La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) stabilisce una serie di esimenti in favore del vettore qualora effettui un ritardo nella consegna della merce rispetto alla data prevista (concordata o meno).
In particolare, l’art. 17 prevede che “il vettore è esonerato dalla responsabilità per ritardo (tra le altre ipotesi) se la perdita, l’avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare”.
Ciò che interessa nell’analisi che si sta svolgendo sono le circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
Rispetto a tali circostanze, infatti, risulta interessante comprendere e valutare se i ritardi nella consegna derivanti dall’entrata in vigore della Brexit (in particolare in questo periodo transitorio) possono ritenersi non evitabili e non ovviabili.
Vediamo, quindi, se tali ritardi possono entrare nel novero di quegli eventi futuri ed incerti che, per analogia, sono i medesimi fondanti le cause della forza maggiore.
Abbiamo visto, a tal proposito, che a seguito dell’esplosione della pandemia Covid-19 si è fatto largo uso della forza maggiore.
Allo stesso modo, tuttavia, nel corso dei mesi successivi, e, in particolare dal momento in cui il Covid-19 è stato dichiarato dall’OMS pandemia mondiale, l’utilizzo della forza maggiore non è stato più possibile in quanto la statuizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto venire meno i presupposti dell’evento futuro e incerto che costituiscono la base della forza maggiore.
Prendendo le mosse da tale principio, dobbiamo analizzare i risvolti dovuti all’entrata in vigore della Brexit per capire se essi possono entrare tra gli eventi non evitabili e non ovviabili.
Naturalmente l’entrata in vigore della Brexit è certamente un evento certo e annunciato da tempo.
Per quanto riguarda i relativi risvolti in particolare in tema di ritardi dei vettori nelle consegne dovute a fermi e ostacoli presenti presso la dogana se, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della stessa potevano certamente entrare nel novero degli elementi imprevedibili (in quanto non si poteva sapere quali risvolti avrebbe avuto l’entrata in vigore della Brexit) oggi, tali eventi non possono più essere considerati tali.
Qualora, quindi, il vettore effettui un ritardo rispetto alla consegna prevista (che sia stata esplicitamente programmata o che non sia stata programmata ma che sia sottoposta a termine ragionevole previsto dalla CMR) in relazione ad un trasporto con destinazione o con partenza dal Regno Unito, l’esonero di responsabilità previsto dall’art. 17 della Convenzione di Ginevra non potrà essere applicato.
Diventa quindi fondamentale, per i vettori controllare con maggiore attenzione la data di consegna (soprattutto se prevista) e calcolare i maggiori tempi necessari per il trasporto da e verso il Regno Unito.
Naturalmente resta in vigore la previsione di cui all’art. 23 in tema di limitazioni rispetto all’indennizzo dovuto in caso di riconosciuta responsabilità del vettore.
In caso di ritardo, infatti, se l’avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il vettore deve corrispondere un’indennità non eccedente il prezzo di trasporto.
Attenzione, tuttavia, alle maggiori indennità previste al comma 6 del medesimo articolo che potrebbero trovare maggiore utilizzo in questa particolare situazione.
Possono, infatti, essere reclamate indennità maggiori e nello specifico pari alla concorrenza dell’ammontare dell’interesse dichiarato quando:
- pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, il mittente dichiara nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite indicato nel paragrafo 3 dell’articolo 23 e, in tale caso, l’ammontare dichiarato sostituisce detto limite;
- pagando un supplemento di prezzo il mittente fissa l’ammontare di un interesse speciale alla riconsegna, in caso di perdita o di avaria e di ritardo sul termine convenuto indicandolo nella lettera di vettura e pagando il supplemento di prezzo convenuto.
In conclusione, la Convenzione di Ginevra resta di importanza fondamentale seppur dal 1.01.2021 è divenuto maggiormente importante verificare le date previste di consegna della merce sia in relazione a contratti in corso per i quali, a ben vedere, si può invocare l’esimente previsto dall’art. 17 della CMR sia in relazione ai contratti in corso di negoziazione o che si andranno a concludere in futuro in relazione ai quali il termine di consegna dovrà tenere necessariamente conto dei ritardi derivanti dalla situazione in corso.
In quest’ultimo caso, infatti, con tutta probabilità l’esonero di responsabilità previsto dalla convenzione non troverebbe applicazione.