Anno XXX • N°2 • Aprile-Giugno 2026

EDITORIALE

ESG ed Intelligenza artificiale: principi generali e formazione obbligatoria

Marco Tupponi

di Marco Tupponi

Provo a dare qualche spunto di riflessione e di integrazione tra l’intelligenza artificiale (IA), il nuovo regolamento europeo AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e i criteri di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) con un particolare focus sull’obbligo a formare i dipendenti sull’utilizzo dell’IA.

  1. L’AI Act come pilastro della Governance (G)

L’AI Act trasforma i principi etici in obblighi giuridici, imponendo alle imprese un ripensamento dei modelli di controllo e responsabilità.

La normativa adotta un approccio basato sul rischio:

  • Sistemi vietati: applicazioni incompatibili con i valori dell’Unione Europea.
  • Sistemi ad alto rischio: soggetti a obblighi rigorosi, tra cui la tenuta di un fascicolo tecnico, la registrazione dei log per almeno 6 mesi e la presenza di istruzioni d’uso chiare.
  • Modelli GPAI (General Purpose AI): i fornitori di modelli come GPT-4 o Gemini devono documentare il consumo energetico previsto e, in caso di “rischio sistemico”, monitorare l’impatto ambientale durante l’addestramento.
  1. Impatto Ambientale e “Green AI” (E)

L’IA ha un’impronta fisica significativa legata al consumo energetico, idrico e al ciclo di vita dell’hardware.

  • Sfide: le fasi di addestramento (training) e inferenza (utilizzo quotidiano) sono le più energivore.
  • Soluzioni: si promuove la Green AI, ovvero lo sviluppo di modelli efficienti che utilizzano meno risorse (es. pruning o quantization) e l’uso di data center alimentati da fonti rinnovabili.
  1. Dimensione Sociale ed Equità (S)

La dimensione “Social” riguarda l’impatto dell’IA sui diritti fondamentali e sul mondo del lavoro.

  • Rischi: possibili discriminazioni algoritmiche (bias) e impatti sull’occupazione.
  • Azioni aziendali: le imprese sono incoraggiate a implementare la sorveglianza umana (human-in-the-loop), garantire la trasparenza delle decisioni algoritmiche (evitando l’effetto “Black Box”) e avviare percorsi di reskilling per i dipendenti.
  1. Integrazione con la rendicontazione ESG (CSRD)

Esiste un legame diretto tra l’AI Act e la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

  • Doppia Materialità: le imprese devono rendicontare sia come l’IA impatta sulle persone e l’ambiente, sia come i rischi legati all’IA influenzano la performance aziendale.
  • Vantaggi competitivi: la conformità (anche volontaria tramite Codici di Condotta) migliora il rating ESG, facilita l’accesso a capitali e appalti pubblici e aumenta la fiducia dei consumatori.

Strumenti Operativi

Si suggeriscono diversi strumenti pratici per le imprese:

  • Check-list di sostenibilità: per monitorare consumi e emissioni di CO2.
  • AI Office interno: una funzione trasversale per coordinare la conformità e l’alfabetizzazione informatica (AI Literacy).
  • Tool di misurazione: strumenti come Website Carbon Calculator o Ecomate per mappare l’impronta digitale.

In particolare esaminando l’AI Office interno emerge:

che l’istituzione di un AI Office interno non è solo un suggerimento organizzativo, ma una risposta strategica e operativa ai rigorosi obblighi imposti dall’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e dalle direttive sulla sostenibilità come la CSRD.

Questa funzione trasversale agisce come il “custode” della strategia tecnologica ed etica dell’impresa, articolandosi su due pilastri fondamentali: la conformità (Compliance) e l’alfabetizzazione (AI Literacy).

