EDITORIALE
Manuale di Diritto Commerciale internazionale
di Marco Tupponi
I primi di marzo è uscita la quarta edizione del Manuale di Diritto Commerciale internazionale edito dalla Casa Editrice Giappichelli di Torino a cura di Marco Tupponi e con la partecipazione di Clizia Cacciamani, Giuseppe De Marinis, Pierluca Dagoberto Esposito, Eleonora Greppi, Michele Lenoci, Anna Montefinese, Lara Piccinino, Alessandro Russo.
Il volume costituisce uno valido strumento per la conoscenza della complessa materia riguardante il Diritto commerciale Internazionale attraverso un’attenta analisi aggiornata e completa delle regole che lo disciplinano presentando i contenuti in modo semplice e chiaro, al fine di facilitare la comprensione delle problematiche ad esso collegate.
È rivolto a studenti universitari e partecipanti a Master di Alta Formazione, imprenditori, manager ed operatori di import/export, professionisti che, seguendo l’attuale realtà internazionale, sono interessati a sviluppare competenze in tale materia.
Senza trascurare l’inquadramento sistematico e dogmatico dell’argomento il testo, suddiviso in diciassette capitoli, tratta gli argomenti con un approccio tecnico/operativo frutto della pluriennale esperienza degli Autori.
Gli argomenti trattati spaziano dai contratti ai rapporti societari internazionali, dalle regole doganali ai trasporti internazionali, dai sistemi di pagamento alle garanzie internazionali, dalla fiscalità internazionale alla normativa valutaria includendo le cryptovalute, la blockchain e gli smart contract, dall’e-commerce alla disciplina dei lavoratori italiani all’estero, dai progetti comunitari alle regole comparate sulla procedura fallimentare con un nuovo capitolo in tema di marchi, brevetti ed opere dell’ingegno.
Ci auguriamo che i nostri Studenti, i Professionisti ed il Mondo delle Imprese apprezzino lo sforzo di condensare in un solo volume di quasi 700 pagine tutte le “materie tecniche” necessarie per intraprendere con coscienza un percorso di internazionalizzazione sia professionale che imprenditoriale.
https://www.giappichelli.it/manuale-di-diritto-commerciale-internazionale-9791221100488
A proposito di…
di Michele Lenoci
Torna a crescere l’attività delle imprese della zona euro
Le aziende europee recuperano la crescita economica grazie al miglioramento nelle filiere e alla riduzione dei tempi di attesa per gli ordini in sospeso. L’indice composito avanzato —che viene elaborato facendo una media tra il terziario e l’industria— si attesta a febbraio a 52,3 punti, il miglior dato da maggio 2022, quando l’indicatore raggiunse 54,8. L’attività industriale è considerata in crescita sopra i 50 punti, quando il dato è inferiore l’indicatore mostra una contrazione. Dopo una seconda metà del 2022 negativa, a gennaio la produzione aziendale ha superato la soglia dei 50 punti. Per settori, a febbraio è stato il settore dei servizi a guidare il rimbalzo. L’attività commerciale di questo ramo professionale cresce per il secondo mese consecutivo, da 50,8 a 53 punti. Secondo il rapporto, questa rappresenta la più ampia espansione dal giugno 2022. All’interno di questo settore, il segmento dei servizi finanziari e il turismo hanno portato la crescita più significativa dell’attività. Tra le buone notizie che stanno spingendo l’attività commerciale in territorio positivo c’è la riduzione degli ordini arretrati nel settore grazie al miglioramento nelle catene di approvvigionamento. I tempi medi di consegna dei fornitori si sono accorciati per la prima volta da gennaio 2020 e sono diminuiti al tasso più intenso da maggio 2009.
Regno Unito e UE raggiungono un accordo sul confine con l’Irlanda del Nord
Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sono riusciti a chiudere un accordo sull’Irlanda del Nord, che era diventato l’ultimo grande scoglio per attuare la Brexit ed è stato fonte di tensione tra Londra e Bruxelles. Il nuovo “quadro Windsor”, come hanno chiamato l’accordo raggiunto in questa città, conserverà il “delicato equilibrio” dell’accordo di pace del Venerdì Santo con l’IRA, secondo Sunak, e proteggerà le “aspirazioni e l’identità” di tutti gli abitanti dell’Irlanda del Nord. L’accordo ridurrà i controlli doganali all’interno del Regno Unito, facilitando il commercio senza stabilire un “confine fisico” tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, che potrebbe mettere a repentaglio gli accordi di pace.
