Anno XXVIII • N°4 • Ottobre-Dicembre 2024

EDITORIALE

Codice unico degli incentivi e opportunità di finanziamento a fondo perduto per l’internazionalizzazione – bando C.C.I.A.A. Napoli e Bando Marchi +2024

Anna Montefinese

di Anna Montefinese

Dedichiamo l’ultimo numero dell’editoriale del 2024 alla novità appena entrata in vigore sul Codice unico degli Incentivi. Riorganizzazione nel sistema delle agevolazioni alle imprese è la parola chiave. Si tratta di coordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il rapporto tra amministrazioni centrali ed enti locali, e di semplificare le procedure e la relativa strumentazione tecnica.

Il Codice disciplina tutte le forme di incentivi destinati alle imprese.

principali obiettivi perseguiti dal decreto sono:

  • Razionalizzare le agevolazioni: standardizzare le procedure per l’accesso e la gestione delle agevolazioni pubbliche.
  • Semplificare le procedure: digitalizzare le procedure e unificare gli strumenti tecnici tramite piattaforme nazionali come Incentivi.gov.it e il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
  • Assicurare una maggiore trasparenza: definire regole chiare per la programmazione e l’attuazione degli incentivi, migliorando la pubblicità e la conoscibilità delle opportunità disponibili.

In tema di contributi alle imprese in questo articolo mi preme segnalare alcuni bandi ora disponibili e per i quali il nostro gruppo è a disposizione.

La Camera di Commercio di Napoli finanzia il sostegno e lo sviluppo del commercio internazionale delle micro, piccole e medie imprese con una somma stanziata, pari a € 1.534.111,88.
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di euro 21.000,00, per ogni impresa ammessa al contributo. Gli ambiti di attività finanziabili sono: a) percorsi di rafforzamento della presenza all’estero tra cui la consulenza fornita da un temporary export manager (TEM) e digital export manager (DEM) in affiancamento al personale aziendale, al fine di implementare le strategie commerciali e le capacità manageriali dell’impresa; b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero.

Ciascun soggetto partecipante potrà beneficiare del contributo camerale, esclusivamente per interventi il cui costo minimo di investimento sia pari ad € 5.000,00 al netto di iva.
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
Tutte le iniziative dovranno avere termine entro il 30/04/2025.
Sarà possibile inviare le istanze  fino al 11/11/2024.

 

Bando Marchi + 2024 – La misura Marchi+2024 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:

Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;

Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 2 milioni di euro.

Le principali novità rispetto al bando precedente riguardano:

  1. Agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell’arco di tre anni;
  2. Deposito del marchio a partire dal 1° gennaio 2021;
  3. Maggiore percentuale di agevolazione (fino all’85% per la Misura A e fino al 95% per la Misura B) per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

 

Per approfondire le modalità di partecipazione ai suddetti bandi e per valutare il possibile coinvolgimento del nostro gruppo nello svolgimento dell’attività consulenziale scrivere a montefinese@commercioestero.net

 


A proposito di…

di Michele Lenoci

Andamento economia mondiale

Gli Stati Uniti, la principale potenza economica mondiale, stanno registrando una crescita annuale del 2,8%, come indicato dai dati ufficiali della prima metà dell’anno. Al contrario, la Germania ha mostrato una crescita stagnante, mentre l’economia dell’Arabia Saudita ha subito una contrazione nello stesso periodo. Il Brasile ha superato le previsioni del FMI per il 2024, con una crescita del 2,1%, superando il tasso ufficiale del 2,5%. A livello globale, l’economia sembra essersi stabilizzata dopo quattro anni di forti oscillazioni legate alla pandemia di Covid-19. Il rapporto più recente dell’OCSE segnala un miglioramento delle prospettive economiche, pur rimanendo la crescita contenuta. Si osserva una maggiore resilienza dell’attività economica, un calo dell’inflazione più rapido del previsto e un aumento della fiducia nel settore privato.