  1. Il Pilastro della Conformità: Gestione e Controllo

L’AI Office funge da punto di raccordo centrale per garantire che l’uso dell’IA sia conforme alla legge e ai valori aziendali:

  • Custode del Registro dei Sistemi IA: l’ufficio deve mappare tutti i sistemi di IA utilizzati nei vari dipartimenti per evitare la cosiddetta “Shadow AI” (software acquistati dai singoli reparti senza controllo centrale).
  • Gestione della Documentazione Tecnica (Art. 53): ha la responsabilità di redigere e mantenere aggiornati i fascicoli tecnici, inclusi i dati sul consumo energetico previsto e la logica degli algoritmi, pronti per eventuali ispezioni delle autorità.
  • Monitoraggio dei Log e Incidenti: garantire che i sistemi ad alto rischio registrino correttamente gli eventi (log) per almeno 6 mesi e deve segnalare tempestivamente all’Ufficio per l’IA europeo eventuali malfunzionamenti gravi.
  • Interfaccia con la Governance ESG: traduce i requisiti tecnici dell’AI Act in dati utilizzabili per il bilancio di sostenibilità (es. standard ESRS S1 per la forza lavoro o E1 per l’ambiente), dimostrando la “doppia materialità” dell’impatto tecnologico.
  1. Il Pilastro dell’AI Literacy: Alfabetizzazione e Cultura

L’Articolo 4 dell’AI Act richiede esplicitamente che il personale sia “alfabetizzato”.

L’AI Office trasforma questo obbligo in un’opportunità di crescita sociale (dimensione S dell’ESG):

  • Programmi di Reskilling Etico: organizza sessioni di formazione per insegnare ai dipendenti come usare i tool (es. Prompt Engineering) in modo efficiente, riducendo il tempo di calcolo e l’impatto ambientale.
  • Promozione dell’Approccio “Augmentation”: lavora per cambiare la percezione dell’IA da “minaccia di sostituzione” a “copilota”, coinvolgendo i dipendenti esperti nell’istruire i modelli (Shadowing Inverso).
  • Garanzia della Supervisione Umana (Human-in-the-loop): forma il personale a non fidarsi ciecamente dell’output della macchina (evitando l’effetto “Black Box”), conferendo loro la competenza per validare, ignorare o interrompere le decisioni algoritmiche.

Vantaggi Strategici dell’AI Office

L’esistenza di questa funzione dedicata permette all’impresa di porre in essere questi vantaggi competitivi:

  1. Scalabilità: lanciare nuovi progetti più velocemente poiché esiste già una griglia di test di sicurezza definita.
  2. Reputazione: ottenere “bollini verdi” o certificazioni di conformità volontaria (Art. 95) che migliorano il rating ESG e l’attrattività per gli investitori.
  3. Trasparenza: gestire il “Diritto alla Spiegazione” dei dipendenti o clienti in caso di decisioni automatizzate che impattano sui loro diritti.

 


A proposito di…

di Michele Lenoci

Stati Uniti: Riduzione definitiva dei dazi antidumping sulla pasta italiana

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha formalizzato una drastica riduzione delle tariffe antidumping sulla pasta importata dall’Italia. Le aliquote, che in una fase preliminare nel settembre 2025 erano state ipotizzate fino al 92%, sono state ricalibrate tra il 2,26% e il 13,89% a seconda dello specifico produttore. La determinazione finale, prevista per marzo 2026, segna una vittoria diplomatica e commerciale per il settore agroalimentare italiano, ripristinando la competitività di un prodotto simbolo del Made in Italy nel mercato retail americano. (Fonte: U.S. Department of Commerce).

Cina: Nuovi requisiti di licenza per beni contenenti tecnologie controllate

Le autorità doganali cinesi hanno introdotto un nuovo obbligo autorizzativo che impone agli esportatori di paesi terzi di richiedere una licenza specifica per le merci contenenti beni sottoposti a controllo. Tale normativa, entrata in vigore il 1° dicembre 2025, richiede che tutta la documentazione di supporto sia predisposta esclusivamente in lingua cinese e caricata sulla piattaforma del Ministero del Commercio (MOFCOM). L’inosservanza di tali requisiti può portare al blocco immediato delle spedizioni in dogana e a sanzioni amministrative elevate (Fonte: Ministero del Commercio della Cina).