Quali prodotti scarseggiano nel mondo
In tutto il mondo i consumatori e le imprese si trovano ad affrontare carenze di merci, dal caffè al carbone. Una “tempesta perfetta” in Cina sta colpendo clienti e aziende sia in patria che all’estero. La carenza sta colpendo quasi tutto, dalla carta, cibo, tessuti e giocattoli ai chip per iPhone, afferma Michal Meidan, ricercatore presso l’Oxford Institute for Energy Studies. La più grande casa automobilistica indiana, Maruti Suzuki, ha visto la sua produzione precipitare, in parte a causa di una carenza globale di semiconduttori. La situazione si è fatta più critica in quanto la domanda globale di chip, utilizzati anche in telefoni e computer, era già in aumento da prima dell’inizio della pandemia, a causa delle problematiche legate all’adozione della tecnologia 5G. La Nigeria sta vivendo una carenza di gas di petrolio liquefatto (GPL), utilizzato principalmente per cucinare. Questo nonostante il paese abbia le maggiori riserve di gas naturale in Africa. Uno dei motivi dell’aumento dei prezzi è la carenza di offerta globale: il Paese dipende ancora dal GPL importato.
La frammentazione del commercio può costare fino al 7% del PIL globale
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha avvertito che il costo della frammentazione del commercio varia dallo 0,2 al 7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) mondiale, che è approssimativamente equivalente alla produzione annua combinata di Germania e Giappone; se si aggiunge il disaccoppiamento tecnologico, alcuni paesi potrebbero subire perdite fino al 12% del PIL. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha avvertito che il costo della frammentazione del commercio varia dallo 0,2 al 7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) mondiale, che è approssimativamente equivalente alla produzione annua combinata di Germania e Giappone; se si aggiunge il disaccoppiamento tecnologico, alcuni paesi potrebbero subire perdite fino al 12% del PIL. Secondo l’FMI, l’impatto totale potrebbe essere anche maggiore, poiché dipende da quanti canali di frammentazione vengono presi in considerazione. Oltre alle restrizioni commerciali e agli ostacoli alla diffusione della tecnologia, la rottura potrebbe farsi sentire attraverso le restrizioni alla migrazione di frontiera, la riduzione dei flussi di capitali e un forte calo della cooperazione internazionale che lascerebbe i paesi incapaci di affrontare le sfide di un mondo più incline alla commozione cerebrale.
Inflazione in Francia fa cambiare le abitudini di acquisto
Spinto dall’aumento dei prezzi, il 40% dei francesi ha ridotto i propri acquisti e talvolta ha cambiato marchio per le spese nel 2022 secondo una recente nota dell’INSEE. Il perdurare dell’inflazione nella prima metà del 2023 potrebbe amplificare questi comportamenti sulle famiglie più povere, sui giovani e sulle coppie con figli. Dopo un calo nel 2022 (-0,2%), il potere d’acquisto per unità di consumo rischia di diminuire nuovamente. Le conseguenze della guerra in Ucraina continuano a ripercuotersi sull’economia e in particolare sui prezzi dell’energia e di alcune materie prime. A un anno dall’inizio del conflitto, le pressioni sui prezzi sono tutt’altro che attenuate. L’indice dei prezzi al consumo è stato appena rivisto al rialzo al +6,3% a febbraio, contro il +6,2% di gennaio. Questa impennata dei prezzi ha ripercussioni immediate sui francesi: l’INSEE ha rivelato nel suo ultimo rapporto economico pubblicato il 15 marzo che il 68% delle famiglie ha cambiato le proprie abitudini di consumo (Fonte ICE Parigi).
Continua la tendenza al ribasso dei noli marittimi internazionali
Gli ultimi dati evidenziano una chiara tendenza al ribasso e alla normalizzazione dei noli marittimi internazionali, con conseguente ripresa del mercato dei container e della logistica marittima, che iniziarono a lievitare in modo eccessivo a maggio del 2020, con lo scoppio della crisi causata da Covid-19. In proposito si segnala che sulla base dell’indice World Container Index (WCI), elaborato dalla società Drewry, tra i principali fornitori internazionali di servizi di ricerca e consulenza nel settore marittimo, il trasporto di un contenitore di 40 piedi, che prima della pandemia aveva un costo inferiore ai 2.000 USD, e che aveva raggiunto il suo picco ad agosto 2021 con un valore di 10.377 USD, attualmente si aggira attorno a 1.806 USD, comunque superiore al costo medio di 1.420 USD raggiunto nel corso del 2019.
Attenzione su…
Novità relativa alla definizione agevolata per le controversie doganali
di Giuseppe De Marinis
Il contribuente, dopo aver ricevuto la notifica di un atto di contestazione di violazioni tributarie, un provvedimento di irrogazione di sanzioni, un avviso di accertamento o di rettifica e liquidazione dell’imposta, può accedere all’istituto della definizione agevolata delle sanzioni amministrative.
