Semplificazione delle procedure logistiche e la digitalizzazione dei documenti di trasporto: pieno valore legale alla E-CMR
Giuseppe De Marinis

È stata pubblicata in G.U. la legge 8 marzo 2024, n. 37 relativa alla adesione della Repubblica Italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada concernente la lettera di vettura elettronica.

L’e-CMR ha lo scopo di semplificare e modernizzare i processi logistici, consentendo una gestione più efficiente delle operazioni di trasporto internazionale di merci su strada. Il presupposto che ne è alla base è che si genera un documento informatico sin dall’origine, che poi attraverso ad esempio messaggi “ DesAdv – Despatch Advice e RecAdv- Receipt Advice” si possono scambiare i dati che compongono la CMR.

La digitalizzazione della CMR rappresenta un passaggio molto importante nel settore dell’autotrasporto merci perché permetterà di snellire le procedure di controllo. Da questo punto di vista, infatti, l’e-CMR contiene le stesse informazioni della sua versione cartacea e rende più efficiente i vari step della catena logistica, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ma analizziamo la legge entrata in vigore.

L’articolo 1 fornisce le definizioni:

“Per gli scopi del presente Protocollo, si intende: -per «Convenzione» la Convenzione per il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR);
-per «Comunicazione elettronica» ogni comunicazione generata, inviata, ricevuta o conservata attraverso strumenti elettronici, ottici, digitali o simili, col risultato che l’informazione comunicata risulti accessibile per successive utilizzazioni;
per «lettera di vettura elettronica», una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante;
-per «firma elettronica», i dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione.”

Come indicato anche nel testo della Legge, la lettera di vettura viene “emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione del contratto di trasporto, tramite una trasmissione elettronica”, che contiene informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzate “tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati”.

Con la sua digitalizzazione la CMR potrà essere compilata e resa disponibile sui dispositivi mobili dell’autista per la registrazione dell’ora e del luogo di partenza/arrivo e potrà contenere eventuali note sullo stato del carico, inclusi anche allegati come foto e documentazione, mentre la firma per la presa o l’avvenuta consegna della merce sarà digitalizzata.

L’adozione della e-CMR facilita l’attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1056 (c.d. “Mobility Package europeo”) relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), le cui disposizioni saranno pienamente applicabili a partire dal 21 agosto 2024.

Il regolamento definisce un quadro giuridico che permette agli operatori economici di condividere con le autorità giudiziarie informazioni in formato elettronico in merito al trasporto di merci su strada, ferrovia, per vie di navigazione interna o via aerea nell’Unione europea (Unione). Le informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) costituiscono un insieme di elementi di dati trattati mediante mezzi elettronici allo scopo di scambiare informazioni regolamentari tra gli operatori economici (principalmente aziende attive nel trasporto di merci e nella logistica) e tra gli operatori economici e le autorità competenti.

 

Gli obiettivi della lettera di vettura elettronica sono dunque molteplici e rivolti a tutta la filiera del settore logistico e dei trasporti.

In primo luogo, infatti, la e-CMR, oltre alle caratteristiche proprie di quella cartacea, presenta funzionalità aggiuntive quali la possibilità di allegare documenti e consentire l’autenticazione mediante “firma elettronica affidabile” (i cui parametri di affidabilità sono descritti all’art. 3.1).

In particolare, l’art.3 stabilisce che:

“1. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L’affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: a. è connessa esclusivamente al firmatario; b. permette di identificare il firmatario; c. è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; d. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

  1. La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata.3. Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo.

 

Facilita, inoltre, la compilazione della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e gestione elettronica di dati (art. 4.1), così riducendo significativamente tempi, costi (e possibili errori) nelle procedure di compilazione da parte degli operatori del settore. L’e-CMR garantisce inoltre un elevato grado di trasparenza in virtù della trasmissione elettronica di informazioni tra aziende, con piena interoperabilità dei relativi dati.

 

“Articolo 4. Condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica 

  1. La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione.2. Il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l’integrità delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva. L’integrità delle indicazioni è garantita se queste ultime rimangono complete e non sono alterate, ad eccezione di ogni aggiunta e modifica effettuata nel corso normale della comunicazione, conservazione e consultazione.3. Le indicazioni contenute nella lettera di vettura elettronica possono essere completate o modificate nei casi ammessi dalla Convenzione.4. La procedura impiegata per completare o modificare la lettera di vettura elettronica deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali della lettera di vettura elettronica.”