Messico: Entrata in vigore della Riforma Doganale 2026 e dei dazi verso l’Asia

Dal 1° gennaio 2026, il Messico ha attivato nuovi dazi compresi tra il 5% e il 50% su oltre 1.400 sotto-voci tariffarie per prodotti provenienti da paesi con cui non ha sottoscritto trattati di libero scambio (principalmente paesi asiatici). Sebbene i prodotti italiani non siano direttamente colpiti grazie all’accordo UE-Messico, le aziende italiane con filiali produttive o fornitori in Asia devono monitorare attentamente l’origine delle componenti per non perdere le preferenze tariffarie nel mercato messicano (Fonte: Diario Oficial de la Federación de México).

India: Conclusione politica dell’Accordo di Libero Scambio (FTA) con l’Unione Europea

Il 27 gennaio 2026, l’Unione Europea e l’India hanno annunciato la conclusione politica dei negoziati per un ambizioso trattato commerciale. L’accordo promette di eliminare o ridurre drasticamente i dazi su oltre il 96% delle esportazioni europee verso il mercato indiano, che conta oggi 1,45 miliardi di persone. Per l’Italia, le opportunità maggiori si aprono nei settori della meccanica di precisione, del farmaceutico e dell’ingegneria verde, con una potenziale duplicazione dei volumi esportati entro il 2032 (Fonte: Commissione Europea – DG Trade).

Cina: Riforma della Legge sui Marchi e lotta alle registrazioni abusive

Nel corso del 2026, la Cina ha dato piena attuazione alla riforma della legge sui marchi, introducendo criteri più severi per l’uso effettivo dei segni registrati. L’Ufficio Marchi cinese ha ora il potere di avviare procedimenti di cancellazione d’ufficio per il “non uso” triennale, rafforzando al contempo la tutela dei marchi notori. Per le aziende italiane del lusso e del design, è fondamentale una gestione attiva del portafoglio marchi per evitare fenomeni di “trademark squatting” e proteggere l’identità del brand in un mercato ad alto rischio di contraffazione (Fonte: China National Intellectual Property Administration).

Cile: Risultati record per l’export e nuove opportunità per le tecnologie agricole

Il Cile ha registrato nel primo bimestre del 2026 esportazioni per un valore record di 19,7 miliardi di dollari, segnando una crescita dell’11,4% rispetto all’anno precedente. Il dinamismo del settore agricolo cileno, in particolare per frutta fresca e alimenti processati, sta generando una domanda crescente di macchinari agricoli italiani, sistemi di irrigazione e tecnologie per il packaging sostenibile, settori in cui l’Italia detiene una leadership tecnologica riconosciuta nel Paese andino (Fonte: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile).

Messico: Obbligo di Manifestazione di Valore Elettronica (MVE) dal 2026

Nell’ambito della riforma della Legge Doganale, il Messico ha reso obbligatorio l’uso della Manifestazione di Valore Elettronica (MVE) a partire da gennaio 2026. Gli importatori devono ora allegare al fascicolo doganale elettronico documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento di denaro, i contratti di compravendita e le fatture digitali (CFDI). Le aziende italiane che esportano in Messico devono assicurarsi che tutta la documentazione commerciale sia perfettamente coerente con i flussi finanziari per evitare sanzioni che possono raggiungere il 300% del valore dei beni (Fonte: Agencia Nacional de Aduanas de México – ANAM).

Stati Uniti: Rimozione dei dazi punitivi sulle importazioni dall’India

A partire dal 7 febbraio 2026, gli Stati Uniti hanno rimosso il dazio addizionale del 25% che era stato imposto su alcune importazioni indiane sospettate di legami con l’importazione di petrolio russo. Questa mossa segnala un riavvicinamento strategico tra Washington e Nuova Delhi. Per gli esportatori italiani, questo significa una maggiore concorrenza da parte dei fornitori indiani nel mercato americano, rendendo necessaria una strategia basata sulla differenziazione qualitativa e tecnologica (Fonte: White House Presidential Proclamation).

 


Attenzione su…

Sostenibilità, sicurezza e competitività: perché il Medio Oriente ci riguarda molto più di quanto pensiamo

di Nicolò Golinucci

L’esportazione di beni dall’Italia all’India è regolata da una combinazione di diritto internazionale, normativa UE, diritto italiano e, soprattutto, diritto indiano. Un contratto internazionale ben strutturato è essenziale per mitigare i rischi.