 

Barometro del commercio internazionale di beni

Secondo l’ultimo Global Trade Barometer dei beni dell’OMC, il commercio globale di merci ha continuato a riprendersi nel terzo trimestre del 2024 a seguito della stagnazione della domanda di beni scambiati nel 2023 in un contesto di inflazione elevata e aumento dei tassi di interesse. Nonostante il segnale positivo proveniente dall’indice del Barometro, le prospettive per il commercio rimangono altamente incerte a causa delle crescenti tensioni geopolitiche, dei conflitti regionali in corso, del riorientamento della politica monetaria nelle economie avanzate e del calo degli ordini di esportazione. Dopo essere rimasto stabile dall’ultimo trimestre del 2022, il volume del commercio globale di merci ha iniziato una tendenza al rialzo nel quarto trimestre del 2023 e ha acquisito slancio nel primo trimestre del 2024. Nel primo trimestre del 2024 gli scambi sono aumentati dell’1,0% su base trimestrale e dell’1,4% su base annua.

 

L’indagine della Cina sui prodotti lattiero-caseari europei colpirà soprattutto Francia e Italia

Francia e Italia sarebbero le principali vittime dell’ultima risposta della Cina alle tariffe imposte da Bruxelles sui suoi veicoli elettrici che vengono importati in Europa. L’indagine annunciata questa settimana dal colosso asiatico contro alcuni prodotti lattiero-caseari importati dall’Unione Europea tra aprile 2023 e marzo 2024 colpirà soprattutto questi due Paesi. Nello specifico, le categorie oggetto delle indagini che cercano di calcolare il “danno” che questi acquisti hanno causato al settore cinese tra il 2020 e il 2024 sono “latte e panna con più del 10% di grassi, non concentrati né zuccherati”; “formaggio fresco, compreso il siero di latte o la ricotta”; “formaggio grattugiato o in polvere”; “formaggio fuso senza grattugiare né in polvere”; “formaggio erborinato o altri formaggi erborinati prodotti con (il fungo) ‘Penicilium roqueforti'”, e formaggi senza categoria propria. I dati dell’Amministrazione generale delle dogane del paese asiatico indicano che la Francia guida di gran lunga la classifica degli esportatori lattiero-caseari europei verso la Cina, con 211,5 milioni di dollari nel 2023 per questi prodotti e 115,3 milioni di dollari nei primi sette mesi di questo anno. L’Italia è indietro ma parecchio lontana visto che lo scorso anno ha esportato questo tipo di merci per 64,9 milioni di dollari e da gennaio a luglio ne ha esportati 43,2 milioni.

 

Marocco: aumenta l’export di automobili verso l’Europa

Il Marocco ha superato la Cina nel valore delle esportazioni automobilistiche verso l’Unione Europea, raggiungendo oltre 15,1 miliardi di euro rispetto ai 13,5 miliardi della Cina. Questo successo è dovuto principalmente allo sviluppo dei poli industriali di Tangeri e Kenitra, che producono veicoli per il mercato europeo. Nonostante il Marocco sia in testa per valore delle esportazioni, la Cina rimane leader in termini di volume. Attualmente, il Marocco produce 700.000 veicoli all’anno, con l’obiettivo di arrivare a un milione entro il 2025. Il settore automobilistico è il principale settore di esportazione del Paese, impiegando 220.000 persone e supportato da una rete di 230 fornitori.

