Prodotti a duplice uso – Chiarimenti dell’Autorità UAMA sull’applicazione della clausola onnicomprensiva (“catch all”) ai sensi del D.Lgs. n. 221/2017
Giuseppe De Marinis

LA CLAUSOLA “CATCH-ALL” E L’OBBLIGO DI INFORMATIVA: Novità

Il presente articolo è volto a illustrare gli importanti chiarimenti forniti dall’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA), con l’Avviso del 2 aprile 2026, in merito agli obblighi procedurali a carico degli operatori economici in applicazione della cosiddetta clausola “catch-all”. Tale clausola estende l’obbligo di autorizzazione all’esportazione anche a prodotti a duplice uso non esplicitamente elencati nelle liste di controllo europee, qualora sussista il sospetto di una loro destinazione a usi finali problematici. La comprensione di tale meccanismo e delle relative procedure è di fondamentale importanza per tutte le imprese che operano nel commercio internazionale.

LA CLAUSOLA “CATCH-ALL” E L’OBBLIGO DI INFORMATIVA
L’articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 221/2017 recepisce e specifica la facoltà concessa agli Stati membri dall’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/821. La norma nazionale stabilisce che:
[…] quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all’allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l’Autorità competente.
Il presupposto per l’attivazione dell’obbligo non è la certezza, ma il “motivo di sospettare”, un criterio che impone all’operatore un attento dovere di diligenza e di analisi di ogni operazione commerciale (c.d. *due diligence*). Gli usi finali sospetti, richiamati dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/821, sono i seguenti:
a) un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di **armi chimiche, biologiche o nucleari** o di altri congegni esplosivi nucleari, oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di **missili** che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
b) **scopi militari** se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un **embargo sugli armamenti**.
Per “scopi militari” si intende: i) l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; ii) l’uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari; iii) l’uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari;
c) un uso come **parti o componenti di prodotti militari**, figuranti nell’elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione della stessa.

L’Avviso UAMA del 2 aprile 2026 ha precisato la corretta procedura che l’operatore deve seguire qualora nutra i sospetti di cui sopra. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Invio dell’Informativa a UAMA** L’operatore deve trasmettere “senza indugio” un’informativa all’Autorità competente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: **uama.dualuse@cert.esteri.it**.

L’informativa deve essere **completa** di tutti gli elementi utili a descrivere l’operazione, includendo dettagli su: * Natura dell’operazione commerciale; * Caratteristiche del prodotto interessato; * Partner commerciali*, specificando con precisione i destinatari e gli utilizzatori finali.

2. Valutazione da parte di UAMA** Una volta ricevuta l’informativa, l’Autorità UAMA avvia una fase di valutazione per determinare se l’operazione prospettata presenti profili di rischio. È fondamentale sottolineare che l’operatore **non può procedere con l’esportazione** fino alla conclusione di questa fase. Al termine delle proprie verifiche, UAMA comunicherà all’operatore se l’operazione è stata ritenuta non problematica oppure se dovrà essere assoggettata al procedimento di **autorizzazione specifica individuale** previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 221/2017.

3. Eventuale Istanza di Autorizzazione
Solo a seguito della comunicazione di UAMA che subordina l’operazione ad autorizzazione, l’operatore potrà e dovrà presentare formale istanza attraverso il portale telematico *e-Licensing*. In tale sede, sarà necessario selezionare, all’interno del menù a tendina “Codice prodotto”, la specifica opzione: **”Prodotti non in elenco (procedura catch-all)”.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

I chiarimenti forniti da UAMA rafforzano la necessità per tutte le imprese esportatrici di dotarsi di un solido **Programma Interno di Conformità (PIC)**. Tale programma deve essere in grado non solo di classificare correttamente i prodotti, ma anche di implementare procedure di *screening* efficaci sui partner commerciali e sulle finalità dell’esportazione, al fine di individuare tempestivamente eventuali “campanelli d’allarme” (*red flags*) che possano far sorgere un “motivo di sospetto”.

Si raccomanda la massima attenzione nel documentare ogni fase del processo di *due diligence* e nel seguire scrupolosamente la procedura di informativa a UAMA qui descritta, al fine di evitare di incorrere nelle severe sanzioni previste dalla normativa per le violazioni degli obblighi di controllo sulle esportazioni.
Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o per assistervi nell’implementazione delle procedure di conformità e nella gestione dei rapporti con l’Autorità competente.