimo di 10.000,00 euro. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 4.000,00 euro.

Come e quando presentare la domanda

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma RESTART a partire dalle ore 09.00 del 6 febbraio 2025 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 14.00 del 14 aprile 2025.

 

Voucher Internazionalizzazione 2025 – CCIAA Bolzano

La Camera di commercio di Bolzano supporta le imprese altoatesine nella realizzazione di progetti di internazionalizzazione attraverso la concessione di voucher a fondo perduto per servizi di consulenza e/o servizi per il sostegno e l’avvio di attività all’estero.

Possono fare richiesta le micro, piccole e medie imprese altoatesine di tutti i settori, che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bolzano. L’ammontare del contributo è del 40 % delle spese ammissibili per un importo massimo di 10.000 euro. E’ previsto un investimento minimo della spesa ammissibile pari a 3.000 euro.

Tra le spese ammissibili rientrano:

  1. a) servizi di consulenza e/o prestazioni di servizi tra cui Servizi di consulenza per l’elaborazione tecnica delle esportazioni (ad esempio, dogana, legge sull’IVA, trasporti/logistica, assicurazioni, pagamenti) per i mercati al di fuori dell’Italia; Redazione o adattamento di accordi internazionali di acquisto e distribuzione per i mercati al di fuori dell’Italia; Servizi di analisi e consulenza da parte di esperti nel campo dell’accesso a nuovi mercati e per il radicamento sui mercati esteri, in particolare analisi, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi a specifici paesi;
  2. b) servizi grafici e/o audiovisivi;
  3. c) spese per la traduzione;
  4. d) spese per interpreti;
  5. e) consulenza e/o costi relativi alle certificazioni di prodotto per mercati non UE;
  6. f) consulenze e/o servizi di esperti in materia di marchi, nonché i costi di registrazione della protezione del marchio all’estero (marchio dell’Unione europea e/o marchio internazionale);

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma digitale di Infocamere RESTART a partire dalle ore 10:00 del 26 maggio 2025 alle ore 16:00 del 30 maggio 2025.

 

Bando Doppia Transizione 2025 CCIAA DELLA ROMAGNA

Il Bando è finalizzato al sostegno finanziario, attraverso contributi a fondo perduto, per progetti di transizione digitale e/o di sostenibilità ambientale, realizzati attraverso processi di innovazione collaborativa, che producano un innalzamento del livello di maturità digitale e sostenibilità, presentati da gruppi di imprese.

Possono partecipare e presentare domanda gruppi formati da un minimo di 10 imprese di tutti i settori ammissibili ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e che, alla data di presentazione della domanda, abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna e siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Sono ammissibili le spese per: a) servizi di consulenza, per l’introduzione e/o lo sviluppo di uno o più ambiti di intervento tra quelli previsti nel bando; b) acquisto di beni e servizi strumentali, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti/ambiti di intervento; c) spese di personale con contratto a tempo determinato o altra tipologia di contratto flessibile consentita dalla normativa vigente, a condizione che l’oggetto del contratto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto stesso; d) spese di assistenza tecnica per la facilitazione della progettazione e la costruzione dell’aggregazione; e) spese generali (ad es.: locazioni, utenze, spese telefoniche e postali, beni e materiali di consumo, e simili) a titolo forfetario.

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica dal 18/03/2025 alle 13.00 del 11/04/2025.

 

Regione Toscana: bando internazionalizzazione

€ 9,6 milioni di euro l’importo stanziato a sostegno delle imprese che realizzano progetti volti alla crescita sui mercati esteri.

Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese (mPMI) operanti nei settori Manifatturiero, Servizi, Turismo e Commercio.

Il progetto deve prevedere investimenti innovativi rivolti a Paesi esterni all’UE attraverso l’acquisizione di servizi finalizzati all’internazionalizzazione, quali:

  • servizi di supporto specialistico all’internazionalizzazione,
  • partecipazione a fiere e saloni internazionali,
  • consulenza/promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero,
  • servizi promozionali,
  • servizi di supporto all’innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili.

