Con il proclama “STRENGTHENING ACTIONS TAKEN TO ADJUST IMPORTS OF ALUMINUM, STEEL, AND COPPER INTO THE UNITED STATES” del 2 aprile nuovi dazi doganali negli Stati Uniti su diverse categorie merceologiche. Il provvedimento colpisce duramente le importazioni di acciaio, alluminio, rame e i loro derivati, applicando aliquote variabili che dipendono dalla nazione di origine e dalla composizione dei materiali. Oltre ai metalli, la normativa introduce pesanti tariffe sui prodotti farmaceutici brevettati, pur prevedendo agevolazioni per i partner commerciali strategici come l’Unione Europea. Le nuove disposizioni, entrate in vigore nell’aprile 2026, mirano a rafforzare la base industriale americana attraverso una complessa riformulazione delle barriere all’ingresso. Il documento specifica, inoltre, le scadenze temporali e le procedure per consultare gli elenchi dettagliati dei beni soggetti a queste variazioni fiscali.
In sintesi ecco di seguito le principali novità.
Le principali novità riguardanti i dazi statunitensi su acciaio, alluminio e rame, annunciate dalla Casa Bianca il 2 aprile 2026 ed entrate in vigore il 6 aprile 2026, riguardano sia le aliquote applicate che le modalità di calcolo.
Ecco i punti fondamentali estratti dalle fonti:
Cambiamento nel Calcolo dei Dazi
La novità più significativa è che i dazi aggiuntivi (ex Sez. 232) si applicano ora all’intero valore doganale del prodotto importato, indipendentemente dall’effettiva quantità di metallo contenuta all’interno.
Nuove Aliquote per Categoria
Le tariffe variano in base alla tipologia di prodotto definita negli allegati del Proclama:
- Allegato I-A (Acciaio, alluminio, alcuni articoli di rame e derivati): Aliquota del 50%.
- Allegato 1-B (Alcuni articoli di rame e derivati): Aliquota del 25%.
- Allegato II: Questi prodotti non sono più soggetti a dazi ad valorem aggiuntivi.
- Allegato III (Fino al 31 dicembre 2027): si applica un dazio del 15% per i prodotti che hanno un dazio base inferiore al 15%. Dal 1° gennaio 2028, a questi prodotti si applicheranno le stesse condizioni dell’Allegato I-B.
Regole per i Prodotti Derivati
I prodotti derivati sono soggetti a dazi del 25% sul valore pieno se contengono almeno il 15% di contenuto metallico. Se il contenuto metallico è inferiore al 15%, il prodotto non è soggetto a tali dazi.
Eccezioni e Agevolazioni
Sono previste condizioni specifiche per determinati paesi o tipologie di beni:
- Regno Unito: le aliquote sono ridotte (25% per l’Allegato I-A e 15% per l’Allegato 1-B) se il metallo è fuso e colato nel Regno Unito.
- Contenuto USA: il dazio è ridotto al 10% per gli articoli derivati il cui contenuto di acciaio o alluminio è interamente fuso e colato negli Stati Uniti.
- Apparecchiature industriali e di rete elettrica: è prevista una tariffa agevolata del 15% fino al 2027 per alcune attrezzature specifiche, al fine di sostenere la base industriale statunitense.
- Russia: i prodotti importati dalla Russia continuano a subire un dazio del 200%.
Per i prodotti di origine Unione Europea, le nuove disposizioni tariffarie statunitensi prevedono regimi differenti a seconda che si tratti di prodotti farmaceutici o di metalli.
Settore Farmaceutico
L’Unione Europea gode di un’aliquota agevolata rispetto alla tariffa standard del 100% applicata ad altri partner commerciali.
- Farmaci brevettati: le importazioni di farmaci brevettati e dei relativi ingredienti (elencati nell’Allegato I) di origine dell’Unione Europea sono soggette a un dazio ad valorem del 15%.
- Farmaci generici: i prodotti dell’Allegato IV (farmaci generici e relativi ingredienti) non sono attualmente soggetti a dazi ex Sez. 232, sebbene questa esenzione possa essere rivista entro un anno.
- Decorrenza: per la generalità delle aziende UE, queste tariffe diventeranno operative a partire dal 29 settembre 2026.
Settore dei Metalli (Acciaio, Alluminio e Rame)
Per i metalli, le fonti non menzionano un’aliquota specifica riservata esclusivamente all’Unione Europea (a differenza di quanto previsto per il Regno Unito). Pertanto, i prodotti UE rientrano nelle categorie generali applicate dal 6 aprile 2026:
- Calcolo del dazio: la tariffa si applica sull’intero valore doganale del bene importato, indipendentemente dalla quantità di metallo effettivamente contenuta.
- Aliquote generali: si applica il 50% per i prodotti dell’Allegato I-A e il 25% per quelli dell’Allegato 1-B.
- Prodotti derivati: i beni che contengono almeno il 15% di metallo sono soggetti a un dazio del 25% sul loro valore totale.
- Esclusioni: i prodotti elencati nell’Allegato II sono esenti da dazi aggiuntivi.
- Tariffe transitorie (Allegato III): fino al 31 dicembre 2027, ai prodotti con un dazio base inferiore al 15% viene applicata un’aliquota del 15%; dal 2028 questi prodotti passeranno al regime dell’Allegato 1-B (25%).
In sintesi, mentre nel settore farmaceutico l’UE beneficia di una corsia preferenziale con dazi ridotti al 15%, nel settore dei metalli i prodotti europei sembrano (ad oggi il condizionale è d’obbligo) soggetti alle tariffe standard elevate (25% o 50%) stabilite dal nuovo Proclama.
Invitiamo le imprese a tenere conto di tale importante variazione relativamente ad export verso gli USA di prodotti rientranti nella section 232.