 

Tale interoperabilità, a sua volta, potenzia l’efficienza e la visibilità di tutte le fasi del trasporto, semplificando e riduce i tempi per accedere e recuperare i dati di interesse per, ad esempio, fornire risposte in occasione di controlli o migliorare i processi di fatturazione (tenuto conto della ricezione della prova di avvenuta consegna in tempo reale).

Va precisato che le regole in tema di lettera di vettura non sono state modificate dal Protocollo, ma solamente integrate dal punto di vista pratico-funzionale: all’art. 2 è precisato infatti che la lettera di vettura elettronica sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e, pertanto, avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest’ultima.

 

“Articolo 2”

Campo d’applicazione e portata della lettera di vettura elettronica 

  1. Fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l’esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere compilati mediante comunicazione elettronica. 2. Una lettera di vettura conforme al presente Protocollo sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest’ultima.”

 

Si segnala, infine, che, diversamente dall’applicazione della CMR (che si estende ad ogni contratto oneroso di trasporto su strada di merci con veicoli, indipendentemente dalla residenza delle parti, quando il luogo di partenza e di destinazione indicati nel contratto si trovano in due Paesi diversi, almeno uno dei quali è parte della Convenzione e le disposizioni della convenzione hanno prevalenza sulle leggi nazionali), l’e-CMR può essere utilizzata esclusivamente tra i Paesi firmatari del Protocollo e a condizione che il trasporto non attraversi il confine di un Paese non firmatario.

 

Infine, si evidenzia l’art. 5

Articolo 5. Attuazione della lettera di vettura elettronica

  1. Le parti interessate all’esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione, segnatamente per quanto concerne:
    a. il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura elettronica alla parte abilitata;
  2. l’assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrità;
  3. il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica può dimostrare che ne è effettivamente il titolare;
  4. il modo in cui è data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo;
  5. le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vettura.

 

Articolo 6. Documenti che completano la lettera di vettura elettronica

  1. Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest’ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo.
  2. I documenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera g e all’articolo 11 della Convenzione possono essere forniti dal mittente al vettore sotto forma di comunicazione elettronica se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto le procedure atte a stabilire una connessione tra questi documenti e la lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo, in modo da garantirne l’integrità.

 

Con riferimento alla prova di avvenuta cessione intracomunitaria, soprattutto quando il trasporto è curato dal cessionario intra Ue, ma anche nelle esportazioni quale prove alternative ammesse al fine di provare l’uscita della merce dalla CE, il CMR firmato a destino svolge un ruolo importante.

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n.117 del 23 aprile 2020 ha fornito chiarimenti sulla documentazione necessaria per dimostrare il trasporto dei beni in altro Stato membro, nel caso in cui il trasporto sia curato dal cessionario comunitario.

In sintesi nella risposta, che tiene conto delle modifiche apportate dal nuovo art.45-bis del Regolamento UE n.282/2011 alla disciplina delle prove documentali relative al trasporto di beni oggetto di una cessione intracomunitaria, viene precisato che in una cessione intracomunitaria di beni ceduti con clausola franco fabbrica (trasporto a cura dell’acquirente), possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione i seguenti documenti:

  • la fattura di vendita;
  • il documento di trasporto (CMR) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato UE);
  • il documento bancario di pagamento;
  • la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione;
  • gli elenchi Intrastat.

 

La e-CMR rappresenta una rivoluzione nel processo di gestione amministrativa della documentazione probatoria.

Grazie a tale norma sarà invece possibile per gli operatori disporre di un documento autoconsistente che risulta pertanto valida prova di avvenuta cessione ai sensi del Reg. UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, superando così le difficoltà che gli operatori incontrano nel recupero del CMR cartaceo firmato a destino, ad esempio come su esposto per il tramite dei messaggi informatici “DesAdv – Despatch Advice e RecAdv- Receipt Advice”.

Dipenderà adesso dagli operatori logistici ed economici promuovere ed assicurare l’utilizzo della e-Cmr, sviluppando modelli contrattuali atti alla concreta implementazione di questa importante novità.