 

Fino a 10.000 USD per la spedizione di un container marittimo

Le aziende che trasportano merci dall’Asia dovranno affrontare costi fino a 10.000 dollari per un container marittimo, circa il doppio delle tariffe spot attuali, basate sui prezzi che circolano tra spedizionieri e importatori. CMA CGM SA, con sede a Marsiglia, in Francia, lo spedizioniere numero 3 al mondo, ha già annunciato una tariffa di 7.000 dollari per un container da 40 piedi per merci spedite nel nord Europa dall’Asia. Ciò rappresenta un aumento rispetto al tasso attuale di circa 5.000 dollari. Attualmente le tariffe variano tra 6.000 e 6.500 dollari, mentre il servizio premium è offerto tra 7.500 e 10.000 dollari. Con la capacità ridotta a causa di oltre cinque mesi di attacchi alle navi nel Mar Rosso, il settore del trasporto marittimo di container sta faticando a soddisfare la domanda in ripresa negli Stati Uniti e in Europa. Un’altra dinamica dietro l’aumento dei prezzi è che gli importatori stanno effettuando più ordini, preoccupati per le interruzioni che vanno dalla congestione dei porti e dagli scioperi dei lavoratori fino all’aumento delle tariffe sulle merci di fabbricazione cinese. L’amministratore delegato della Hapag-Lloyd AG con sede ad Amburgo, in Germania, il quinto spedizioniere di container al mondo, ha attribuito l’ultimo aumento ai problemi di capacità del Mar Rosso e alla “domanda davvero forte” che supporta la tesi di un’alta stagione anticipata e del rifornimento delle scorte.

 

Germania: crescita zero e prezzi all’ingrosso in diminuzione

L’economia tedesca sta vivendo un periodo di stagnazione, influenzata da fattori ciclici e strutturali. Dopo un calo dello 0,3% nel 2023, il PIL del 2024 è previsto rimanere stabile, con una ripresa graduale nei prossimi anni: +0,9% nel 2025 e +1,5% nel 2026. Le previsioni sono state riviste al ribasso rispetto alle stime precedenti, a causa della lenta ripresa dei settori industriale e dei consumi. Parallelamente, i prezzi all’ingrosso in Germania hanno registrato una diminuzione dell’1,1% ad agosto 2024 rispetto all’anno precedente, influenzati principalmente dal calo dei prezzi dei prodotti petroliferi (-7,7%) e di animali vivi (-8,3%). Tuttavia, alcuni settori, come caffè e cacao (+19,6%), hanno visto un aumento significativo.

 

Croazia: crescita delle vendite al dettaglio

Secondo Eurostat le vendite al dettaglio in Europa si sono stabilizzate a luglio 2024, mentre la Croazia ha registrato la più forte crescita delle vendite al dettaglio, con un aumento del 2,9% rispetto a giugno, in cui aveva registrato un calo delle vendite del 2,7%. Questo è stato il tasso di crescita più alto da maggio 2021. A luglio la maggiore crescita delle vendite al dettaglio è stata osservata nei settori alimentare, delle bevande e del tabacco, con un aumento dello 0,4% nella zona euro e dello 0,5% nell’UE, secondo Eurostat. Austria e Slovacchia hanno seguito da vicino con una crescita delle vendite al dettaglio dell’1,8% mentre la Slovenia ha registrato un aumento dell’1,6%. Nel frattempo, il Lussemburgo ha subito il calo mensile più ampio delle vendite, in calo del 2,1%, seguito da Romania e Cipro con cali rispettivamente dell’1,8% e dell’1,1%.

 


Attenzione su…

Ciò che ogni piccola impresa deve sapere sul Corporate Transparency Act in USA

Marco Tupponi

di Marco Tupponi

Il Corporate Transparency Act è entrato in vigore in USA il 1° gennaio 2024 e mira a combattere le attività illecite relative alle imprese statunitensi.

 

Ai sensi del Corporate Transparency Act (CTA), entrato in vigore il 1° gennaio 2024, molti titolari di piccole imprese statunitensi sono tenuti a presentare relazioni sulla trasparenza aziendale con informazioni sulla titolarità effettiva dell’impresa.

Per la maggior parte delle imprese idonee, la scadenza per la presentazione è il 1° gennaio 2025.

Coloro che non presentano la domanda entro questa scadenza, o non aggiornano queste informazioni se necessario, potrebbero affrontare fino a due anni di reclusione e multe fino a $ 10.000, oltre a sanzioni civili fino a $ 591 al giorno.