La vendita internazionale verso l’India, mercato in crescita con grandi opportunità, richiede preparazione burocratica (Codice IEC, registrazioni fiscali come PAN Card per ridurre la ritenuta fiscale TDS) e logistica (conformità etichette, certificazioni specifiche).

Le imprese devono considerare un partner locale (importatore/distributore), comprendere l’accordo UE-India in evoluzione e rispettare i documenti necessari come fatture e packing list, sfruttando anche le misure di supporto governative per l’internazionalizzazione.

  1. Requisiti Burocratici e Fiscali
  • Codice IEC (Import Export Code): indispensabile per poter esportare e importare legalmente in India. Si richiede online tramite il DGFT (Directorate General of Foreign Trade).
  • PAN Card (Permanent Account Number): consigliata; senza di essa, i clienti indiani potrebbero dover trattenere il 20% di TDS (Tax Deducted at Source). Con la PAN, l’aliquota TDS scende al 10%, riducendo le perdite per l’esportatore.
  • TDS (Tax Deducted at Source): richiedere un certificato TDS ai clienti indiani per poterlo usare come credito d’imposta nel proprio paese, grazie all’Accordo per evitare la doppia imposizione (DTAA).
  • GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number): necessario per la registrazione fiscale locale.
  1. Dazi Doganali e Tasse
  • Codice HS: la classificazione corretta della merce (Codice SA o HS Code) è fondamentale per determinare il dazio base.
  • GST (Goods and Service Tax): dal 2017, l’India ha introdotto la GST, un’imposta indiretta che ha sostituito molte leggi fiscali precedenti. L’importatore indiano paga l’IGST (Integrated GST) all’importazione, oltre ai dazi doganali.
  • Dazi Compensativi e Anti-Dumping: l’India applica dazi compensativi per proteggere i settori domestici. È necessario verificare se il proprio prodotto è soggetto a tali misure.
  1. Documentazione di Esportazione (Italia)

L’esportazione verso l’India è considerata un’operazione non imponibile IVA (Art. 8 DPR 633/72) a condizione di:

  1. Fattura Commerciale: dettagliata, con valore, descrizione e Codice HS.
  2. Documento Amministrativo Unico (DAU) o Dichiarazione di Esportazione: prova dell’uscita della merce dal territorio UE.
  3. Polizza di Carico (B/L) o Lettera di Vettura Aerea (AWB): documento di trasporto.
  4. Certificato di Origine (COO): rilasciato dalla Camera di Commercio.
  5. Certificato EUR.1: se applicabile in caso di futuri Accordi di Libero Scambio (FTA) UE-India, per beneficiare di tariffe preferenziali (attualmente in fase di negoziazione).
  6. Requisiti di Conformità e Certificazioni (India)
  • Etichettatura: le regole di etichettatura indiane, in particolare per i prodotti alimentari, cosmetici, tessili e farmaceutici, sono rigorose e devono essere rispettate prima della spedizione.
  • Certificazioni Tecniche: molti prodotti (elettronica, telecomunicazioni, macchinari, dispositivi medici) richiedono l’ottenimento di certificazioni tecniche indiane obbligatorie (es. ISI Mark, BIS).
  • Prodotti Agroalimentari/Animali: sono soggetti a rigide ispezioni sanitarie e fitosanitarie e richiedono l’obbligo di registrazione degli stabilimenti esteri presso le autorità indiane (es. FSSAI).
  1. Aspetti Contrattuali e di Mercato
  • Partner Locale: è fondamentale trovare un importatore o un distributore affidabile e registrato in India.
  • Contratti: l’Italia aderisce alla Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) sulla vendita internazionale di beni mobili, mentre l’India no. In India vige il Sales of Goods Act del 1930. Per cui è fondamentale inserire una clausola che stabilisca esplicitamente la legge che governerà il contratto, difficilmente però le parti concorderanno l’applicazione della legge italiana, ma se così fosse scatterebbe l’applicazione della Convenzione di Vienna CISG 1980, visto che l’Italia l’ha sottoscritta e ratificata.
  • In tema di Foro competente: sottoporre le controversie ai tribunali indiani può essere lungo e costoso. Similmente, ottenere l’esecuzione di una sentenza italiana in India può essere complesso.
  • L’India ha invece aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali internazionali. Per tale motivo le imprese contraenti potranno valutare di ricorrere all’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie in caso di contenzioso in alternativa al giudice nazionale, sempre a condizione che l’operazione economica ne giustifichi i costi ed in una sede neutrale (es. Parigi, Londra, Singapore) con regole riconosciute (es. ICC o UNCITRAL).
  • Per quanto riguarda il contratto di Agent la normativa indiana non tutela particolarmente l’Agente quindi conviene sottoporre il contratto di Agenzia al diritto indiano (ad esempio non è inclusa l’indennità di fine rapporto per agenti/distributori).
  • Accordo UE-India: l’UE sta rilanciando i negoziati per un accordo di libero scambio, che potrebbe semplificare ulteriormente gli scambi futuri.
  1. Protezione della Proprietà Intellettuale
  • Raccomandazione: l’India ha una legislazione sulla proprietà intellettuale (Trade Marks Act, 1999). È essenziale registrare il proprio marchio direttamente in India prima di iniziare a vendere o a distribuire, per prevenire contraffazioni e l’uso non autorizzato da parte di partner o distributori locali.
  1. Supporto e Opportunità
  • Incentivi: il governo indiano ha introdotto misure di supporto all’export e incentivi (come il programma Production-Linked Incentive) per settori chiave, con l’obiettivo di raddoppiare le esportazioni entro il 2030.
  • Settori Chiave: macchinari, prodotti chimici, attrezzature per il trasporto, elettronica, tessile e lattiero-caseario mostrano grande potenziale.