Il bando dovrebbe essere pubblicato prossimamente.

Per approfondire le modalità di partecipazione ai suddetti bandi e per valutare il possibile coinvolgimento del nostro gruppo nello svolgimento dell’attività consulenziale scrivere a montefinese@commercioestero.net

 

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La convenzione PEM riveduta, possibilità di cumulo a partire dal 1° gennaio 2025 e nuovi codici TARIC per le prove di origine

Giuseppe De Marinis 

di Giuseppe De Marinis

Premessa

Numerose sono le richieste di consulenza che riceviamo in tema di origine preferenziale delle merci, di dichiarazione del fornitore relativamente all’origine preferenziale delle merci in relazione agli accordi di libero scambio che l’Unione Europea ha concluso con diversi Stati esteri; nell’ultimo periodo sono altresì cresciute le richieste di supporto nell’audit e successiva istanza di esportatore autorizzato e di esportare registrato REX.

In base al Codice Doganale dell’Unione e provvedimenti attuativi (regolamento (UE) n. 2447/15, art. 62 ed allegati 22-15, 22-16), un fornitore di un certo bene che viene venduto ad un cliente che successivamente esporta il prodotto stesso verso Paesi accordatari con l’UE, oppure lo ingloba in un bene più complesso, anch’esso destinato all’esportazione sulla base delle regole di origine preferenziale, può rilasciare una apposita dichiarazione “c.d. del fornitore”, per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale.

Questa dichiarazione, sottoscritta da un fornitore per spedizioni di merce di origine preferenziale da un Paese UE verso un altro Paese UE o verso un altro acquirente italiano per successiva esportazione in Paese non UE beneficiario di accordi preferenziali (secondo le regole di origine preferenziale), permette a quest’ultimo il rilascio del certificato Eur 1 da parte della dogana del Paese UE di esportazione e può essere emessa per una singola spedizione (Allegato 22-15), oppure dichiarazione in fattura a seconda dei casi ( sotto i 6000 euro o REX – Esportatori registrati o esportatori autorizzati oppure a lungo termine (Allegato 22-16).

L’Eur 1 viene emesso nei casi previsti dai vari accordi di libero scambio. Con il regolamento (UE) n. 989/17 dell’8 giugno 2017, il rilascio della dichiarazione a lungo termine del fornitore (allegato 22-16) viene modificato in modo che una stessa dichiarazione possa coprire sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. Come tale, l’art. 62 del citato regolamento (UE) n. 2447/17, relativamente alla dichiarazione a L/T viene riformulato nel senso che il testo della dichiarazione deve riportare tre date: a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio (il periodo di validità complessiva della dichiarazione a lungo termine non può comunque mai essere superiore a 24 mesi).

Resta altresì impregiudicato l’obbligo per il fornitore di informare immediatamente l’operatore o l’esportatore qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore dovesse non essere più valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite o da fornire. La dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema previsto dall’UE, senza varianti soggettive.

Pertanto l’ipotesi che un fornitore debba affrontare il tema della corretta individuazione dell’origine delle merci è molto elevata data l’interconnessione delle filiere produttive e dal fatto che, o direttamente o indirettamente, il proprio prodotto può essere destinato a Paesi con i quali l’UE ha un accordo commerciale preferenziale. Dall’altra parte le autorità doganali sono tenute ad effettuare controlli sulla correttezza delle dichiarazioni fatte in tema di origine della merce sia preferenziale che non preferenziale (etichettatura delle merci e “made in”).