Che cos’è il Corporate Transparency Act?

Il CTA è stato promulgato nel 2021 per combattere le attività illecite, tra cui la frode fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, acquisendo maggiori informazioni sulla proprietà di specifiche imprese statunitensi che operano o accedono al mercato del paese.

In base alla nuova legislazione, le imprese che soddisfano determinati criteri devono inviare un rapporto sulle informazioni sulla proprietà effettiva (BOI) al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Questo rapporto fornisce dettagli che identificano gli individui associati alla società segnalante.

La CTA è stata istituita per impedire a individui con cattive intenzioni di nascondere o trarre vantaggio dalla proprietà delle loro entità statunitensi per facilitare operazioni illegali, il che, secondo il Congresso, è una tattica ampiamente utilizzata che compromette la sicurezza nazionale e l’integrità economica.

Chi è considerato il titolare effettivo di una società?

Secondo la CTA, un individuo si qualifica come proprietario effettivo se ha direttamente o indirettamente una quota di proprietà significativa in una società.

Questa persona ha un’influenza importante sulle decisioni o sulle operazioni della società segnalante, possiede almeno il 25% delle azioni della società o ha un livello simile di controllo sul capitale della società.

Quali informazioni devono essere comunicate sui titolari effettivi di una società?

Tutte le società che effettuano la segnalazione devono fornire il loro nome legale e i marchi registrati, nonché il loro attuale indirizzo negli Stati Uniti, che potrebbe essere l’indirizzo della sede aziendale principale o, per le società con sede all’estero, la loro sede operativa negli Stati Uniti.

Dovranno inoltre fornire un numero di identificazione fiscale e specificare la giurisdizione in cui sono state costituite o registrate.

Le imprese registrate o costituite dopo il 1° gennaio 2024 devono fornire informazioni relative all’impresa, ai suoi beneficiari effettivi e ai suoi richiedenti aziendali, inclusi nomi, indirizzi, date di nascita e numeri di identificazione (come un numero di licenza di guida o di passaporto) dei proprietari e dei richiedenti, nonché la giurisdizione dei documenti.

Le imprese costituite prima di tale data possono omettere informazioni relative ai company applicants e devono inviare solo informazioni sull’impresa e sui beneficiari effettivi.

Sebbene la CTA non richieda alle imprese di presentare relazioni annuali, il periodo di presentazione iniziale potrebbe non essere l’unico momento in cui verrà richiesto di inviare informazioni.

Oltre alla presentazione iniziale obbligatoria, ci sono requisiti per aggiornare la presentazione originale quando le cose cambiano”, ha spiegato Roger Harris, Presidente di Padgett Business Services.

Alcune delle cose che richiedono una presentazione aggiornata non sono cose che un imprenditore ha mai pensato fossero importanti da monitorare e la tempistica per segnalare queste modifiche può essere breve quanto 30 giorni”.

Harris ha osservato che i titolari di attività d’impresa potrebbero essere sorpresi da alcuni requisiti per aggiornare le dichiarazioni.

Ad esempio, se un beneficiario cambia indirizzo, cambia legalmente il proprio nome a causa di matrimonio o divorzio o ottiene una nuova patente di guida, potrebbe essere necessario un aggiornamento del rapporto BOI di un’impresa.

Anche i cambiamenti operativi o una nuova delega aziendale potrebbero essere qualificati come dati da comunicare.

Se si apporta modifiche al funzionamento e alla delega di compiti all’interno della attività d’impresa che potrebbero essere considerate come un modo per dare a una nuova persona un controllo sostanziale della propria attività, si potrebbe essere tenuti ad aggiornare gli archivi, anche se la persona che svolge tali compiti non era proprietaria di alcuna parte dell’attività”, ha affermato Harris.

Sebbene la CTA non richieda alle imprese di presentare relazioni annuali, il periodo di presentazione iniziale potrebbe non essere l’unico momento in cui verrà richiesto di inviare informazioni.