In sintesi, l’esportazione in India è un percorso ricco di opportunità ma richiede un’attenta gestione degli adempimenti burocratici e fiscali, preferibilmente con l’assistenza di professionisti locali.

 

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Nuovi Dazi USA: Cosa cambia dal 6 aprile per Acciaio, Alluminio e Rame

Giuseppe De Marinis 

a cura Giuseppe De Marinis

 

Con il proclama “STRENGTHENING ACTIONS TAKEN TO ADJUST IMPORTS OF ALUMINUM, STEEL, AND COPPER INTO THE UNITED STATES” del 2 aprile nuovi dazi doganali negli Stati Uniti su diverse categorie merceologiche. Il provvedimento colpisce duramente le importazioni di acciaio, alluminio, rame e i loro derivati, applicando aliquote variabili che dipendono dalla nazione di origine e dalla composizione dei materiali. Oltre ai metalli, la normativa introduce pesanti tariffe sui prodotti farmaceutici brevettati, pur prevedendo agevolazioni per i partner commerciali strategici come l’Unione Europea. Le nuove disposizioni, entrate in vigore nell’aprile 2026, mirano a rafforzare la base industriale americana attraverso una complessa riformulazione delle barriere all’ingresso. Il documento specifica, inoltre, le scadenze temporali e le procedure per consultare gli elenchi dettagliati dei beni soggetti a queste variazioni fiscali.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/04/strengthening-actions-taken-to-adjust-imports-of-aluminum-steel-and-copper-into-the-united-states/

 

In sintesi ecco di seguito le principali novità.

Le principali novità riguardanti i dazi statunitensi su acciaio, alluminio e rame, annunciate dalla Casa Bianca il 2 aprile 2026 ed entrate in vigore il 6 aprile 2026, riguardano sia le aliquote applicate che le modalità di calcolo.

Ecco i punti fondamentali estratti dalle fonti:

Cambiamento nel Calcolo dei Dazi

La novità più significativa è che i dazi aggiuntivi (ex Sez. 232) si applicano ora all’intero valore doganale del prodotto importato, indipendentemente dall’effettiva quantità di metallo contenuta all’interno.