Con riferimento all’origine preferenziale si evidenzia che:

  • Le merci originarie di determinati Paesi aventi lo status di prodotti originari godono di un trattamento preferenziale;
  • “Trattamento preferenziale” significa che l’operatore paga un dazio più basso di quello normalmente applicato e, in alcuni casi, addirittura nullo;
  • Per ottenere tale beneficio l’operatore deve provare che i beni importati abbiano rispettato la regola di origine espressamente prevista per quel determinato paese e quel dato prodotto.

Per ottenere le previste esenzioni o riduzioni daziarie è necessario, oltre che il puntuale rispetto delle regole stabilite dai regolamenti o dagli accordi, anche la produzione di una valida prova dell’origine preferenziale, atta a comprovare all’atto dello sdoganamento, che i prodotti in questione abbiano tutti i requisiti per essere considerati di origine preferenziale.

L’origine preferenziale è attestata esclusivamente nei modi e nelle forme previste dagli accordi o dal CDU/DAC (S.P.G. e regimi preferenziali autonomi) che possiamo riassumere in:

  • PROVE RILASCIATE DALL’AUTORITA’ DOGANALE ‐ Certificato di circolazione EUR 1 e EUR‐MED ‐ Certificato di origine FORM A (SPG) oggi sostituito dal sistema degli esportatori registrati REX .
  • PROVE DALL’ ESPORTATORE ‐ Dichiarazione su fattura.

La Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR‐MED e A.TR., prevede, sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale che:

 

 

Obiettivi e descrizione della zona paneuromediterranea.

L’obiettivo della zona paneuromediterranea è quello di promuovere l’integrazione economica di tutte le Parti contraenti attraverso il commercio.

A tal fine, norme di origine e di cumulo identiche sono state progressivamente integrate negli accordi di libero scambio tra le Parti contraenti della zona.

Sono Parti contraenti della Zona paneuromediterranea:

    • l’Unione europea (UE) di 27 Stati membri;
    • Turchia
    • l’Associazione europea di libero scambio (EFTA), comprendente Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
    • le Isole Fær Øer;
    • le Parti contraenti firmatarie della dichiarazione di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

 

Funzionamento delle norme di origine e del cumulo nella zona paneuromediterranea.

Nel contesto di una relazione preferenziale conclusa dall’UE, le merci possono acquisire l’origine preferenziale e quindi beneficiare di dazi doganali ridotti o nulli sulle importazioni, a condizione che siano conformi alle norme di origine applicabili in tale contesto e siano accompagnate da una prova di origine valida.

Negli scambi internazionali è possibile definire l’origine delle merci come la “nazionalità economica” delle stesse. Le norme per l’acquisizione dell’origine preferenziale sono specifiche per ciascuna relazione preferenziale.

Per determinare l’origine preferenziale delle merci è necessario prendere in considerazione la trasformazione effettuata nella Parte contraente in cui è stato ottenuto il prodotto finito. In particolare, i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione devono soddisfare il criterio di trasformazione sufficiente stabilito nell’accordo.

 

Le norme rivedute, semplificate e più adattate agli sviluppi economici, commerciali e tecnologici, sono state adottate il 7 dicembre 2023 tramite la Decisione 1/2023 del Comitato misto PEM ed entrate in vigore il 1° gennaio 2025. Tuttavia, già a partire da dicembre 2023 le Parti che lo desideravano potevano già applicare tali norme utilizzando le cosiddette “regole transitorie”.

Da un lato, diversi accordi bilaterali che hanno introdotto le regole transitorie a partire dal 1° settembre 2021 prevedono un “collegamento dinamico”, ovvero un semplice riferimento al testo della Convenzione PEM così come presente in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che consentirà di volta in volta l’applicazione dell’ultima versione emendata e aggiornata della stessa.

Dall’altro, l’Unione Europea sta procedendo all’aggiornamento di tutti i rimanenti accordi bilaterali per includervi tale collegamento dinamico e di conseguenza evitare che vi siano intralci all’applicazione del cumulo, in presenza di una sola Convenzione PEM riveduta che è divenuta applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

Per gli scambi commerciali con Parti contraenti che, in questa fase, non hanno ancora adottato le regole transitorie, si applicano solo le norme previste nei relativi accordi bilaterali (Es. Israele).

Applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione 

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la versione aggiornata della Convenzione paneuromediterranea (“Convenzione PEM riveduta”).

L’Agenzia delle dogane, con l’avviso pubblicato il 19/12/2024 ha fornito le istruzioni operative da utilizzare nel corso del 2025.

 

ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE PEM RIVEDUTA

 

L’effettiva applicazione della Convenzione PEM riveduta tra i partner è subordinata all’introduzione di un riferimento alla convenzione modificata da ultimo e pubblicata nei loro accordi bilaterali (collegamento dinamico), nonché alla effettiva ratifica della Convenzione PEM riveduta e dell’aggiornamento dei relativi accordi bilaterali tramite le procedure interne delle parti contraenti.

Per sapere se la Convenzione PEM riveduta sia applicabile in concreto alle operazioni con un partner commerciale, occorre innanzitutto verificare che nel relativo accordo bilaterale sia presente una dicitura del tipo: “Ai fini dell’applicazione dell’accordo si applicano l’appendice I e le disposizioni pertinenti dell’appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.” .

Oltre a ciò, occorre che il partner commerciale abbia completato le proprie procedure interne di ratifica e abbia al riguardo effettuato una notifica ai competenti Servizi della Commissione europea.

Al fine di avere un quadro completo ed aggiornato sull’applicabilità delle regole di origine e le possibilità di cumulo con i diversi partner commerciali, si raccomanda agli operatori di fare riferimento alla “matrice”, versione aggiornata pubblicata il 2024 (C/2024/7561- Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione.)

A scopi meramente informativi, gli operatori possono sin da ora consultare la versione in anteprima pubblicata sul portale della Commissione europea. In attesa dell’aggiornamento degli accordi e dei relativi procedimenti di ratifica, le norme di origine applicabili nelle operazioni con i partner saranno quelle contenute nei protocolli bilaterali (la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM), laddove tale applicazione sia confermata nella suddetta matrice.

 

  1. Misure transitorie per garantire l’applicabilità della Convenzione PEM fino al 31 dicembre 2025 e la permeabilità tra i due insiemi di regole di origine.

 

In ragione di quanto precedentemente dettagliato, a partire dal 1º gennaio 2025 alcuni partner applicheranno la Convenzione PEM riveduta, mentre altri continueranno ad applicare la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM, con eventuali modifiche delle possibilità di cumulo diagonale che incidono sui flussi commerciali nella zona PEM. Al fine di evitare che una transizione non simultanea verso la Convenzione PEM riveduta porti ad una situazione meno favorevole rispetto al quadro giuridico precedente, il Comitato misto PEM ha adottato, con Decisione n.2/2024 del 12 dicembre 2024, alcune misure transitorie relative all’applicazione della Convenzione PEM per un periodo di un anno, dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Il principale effetto delle misure transitorie è quello di garantire la possibilità di applicare parallelamente le regole della Convenzione PEM e quelle della Convenzione PEM riveduta. Ciò consentirà di preservare i flussi commerciali sulla base delle possibilità di cumulo esistenti prima del 1º gennaio 2025.

Gli operatori economici avranno la possibilità di scegliere tra le due serie di norme applicabili, in funzione delle loro catene di approvvigionamento. Le misure transitorie garantiscono inoltre il principio della permeabilità tra i due insiemi di regole di origine. Ciò significa che le merci considerate originarie ai sensi della Convenzione PEM possono essere considerate originarie anche ai sensi della Convenzione PEM riveduta ai fini del cumulo, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Questo nuovo contesto garantisce flessibilità degli operatori economici, riproponendo la prassi già consolidatasi con l’applicazione parallela – a partire dal 1º settembre 2021 – delle regole transitorie in materia di origine e di quelle della Convenzione PEM.