Le imprese sono tenute a presentare la dichiarazione sia alla FinCEN (Rete per la lotta contro i reati finanziari – Financial Crimes Enforcement Network – presso il Ministero del Tesoro USA) che ai loro istituti finanziari?

Molti istituti finanziari richiedono alle piccole imprese di inviare informazioni sulla proprietà effettiva, il che protegge l’istituto dall’essere utilizzato per attività illegali.

Tuttavia, si tratta di due requisiti di segnalazione distinti e la condivisione delle informazioni sulla proprietà effettiva con un istituto finanziario non soddisfa i requisiti federali di una piccola impresa.

È bene tenere presente che FinCEN può condividere le informazioni sulla titolarità effettiva con altre entità, tra cui agenzie governative, forze dell’ordine e alcuni istituti finanziari.

In cosa consiste il processo di segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società?

Le società segnalanti hanno un tempo limitato per presentare i loro report BOI (Beneficial Ownership Information) iniziali:

  • Per le società qualificate costituite prima della data sopra indicata, la scadenza per la presentazione è il 1° gennaio 2025.
  • Quelle costituite tra il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 avranno 90 giorni di tempo per presentare la domanda a partire dalla notifica effettiva di costituzione o dall’annuncio pubblico, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
  • Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025 avranno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall’annuncio pubblico della loro costituzione per presentare il loro primo rapporto a FinCEN.
  • Le imprese devono inviare eventuali correzioni o aggiornamenti alle informazioni precedentemente presentate entro 30 giorni.

Saranno tenuti a presentare i report BOI due tipi di società che effettuano la segnalazione:

  • le società nazionali che effettuano la segnalazione, tra cui LLC, società per azioni e altre entità costituite tramite deposito presso il Segretario di Stato o un ufficio equivalente negli Stati Uniti;
  • le società estere che effettuano la segnalazione e sono registrate per svolgere attività negli Stati Uniti tramite deposito presso il Segretario di Stato o un ufficio equivalente.

Le imprese non dovranno sostenere alcun costo per la presentazione dei loro resoconti e i moduli elettronici sono disponibili sul sito web di FinCEN.

Dove possono trovare assistenza i titolari di un’impresa per la stesura dei report informativi sulla titolarità effettiva?

Sebbene le imprese possano scegliere di presentare autonomamente i propri resoconti BOI senza assistenza legale, Harris ha sconsigliato ai titolari di imprese di farlo.

Consiglia invece di rivolgersi a un consulente esperto, come un avvocato o un commercialista, quando si compilano i report iniziali e/o aggiornati, per assicurarsi che vengano completati nei tempi previsti e secondo gli standard FinCEN.

 

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Riforma doganale D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141: nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione

Giuseppe De Marinis 

di Giuseppe De Marinis

Come evidenziato dalla Circolare N. 20/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), il ”…Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD) è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, più di 52 anni fa.

L’entrata in applicazione del nuovo codice doganale dell’Unione (Reg.to UE 952/2013), lo ha ulteriormente reso desueto considerato che oltre all’innovazione degli istituti doganali si è passati da procedure cartacee su documenti doganali a operazioni completamente digitali e che lo stesso rapporto  tra  amministrazione  doganale  ed  operatori  è  stato  ridisegnato  alla  luce  anche dell’introduzione del diritto al contraddittorio, dell’obbligo di motivare le decisioni sfavorevoli nonché di una notevole apertura ad istituti volti ad agevolare la compliance degli operatori.”

Da ultimo, non va dimenticato che anche le riforme organizzative che hanno interessato l’amministrazione doganale, hanno inciso nel rendere il TULD non più attuale.

Con la Legge delega n.111 del 9.08.2023 – Delega al Governo per la riforma fiscale – il Governo è stato delegato ad emanare, anche in materia doganale, uno o più decreti legislativi.