L’ordinamento giuridico italiano ha previsto diversi strumenti deflattivi del contenzioso tributario con cui definire la contestazione, mediante precise modalità e al ricorrere di determinati presupposti, evitando così inutili e logoranti contenziosi. Si tratta, quindi, di strumenti che mirano ad assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale, da un lato, i diritti del contribuente e l’effettiva capacità contributiva, dall’altro.
La Legge di Bilancio 2023 (n.197 del 29 dicembre 2022), entrata in vigore il 1 gennaio 2023, ha previsto molteplici istituti di supporto ai contribuenti, aventi anche finalità deflattiva del contenzioso, per il cui confronto può risultare utile una schematica sintesi delle principali caratteristiche dei diversi strumenti a disposizione con le relative scadenze. In particolare, ha introdotto:
- Definizioni agevolate controlli automatizzati e irregolarità formali
- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
- Definizione agevolata, conciliazione e rinunce controversie tributarie
- Definizione avvisi e conciliazioni – Rottamazione
- Stralcio debiti fino ad €1.000,00
Relativamente alle controversie doganali, con determina direttoriale n. 9 Prot.: 141685/RU Roma, 14 marzo 2023, l’Agenzia delle dogane a seguito della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ed in particolare l’articolo 1 comma 203, secondo cui “Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202”, è intervenuta in applicazione del citato articolo 1, comma 203, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per stabilire le modalità attraverso cui i contribuenti possono presentare le domande di definizione agevolata per le controversie tributarie (in materia di IVA all’importazione, dazi e relative sanzioni) pendenti ai sensi del comma 186 del medesimo articolo, nelle quali è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché le modalità ed i termini per il versamento dei relativi importi dovuti;
Tutto questo viene reso possibile a condizione che il dichiarante in dogana ricorrente rinunci al giudizio e proceda contestualmente, tramite il modello predisposto al versamento dei tributi, interessi ed accessori evitando invece le sanzioni.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1 di detta determinazione direttoriale:
“1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della Legge n. 197 del 2022. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La domanda di definizione di cui al comma 1 deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma come definita dal comma 195 dell’articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.”
Aspetto importante è che detta determinazione stabilisce che:
“3. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022.
4. Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Mentre sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
- a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”.
L’articolo fissa la Descrizione e contenuto del modello, istruzioni per la compilazione, riproduzione e stampa
Le istruzioni per la compilazione del modello di cui all’articolo 1, comma 1, sono pubblicate (in formato scaricabile) sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, in evidenza nella homepage e nella apposita sezione “Definizione agevolata” oltre ad essere allegate alla presente determinazione direttoriale.
L’articolo 3 fissa invece le Modalità e termine di presentazione della domanda
“1. Entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo.
2. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della Legge n. 197 del 2022, il soggetto richiedente la definizione agevolata deve essere il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, la domanda può essere presentata:
a) dallo stesso soggetto persona fisica che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la richiesta di definizione agevolata” dichiara di essere la persona fisica soggetto richiedente la definizione agevolata;
b) dal rappresentante legale o titolare di altra carica del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di essere il rappresentante legale o di essere titolare di altra valida carica in relazione al soggetto richiedente la definizione agevolata;
c) dal difensore in giudizio del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di essere il difensore, come risultante dagli atti processuali, del soggetto richiedente la definizione agevolata, e che dispone dei poteri di definizione della lite;
d) da un incaricato/delegato del soggetto che è parte nella controversia che intende definire in via agevolata. In tal caso, la “persona che presenta la dichiarazione di definizione agevolata” dichiara di aver ricevuto valido incarico/delega, alla presentazione della domanda, da parte del soggetto richiedente la definizione agevolata. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l’incarico/delega ricevuto dal soggetto richiedente la definizione agevolata.
3. La presentazione della domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può avvenire esclusivamente in forma telematica, tramite il servizio messo a disposizione nell’apposita sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it.
4. Non sono ammesse modalità di presentazione della domanda diverse da quella indicata nel comma 3, neppure mediante servizio postale o posta elettronica certificata od ordinaria, o presentazione cartacea, salvo quanto stabilito al comma 5.
5. In caso di necessità, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede a disciplinare ulteriori possibili modalità di trasmissione o presentazione della domanda, mediante apposito avviso che è pubblicato sul proprio sito internet www.adm.gov.it.
6. Il servizio telematico reso disponibile nell’apposita sezione dedicata del sito internet www.adm.gov.it consente all’utente che accede, previa autenticazione tramite SPID-CIE-CNS, di trasmettere una nuova domanda, di scaricare le istruzioni operative per la compilazione della domanda, di verificare lo stato di lavorazione relativo all’assegnazione del numero di protocollo per le domande già trasmesse….”
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti.
Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
- Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023. (Art. 4)
Infine, l’ARTICOLO 5 stabilisce che
“1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate negli articoli 3 e 4. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.”