Con riferimento alle possibilità di cumulo diagonale, il graduale processo di applicazione della Convenzione PEM riveduta e delle suddette misure transitorie porterà quindi all’esistenza di 3 status diversi per le Parti contraenti nel corso del 2025, a seconda del contenuto del protocollo bilaterale con i diversi partner PEM (e la relativa ratifica) e alla finalizzazione o meno delle procedure interne necessarie alla ratifica della Decisione n.2/2024.

 

Al fine di chiarire le conseguenze pratiche di tale complesso quadro giuridico, i competenti Servizi della Commissione Europea hanno rilasciato delle linee guida che illustrano l’applicazione della nuova normativa con esempi pratici e indicazioni sulle prove dell’origine utilizzabili. In attesa delle rispettive pubblicazioni ufficiali, si prega pertanto di fare riferimento ai suddetti documenti, così come presenti sul portale della Commissione europea insieme ad ulteriori informazioni, che verranno successivamente integrate anche nel sito istituzionale ADM5.

 

  1. 3. Prove di origine rilasciate ai sensi della Convenzione PEM riveduta dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 e nuovi codici TARIC.

 

L’articolo 42, paragrafo 9, introdotto nella Convenzione PEM riveduta dalla suddetta Decisione 2/2024, prevede quanto segue: “I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati conformemente alla presente appendice recano, nella casella 7, la dicitura “REVISED RULES” in inglese. Tale dicitura è aggiunta anche alla fine del testo della dichiarazione di origine redatta conformemente alla presente appendice. Tale dicitura è inclusa nelle prove dell’origine fino al 31 dicembre 2025.”

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie, sono stati creati due nuovi codici documento nella TARIC, che diventeranno applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025: U078 = Certificato di circolazione EUR. 1 recante la seguente indicazione in inglese nella casella 7: “REVISED RULES” U079 = Dichiarazione di origine recante la seguente voce in inglese dopo il testo della dichiarazione: “REVISED RULES”. Il codice della dichiarazione di origine è utilizzato indipendentemente dall’importo della spedizione o dalla tipologia di esportatore.

 

  1. Utilizzo dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a partire dal 1° gennaio 2025. Lo scorso 12 dicembre, il Comitato misto PEM ha adottato altresì la Decisione n.1/2024, che modificando la Decisione n.1/2023 sostituisce il paragrafo 4, dell’articolo 17, dell’Appendice I della Convenzione PEM riveduta, imponendo l’accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all’importazione, laddove sia garantito il rispetto di alcune condizioni che replicano sostanzialmente quelle previste nella Raccomandazione n. 1/20237.

 

Si segnala, inoltre, che sono stati creati due nuovi codici TARIC: “U078” per la prova di origine, recan-te la dicitura “REVISED RULES”, rilasciata da un esportatore che applica le regole rivedute, e “U079” per la dichiarazione di origine riportante tale dici-tura.

Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito «la convenzione»), le Parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre Parti.

Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le Parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio con tutte le Parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una Parte che non ha concluso accordi con le Parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine.

Ai fini dell’applicazione provvisoria delle norme transitorie introdotte dalla decisione n. 2/2024 del comitato misto applicabili fra due parti contraenti, i materiali originari di un’altra parte contraente in conformità delle norme del 2012 possono essere usati nel cumulo in conformità delle norme del 2023 applicando il principio di permeabilità contemplato all’articolo unico, paragrafo 2, di detta decisione.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE-Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l’Unione Europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine.

 

In conclusione invitiamo tutti gli operatori a verificare le regole (PEM) rivedute in quanto, in alcuni casi, le nuove regole possono essere meno restrittive e, quindi, trovarsi anche nella possibilità di poter dichiarare l’origine preferenziale di un prodotto che secondo le regole precedenti non lo era.

Il nostro Studio è a disposizione per effettuare queste verifiche e fornire supporto consulenziale in materia.