In particolare, per la materia doganale, la legge delega ha previsto il riassetto del quadro normativo in materia doganale fissandone principi e criteri direttivi.

 

In attuazione della predetta legge delega, è stato quindi predisposto ed emanato il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.10.2024 entrato in vigore il successivo 4 ottobre il quale:

  • all’articolo 1 dispone l’approvazione delle disposizioni contenute nell’allegato 1 allo stesso decreto legislativo (disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione) e
  • all’articolo 8, lettera f, abroga il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 43, il D.lgs 8 novembre 1990, n. 374 e altre disposizioni non più attuali o riprese nel nuovo testo.

 

“Le disposizioni complementari al codice doganale dell’Unione, strutturate in 7 titoli per un totale di 122 articoli, a fronte dei più di 350 del TULD, disciplinano marginalmente gli istituti doganali, e introducono novità in materia di:

  • rapporto doganale, in cui è stata chiarita l’inclusione dell’IVA tra i diritti di confine;
  • rappresentanza doganale;
  • riallineamento delle disposizioni nazionali a quelle unionali in tema di accertamento, con il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCU);
  • riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento  e riscossione, precedentemente disciplinate con il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  • abrogazione dell’istituto della controversia doganale;
  • riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio con una diversa razionalizzazione delle sanzioni penali per il contrabbando e di quelle amministrative” (cfr Circolare N. 20/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

 

Possiamo dire, in estrema sintesi che le modifiche principali riguardano, innanzitutto il sistema sanzionatorio:

  • nuove sanzioni dal 100% al 200% dei diritti di confine, in caso di errori nella dichiarazione riguardanti la qualità, la quantità, l’origine o il valore;
  • inclusione dell’IVA tra i diritti di confine;
  • maggiore rischio di contestazioni penali in caso di illeciti superiori a 10.000 euro;
  • ampliamento delle misure interdittive;
  • 2 nuove tipologie di contrabbando (per omessa dichiarazione e per dichiarazione infedele);
  • ampliamento delle previsioni di applicazione della confisca anche in relazione ai reati più gravi in materia di accise;
  • revisione del sistema sanzionatorio accise;
  • Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO).

 

La formulazione della norma è tale per cui qualsiasi differenza riscontrata in qualità, quantità, valore ed origine si configura come reato di contrabbando, e se la differenza impositiva è superiore ai 10.000 euro comporta la confisca della merce e la segnalazione alla Procura della Repubblica.

La norma nazionale complementare al Codice Doganale Comunitario, all’ Articolo 27 – Diritti doganali e diritti di confine dispone che:

“…tra i “diritti doganali” costituiscono “diritti di confine” oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, anche le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione tra cui i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato”.

L’iva, le accise e le altre imposte di consumo riscosse all’importazione costituiscono diritti di confine. L’inclusione dell’IVA nei diritti di confine comporterà inevitabilmente un numero spropositato di casi in cui la differenza di diritti sia superiore a 10.000 euro e il sistema informatico di invio delle dichiarazioni doganali renderà problematico dimostrare l’assenza di dolo, oltre a bloccare lo svincolo delle merci in attesa – nel migliore dei casi – della pronuncia del PM, nel peggiore – del risultato del procedimento giudiziario.

Delle indagini e dei relativi reati derivanti dall’evasione dei diritti di confine se ne occuperà la Procura europea (EPPO) in quanto lesivi degli interessi finanziari dell’UE a partire, appunto da una soglia di valore di  10 mila euro. La Procura Europea (EPPO), infatti, è un organismo indipendente dell’Unione Europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio reati quali frodi, corruzione e riciclaggio che ledono gli interessi finanziari dell’UE.

Si tratta di una posizione che potrebbe essere interpretata in contrasto con il concetto di equità sanzionatoria prevista dal CDU, con le ripetute sentenze di Cassazione sull’IVA (da ultimo quella del 4 luglio – Sezioni unite – Ordinanza 18284/2024) e che avranno, come logica conseguenza, il risultato di dirottare i traffici su Dogane di altri Paesi europei dove le norme sono concepite per favorire l’economia nazionale, con un grave danno – oltre che per noi – per la logistica e per l’Erario.

