Il panorama del diritto doganale e tributario italiano è stato radicalmente trasformato dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che stabilisce nuove disposizioni complementari al Codice doganale dell’Unione (CDU) e riforma il sistema sanzionatorio nazionale. L’obiettivo primario della riforma è garantire la proporzionalità delle sanzioni, la semplificazione amministrativa e un rapporto più trasparente tra le imprese e l’Amministrazione doganale.
Tuttavia, il quadro normativo è in continua evoluzione, essendo stato rapidamente aggiornato dal Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (decreto correttivo bis) e, sul piano giurisprudenziale, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2025.
- Struttura del Decreto e Principali Novità
Il D.Lgs. 141/2024 si articola su dieci articoli e su un Allegato 1 contenente le Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al CDU, le quali costituiscono il nuovo corpo normativo operativo in sostituzione del vecchio Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD).
Tra le principali novità introdotte si segnalano:
- Digitalizzazione (SUDOCO): viene potenziato lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO) per la gestione delle dichiarazioni e la riduzione dei tempi di sdoganamento.
- Termini di Notifica estesi: sebbene il termine generale per la notifica dell’obbligazione doganale rimanga fissato a tre anni dalla normativa unionale, questo è esteso a sette anni qualora l’obbligazione sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante.
- Spedizionieri Doganali: è stata introdotta la “patente illimitata” per gli spedizionieri doganali, la quale consente di operare su tutto il territorio nazionale senza limitazioni territoriali o temporali. La patente è rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) previo superamento dell’esame di Stato.
- Il Nuovo Sistema Sanzionatorio: Soglie Penali e Amministrative
Il Titolo VI delle DNC ridisegna integralmente il sistema sanzionatorio, introducendo soglie economiche differenziate, riviste dal D.Lgs. 81/2025, che fungono da spartiacque tra l’illecito amministrativo e quello penale (Contrabbando).
- Rilevanza Amministrativa (Sotto Soglia) L’illecito è considerato di natura amministrativa (Art. 96 DNC) se l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera le soglie seguenti:
| Tributo | Soglia per Sola Sanzione Amministrativa | Rilevanza |
| Dazi Doganali | Non superiore a 10.000 euro | Se superiore, si configura il Contrabbando penale (Art. 78-83 DNC). |
| Altri Diritti di Confine (IVA all’importazione, Accise) | Non superiore a 100.000 euro | Questa soglia è stata innalzata per rendere il sistema doganale coerente con il regime sanzionatorio dell’IVA interna. |
- Istituti Premiali per la Compliance Spontanea Il sistema riformato rafforza gli istituti che favoriscono la regolarizzazione spontanea, escludendo le sanzioni più afflittive.
- Revisione Spontanea: la presentazione dell’istanza di revisione della dichiarazione (Art. 42 DNC) su iniziativa del dichiarante, prima che questi abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o accertamenti, esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e della confisca.
- Causa di Non Punibilità (Ambito Penale): per i delitti di contrabbando punibili con la sola multa, il pagamento spontaneo e integrale di diritti, interessi e sanzioni, effettuato prima della conoscenza formale di accertamenti, può portare all’estinzione del reato e all’impedimento della confisca.
III. L’impatto della Corte Costituzionale: Confisca e Proporzionalità IVA
L’aggiornamento più significativo del sistema sanzionatorio riguarda il trattamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all’importazione, a seguito della Sentenza n. 93/2025 della Corte Costituzionale.
- La Natura dell’IVA all’Importazione
Nonostante il D.Lgs. 141/2024 avesse inizialmente qualificato l’IVA all’importazione come “diritto di confine”, la Corte Costituzionale ha riaffermato la sua vera natura: l’IVA all’importazione è un tributo di natura interna, strutturato sul principio di neutralità fiscale. Essa non ha la funzione protezionistica tipica dei dazi doganali, il cui scopo è invece difendere il mercato interno.
- L’Illegittimità del Cumulo Sanzionatorio
La Sentenza 93/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’obbligatorietà della confisca delle merci in caso di evasione dell’IVA all’importazione. La Corte ha ritenuto che il cumulo tra sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria fosse eccessivo e sproporzionato, violando l’Articolo 3 della Costituzione e l’Articolo 49 della Carta UE.
La sproporzione nasceva da uno “squilibrio” con i dazi:
- IVA non estinta: per l’IVA all’importazione, a differenza di quanto accade per i dazi doganali (per i quali la confisca estingue l’obbligazione doganale ex Art. 124 CDU), la confisca non annullava il debito tributario.
- Trattamento più severo dell’IVA interna: la confisca era imposta anche per un semplice illecito amministrativo, mentre per l’IVA nazionale la confisca è ammessa solo in presenza di reato.
- Le Regole Operative per la Confisca IVA (Circolare ADM n. 18/2025)
La Corte ha stabilito che la confisca obbligatoria non si applica se l’operatore provvede al pagamento integrale dell’importo evaso (IVA, interessi e sanzione pecuniaria). Una volta recuperato l’intero debito tributario, la funzione di garanzia che giustifica la confisca viene meno.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha recepito immediatamente tale principio con la Circolare n. 18/2025 (del 25 luglio 2025):
- Solo Evasione IVA: se la contestazione riguarda esclusivamente l’IVA all’importazione, il pagamento integrale del tributo e delle sanzioni (anche tramite ravvedimento operoso) evita il sequestro o la conversione del sequestro in confisca.
- Violazioni Congiunte (Dazi e IVA): se l’accertamento riguarda congiuntamente dazi doganali e IVA (o solo dazi), la confisca amministrativa resta applicabile in base alla legislazione vigente. In questi casi, la confisca non può essere evitata nemmeno con il pagamento della sola IVA, poiché permane l’obbligazione relativa ai dazi.
- Prospettive Normative Future
Il percorso di armonizzazione è destinato a completarsi con ulteriori interventi legislativi, volti a recepire pienamente i principi di proporzionalità:
- Terzo Decreto Correttivo: è in preparazione un terzo decreto correttivo che mira a eliminare definitivamente l’obbligo di confisca amministrativa in tutti i casi in cui l’operatore abbia estinto il debito tributario (diritti, interessi e sanzioni). L’obiettivo è estendere la non applicabilità della confisca anche ai casi di dazi e reati estinti, salvo per i beni il cui commercio è vietato o per le confische disposte dall’Autorità giudiziaria.
- Nuovo Testo Unico delle Sanzioni: parallelamente, il Decreto Legislativo 5 novembre 2024 introduce un nuovo Testo Unico che riorganizza le sanzioni in materia di imposte sui redditi e IVA, applicabile dal 1° gennaio 2026.
In sintesi, la riforma doganale mira a sostituire il sistema sanzionatorio storico con un quadro più coerente, proporzionato e digitalizzato, in cui la regolarizzazione spontanea del debito tributario è premiata con l’esclusione delle sanzioni più afflittive, come la confisca. Il principio riaffermato dalla Consulta, secondo cui l’IVA all’importazione è un tributo interno e non un dazio doganale, ha avuto un impatto fondamentale sulla revisione del regime sanzionatorio.