Nuove Aliquote per Categoria

Le tariffe variano in base alla tipologia di prodotto definita negli allegati del Proclama:

  • Allegato I-A (Acciaio, alluminio, alcuni articoli di rame e derivati): Aliquota del 50%.
  • Allegato 1-B (Alcuni articoli di rame e derivati): Aliquota del 25%.
  • Allegato II: Questi prodotti non sono più soggetti a dazi ad valorem aggiuntivi.
  • Allegato III (Fino al 31 dicembre 2027): si applica un dazio del 15% per i prodotti che hanno un dazio base inferiore al 15%. Dal 1° gennaio 2028, a questi prodotti si applicheranno le stesse condizioni dell’Allegato I-B.

Regole per i Prodotti Derivati

I prodotti derivati sono soggetti a dazi del 25% sul valore pieno se contengono almeno il 15% di contenuto metallico. Se il contenuto metallico è inferiore al 15%, il prodotto non è soggetto a tali dazi.

Eccezioni e Agevolazioni

Sono previste condizioni specifiche per determinati paesi o tipologie di beni:

  • Regno Unito: le aliquote sono ridotte (25% per l’Allegato I-A e 15% per l’Allegato 1-B) se il metallo è fuso e colato nel Regno Unito.
  • Contenuto USA: il dazio è ridotto al 10% per gli articoli derivati il cui contenuto di acciaio o alluminio è interamente fuso e colato negli Stati Uniti.
  • Apparecchiature industriali e di rete elettrica: è prevista una tariffa agevolata del 15% fino al 2027 per alcune attrezzature specifiche, al fine di sostenere la base industriale statunitense.
  • Russia: i prodotti importati dalla Russia continuano a subire un dazio del 200%.

 

Per i prodotti di origine Unione Europea, le nuove disposizioni tariffarie statunitensi prevedono regimi differenti a seconda che si tratti di prodotti farmaceutici o di metalli.

Settore Farmaceutico

L’Unione Europea gode di un’aliquota agevolata rispetto alla tariffa standard del 100% applicata ad altri partner commerciali.

  • Farmaci brevettati: le importazioni di farmaci brevettati e dei relativi ingredienti (elencati nell’Allegato I) di origine dell’Unione Europea sono soggette a un dazio ad valorem del 15%.
  • Farmaci generici: i prodotti dell’Allegato IV (farmaci generici e relativi ingredienti) non sono attualmente soggetti a dazi ex Sez. 232, sebbene questa esenzione possa essere rivista entro un anno.
  • Decorrenza: per la generalità delle aziende UE, queste tariffe diventeranno operative a partire dal 29 settembre 2026.

Settore dei Metalli (Acciaio, Alluminio e Rame)

Per i metalli, le fonti non menzionano un’aliquota specifica riservata esclusivamente all’Unione Europea (a differenza di quanto previsto per il Regno Unito). Pertanto, i prodotti UE rientrano nelle categorie generali applicate dal 6 aprile 2026:

  • Calcolo del dazio: la tariffa si applica sull’intero valore doganale del bene importato, indipendentemente dalla quantità di metallo effettivamente contenuta.
  • Aliquote generali: si applica il 50% per i prodotti dell’Allegato I-A e il 25% per quelli dell’Allegato 1-B.
  • Prodotti derivati: i beni che contengono almeno il 15% di metallo sono soggetti a un dazio del 25% sul loro valore totale.
  • Esclusioni: i prodotti elencati nell’Allegato II sono esenti da dazi aggiuntivi.
  • Tariffe transitorie (Allegato III): fino al 31 dicembre 2027, ai prodotti con un dazio base inferiore al 15% viene applicata un’aliquota del 15%; dal 2028 questi prodotti passeranno al regime dell’Allegato 1-B (25%).

In sintesi, mentre nel settore farmaceutico l’UE beneficia di una corsia preferenziale con dazi ridotti al 15%, nel settore dei metalli i prodotti europei sembrano (ad oggi il condizionale è d’obbligo) soggetti alle tariffe standard elevate (25% o 50%) stabilite dal nuovo Proclama.

Invitiamo le imprese a tenere conto di tale importante variazione relativamente ad export verso gli USA di prodotti rientranti nella section 232.