Sul tema si pronuncerà la Corte Costituzionale alla quale spetterà valutare la legittimità costituzionale della norma.

La norma disciplina anche le due ipotesi di esclusione dell’Iva dai diritti di confine, vale a dire operazioni di importazione in regime 42 ed operazioni immesse in libera pratica  senza assolvimento dell’Iva  perché vincolate al regime del deposito Iva.

Con riferimento al regime 42, la Commissione Europea, nel documento 12.2.2014 COM (2014) 69, ha evidenziato che l’obbligo generale di garanzia per tutti gli operatori o rappresentanti fiscali che vogliono avvalersi del regime doganale 42, costituisce un onere sproporzionato per le imprese corrette, oltre a mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato interno, perché annulla la flessibilità e l’attrattiva della semplificazione offerta da questo regime. La Commissione ha pertanto precisato che un siffatto sistema dovrebbe essere applicato unicamente agli operatori a rischio.

 

Si evidenzia che, analogamente a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui depositi IVA (art.50-bis, comma 4, lett. b), dl n.331/93, la cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dall’ art .38 del Regolamento U E n. 952/2013 (soggetti certificati AEO) ed a quelli esonerati ai sensi del l’ articolo 51 delle disposizioni complementari.

 

L’articolo 78 disciplina il  Contrabbando per omessa dichiarazione

L’articolo 79 – Contrabbando per infedele dichiarazione

 Come detto il nuovo impianto sanzionatorio supera il concetto di contrabbando intra ispettivo ed extra ispettivo e introduce le due fattispecie di cui agli articoli 78 e 79 rispettivamente di omessa e infedele dichiarazione, avvicinandosi così al sistema sanzionatorio degli altri illeciti tributari penale e amministrativi.

L’art.78 – omessa dichiarazione – ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omissione dolosa all’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione ai regimi doganali non specificatamente disciplinati dalle norme particolari di cui ai successivi articoli (artt. 80, 81, 82 e 83) sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine.

L’ultimo comma dell’art.78 riprende, in linea con il previgente TULD, la previsione dell’inversione dell’onere della prova, considerando il detentore delle merci non unionali nella zona di vigilanza terrestre, che non sia in grado o rifiuti di dimostrarne la legittima provenienza o presenti prove che non risultano attendibili, salva la dimostrazione del possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso, responsabile di contrabbando.

La fattispecie disciplinata dall’art.79, contrabbando per dichiarazione infedele, si realizza, invece, in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o ad ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

La nuova disciplina, riconducendo nel concetto di omessa e infedele dichiarazione tutte le fattispecie, precedentemente frammentate in diverse disposizioni, ha perseguito lo scopo di razionalizzare la fattispecie criminosa del contrabbando; nelle generiche fattispecie proposte rientrano, infatti, tutte le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione doganale non diversamente disciplinate, da chiunque poste in essere.

Come detto, le disposizioni in parola, così come le successive di cui agli articoli 80, 81,82 e 93 devono essere lette in stretta relazione con l’art.96 – sanzioni amministrative – in quanto solo in tale disposizione il legislatore ha specificato gli elementi di discrimine tra le fattispecie penali e quelle amministrative.

Considerato che il discrimine è stato individuato nell’elemento oggettivo del valore dei diritti di confine dovuti – cosicché, indipendentemente dalla valutazione della presenza o meno dell’elemento soggettivo del dolo, a fronte di una condotta in cui i diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sono inferiori a 10.000 euro si applica la sanzione amministrativa mentre se il valore dei diritti è superiore alla sopradetta soglia, anche di un solo euro, si applica la sanzione penale, salvo diversa valutazione dell’Autorità giudiziaria – l’entità della sanzione, in assenza di circostanze aggravanti, per entrambe le fattispecie è stata fissata dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Resta evidente la differenza della disciplina e delle conseguenze tra la multa, in caso di condotta penalmente rilevante, e la sanzione amministrativa, in presenza di condotta che rientra tra le fattispecie con minor disvalore sociale.