Si ricorda, infatti che i dazi doganali, i dazi agricoli nonché dei contributi nel settore dello zucchero riscossi dal 1970 rappresentano risorse proprie dell’Unione Europea. La percentuale che può essere trattenuta dagli Stati membri per coprire le spese di riscossione è stata riportata dal 20% al 25%. Tali risorse proprie «tradizionali» rappresentano ora generalmente il 10 % circa delle entrate da risorse proprie. Con riguardo all’IVA, invece, si ricorda ai lettori che 10% del gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) degli Stati membri stimato viene altresì trasferita all’Unione.
In conclusione si può evidenziare che tale strumento, anche per le liti in materia di IVA e Dazi è da considerare un valido strumento deflattivo, strumento che in passato non era appunto ammesso per tali tipologie di liti tributarie in quanto imposte indirette comunitarie (con riferimento appunto ai Dazi).
È altresì utile evidenziare, infine, che le imprese che si imbattono in situazioni di contenzioso doganale, mancano di tempestività nel ricorrere a specialisti del settore, che spesso vengono consultati in ritardo. La mancata e/o tempestiva assistenza in materia di contenzioso doganale rappresenta spesso una perdita concreta per le imprese e/o il mancato ricorso ai diversi strumenti deflattivi previsti dalla normativa.
L’area diritto Doganale, diritto dei Trasporti e Fiscalità internazionale dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, attraverso il proprio team, è in grado di supportare le imprese in ogni aspetto del diritto doganale e del contenzioso tributario in materia doganale per la tutela dei propri interessi.
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E-commerce e rispetto delle norme legali in tema di commercio elettronico, dal GDPR alle condizioni generali di vendita
di Anna Montefinese e Alessandro Russo
Al giorno d’oggi la maggior parte delle imprese tende a sviluppare delle iniziative di vendita online, sia mediante proprio sito web sia tramite Marketplace. Di conseguenza negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi investimenti dedicati allo sviluppo dell’e-commerce e, più in generale, in campagne di Digital Marketing, sia per progetti dedicati ad un mercato domestico sia per progetti di sviluppo commerciale internazionale.
Nell’implementazione di tali progetti viene spesso dedicata poca attenzione agli aspetti contrattuali e legali in genere, comprendendo tra questi non soltanto i requisiti obbligatori imposti dalla legge (come ad esempio gli obblighi informativi nei confronti dei consumatori piuttosto che quanto previsto dal GDPR sul trattamento dei dati personali) ma anche quegli aspetti (come ad esempio le condizioni generali di vendita differenti in caso di vendite B2C piuttosto che B2B) che andrebbero considerati per questioni di opportunità e di tutela (come ad esempio il momento di conclusione del contratto, le limitazioni di responsabilità, particolari condizioni di utilizzo e di garanzia, il foro e la legge di competenza) al pari di quanto avviene nei contratti di vendita conclusi in maniera tradizionale piuttosto che a distanza .
Alcune ricerche hanno mostrato che la maggior parte delle imprese italiane che vendono online presentano dei siti internet o delle modalità di vendita dove tali aspetti non vengono regolamentati oppure lo sono in via molto generica, esponendo quindi l’impresa a dei rischi che in alcuni casi possono generare situazioni sanzionatorie o in genere di criticità che richiedono poi notevole dispendio di risorse economiche per risolverle.
Sarebbe ideale che l’impresa provvedesse ad effettuare un’analisi degli aspetti legali già in fase di realizzazione del progetto di e-commerce, affiancando alla figura dello sviluppatore dell’infrastruttura un avvocato in grado di intervenire ed adeguare anche gli aspetti legali, sia nazionali che internazionali.
In caso di iniziative già realizzate o in corso di realizzazione sarebbe invece opportuno commissionare ad uno studio legale l’analisi del sito per verificare se, nel processo di vendita, tutto quanto necessario ed opportuno sia stato considerato e disciplinato eventualmente intervenendo con le opportune modifiche ove necessarie.
Tali interventi non sono eccessivamente onerosi e molto spesso i costi di tali attività possono esser fatti rientrare, in tutto o in parte, in bandi di finanziamenti pubblici agevolati, magari tra le voci relative all’organizzazione delle attività. Attualmente sono disponibili diverse tipologie di contributo a fondo perduto che possono dare l’opportunità di finanziare, in parte o in toto, questo tipo di attività consulenziale. Si pensi ai finanziamenti erogati da alcune Camere di Commercio, oltre che al Bonus Export Digitale o a finanziamenti di natura regionale. Prossimamente dovrebbero essere pubblicati anche i nuovi bandi Simest. Si segnala che molto spesso questo tipo di attività devono essere erogate da società fornitrici accreditate e la nostra società, Commercioestero Srl, lo è ed è quindi a disposizione delle imprese per la ricerca del Bando, per la presentazione della domanda, per la realizzazione dell’attività finanziata e per la rendicontazione finale.