 

Considerato quanto sopra, i funzionari verificatori devono sempre procedere, nel rispetto anche delle disposizioni di cui all’art.107, all’invio della notizia di reato alla competente Autorità giudiziaria a fronte delle violazioni in questione e in presenza delle situazioni di seguito indicate:

  • almeno uno dei diritti di confine dovuti supera la soglia di 000 euro, non è necessario effettuare alcuna valutazione sulla presenza o meno dell’elemento soggettivo del dolo in quanto attività propria della già menzionata Autorità. Qualora la predetta Autorità non ravvisi una condotta dolosa verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al comma 14 dell’art.96;
  • indipendentemente dal superamento della soglia dei 000 euro, è stata constatata una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d).

 

Altro aspetto da sottolineare è la disciplina della rappresentanza doganale di cui all’ Articolo 31

Gli articoli 31, 32 e 33 sostituiscono l’art. 40 del TULD con modifiche significative del particolare istituto della rappresentanza.

La normativa doganale unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali.

La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Tuttavia, nel caso in cui l’operatore non sia stabilito nel territorio unionale, lo stesso deve farsi rappresentare, per l’espletamento delle formalità doganali, esclusivamente da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce in rappresentanza indiretta (comma 4 dell’art. 31). A corollario di quanto previsto nel citato comma e preso atto delle indicazioni riportate dai servizi della Commissione, si evidenzia che l’operatore non stabilito è il solo soggetto per conto del quale viene effettuata l’operazione doganale. Pertanto, il rappresentante indiretto nominato dall’operatore non  stabilito  non  può  nominare,  a  sua  volta,  una  terza  persona  come rappresentante doganale, poiché in siffatta situazione quest’ultimo non agirebbe per conto dell’effettivo importatore della merce.  È infatti chiaramente desumibile dalla lettura dell’art. 18 c.1 del CDU che il rappresentante doganale, al di là della spendita o meno del proprio nome, può agire per conto di una ed una sola persona, che è l’importatore della merce.

Nessuna condizione è invece richiesta per l’esercizio della rappresentanza “indiretta” che, pertanto, può essere esercitata da “qualsiasi persona nominata da un’altra persona” affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

Con l’adozione delle disposizioni complementari, il legislatore nazionale, nell’ambito della facoltà di cui all’art. 18 c. 3 del CDU, ha ora disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione, secondo le specifiche condizioni indicate nella norma.

Tali condizioni sono considerate assolte per gli spedizionieri doganali, C.A.D e operatori economici autorizzati AEO (da intendersi i soggetti autorizzati almeno ai sensi dell’art. 38 c. 2 lettera a) del CDU). Per i predetti soggetti l’abilitazione può essere rilasciata contestualmente all’ottenimento dello status in questione, qualora il soggetto ne faccia espressa richiesta, e permane in relazione al mantenimento del medesimo status.

Si sottolinea che, in caso di rappresentanza diretta, il dichiarante è il soggetto in nome e per conto del quale è presentata la dichiarazione doganale mentre in caso di rappresentanza indiretta il dichiarante è invece il rappresentante  in quanto agente in nome proprio e per conto di chi gli ha conferito mandato e, pertanto risponde  dell’obbligazione doganale. Questo rende inevitabilmente la rappresentanza indiretta delicata e potenzialmente rischiosa per un operatore doganale.

 

Lo studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners  nell’ambito dell’area “Dogane, trasporti e fiscalità” fornisce consulenza specialistica alle imprese nelle problematiche e procedure  doganali, nella pianificazione e compliance  doganale anche relativamente all’impatto del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 ed ai rischi di contenziosi doganali per le imprese.