La convenzione PEM riveduta, possibilità di cumulo a partire dal 1° gennaio 2025 e nuovi codici TARIC per le prove di origine
Giuseppe De Marinis

Premessa

Numerose sono le richieste di consulenza che riceviamo in tema di origine preferenziale delle merci, di dichiarazione del fornitore relativamente all’origine preferenziale delle merci in relazione agli accordi di libero scambio che l’Unione Europea ha concluso con diversi Stati esteri; nell’ultimo periodo sono altresì cresciute le richieste di supporto nell’audit e successiva istanza di esportatore autorizzato e di esportare registrato REX.

In base al Codice Doganale dell’Unione e provvedimenti attuativi (regolamento (UE) n. 2447/15, art. 62 ed allegati 22-15, 22-16), un fornitore di un certo bene che viene venduto ad un cliente che successivamente esporta il prodotto stesso verso Paesi accordatari con l’UE, oppure lo ingloba in un bene più complesso, anch’esso destinato all’esportazione sulla base delle regole di origine preferenziale, può rilasciare una apposita dichiarazione “c.d. del fornitore”, per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale.

Questa dichiarazione, sottoscritta da un fornitore per spedizioni di merce di origine preferenziale da un Paese UE verso un altro Paese UE o verso un altro acquirente italiano per successiva esportazione in Paese non UE beneficiario di accordi preferenziali (secondo le regole di origine preferenziale), permette a quest’ultimo il rilascio del certificato Eur 1 da parte della dogana del Paese UE di esportazione e può essere emessa per una singola spedizione (Allegato 22-15), oppure dichiarazione in fattura a seconda dei casi ( sotto i 6000 euro o REX – Esportatori registrati o esportatori autorizzati oppure a lungo termine (Allegato 22-16).

L’Eur 1 viene emesso nei casi previsti dai vari accordi di libero scambio. Con il regolamento (UE) n. 989/17 dell’8 giugno 2017, il rilascio della dichiarazione a lungo termine del fornitore (allegato 22-16) viene modificato in modo che una stessa dichiarazione possa coprire sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. Come tale, l’art. 62 del citato regolamento (UE) n. 2447/17, relativamente alla dichiarazione a L/T viene riformulato nel senso che il testo della dichiarazione deve riportare tre date: a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio (il periodo di validità complessiva della dichiarazione a lungo termine non può comunque mai essere superiore a 24 mesi).

Resta altresì impregiudicato l’obbligo per il fornitore di informare immediatamente l’operatore o l’esportatore qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore dovesse non essere più valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite o da fornire. La dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema previsto dall’UE, senza varianti soggettive.

Pertanto l’ipotesi che un fornitore debba affrontare il tema della corretta individuazione dell’origine delle merci è molto elevata data l’interconnessione delle filiere produttive e dal fatto che, o direttamente o indirettamente, il proprio prodotto può essere destinato a Paesi con i quali l’UE ha un accordo commerciale preferenziale. Dall’altra parte le autorità doganali sono tenute ad effettuare controlli sulla correttezza delle dichiarazioni fatte in tema di origine della merce sia preferenziale che non preferenziale (etichettatura delle merci e “made in”).

Con riferimento all’origine preferenziale si evidenzia che:

  • Le merci originarie di determinati Paesi aventi lo status di prodotti originari godono di un trattamento preferenziale;
  • “Trattamento preferenziale” significa che l’operatore paga un dazio più basso di quello normalmente applicato e, in alcuni casi, addirittura nullo;
  • Per ottenere tale beneficio l’operatore deve provare che i beni importati abbiano rispettato la regola di origine espressamente prevista per quel determinato paese e quel dato prodotto.

Per ottenere le previste esenzioni o riduzioni daziarie è necessario, oltre che il puntuale rispetto delle regole stabilite dai regolamenti o dagli accordi, anche la produzione di una valida prova dell’origine preferenziale, atta a comprovare all’atto dello sdoganamento, che i prodotti in questione abbiano tutti i requisiti per essere considerati di origine preferenziale.

L’origine preferenziale è attestata esclusivamente nei modi e nelle forme previste dagli accordi o dal CDU/DAC (S.P.G. e regimi preferenziali autonomi) che possiamo riassumere in:

  • PROVE RILASCIATE DALL’AUTORITA’ DOGANALE ‐ Certificato di circolazione EUR 1 e EUR‐MED ‐ Certificato di origine FORM A (SPG) oggi sostituito dal sistema degli esportatori registrati REX .
  • PROVE DALL’ ESPORTATORE ‐ Dichiarazione su fattura.

La Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR‐MED e A.TR., prevede, sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale che:

 

 

Obiettivi e descrizione della zona paneuromediterranea.

L’obiettivo della zona paneuromediterranea è quello di promuovere l’integrazione economica di tutte le Parti contraenti attraverso il commercio.

A tal fine, norme di origine e di cumulo identiche sono state progressivamente integrate negli accordi di libero scambio tra le Parti contraenti della zona.

Sono Parti contraenti della Zona paneuromediterranea:

    • l’Unione europea (UE) di 27 Stati membri;
    • Turchia
    • l’Associazione europea di libero scambio (EFTA), comprendente Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
    • le Isole Fær Øer;
    • le Parti contraenti firmatarie della dichiarazione di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

 

Funzionamento delle norme di origine e del cumulo nella zona paneuromediterranea.

Nel contesto di una relazione preferenziale conclusa dall’UE, le merci possono acquisire l’origine preferenziale e quindi beneficiare di dazi doganali ridotti o nulli sulle importazioni, a condizione che siano conformi alle norme di origine applicabili in tale contesto e siano accompagnate da una prova di origine valida.

Negli scambi internazionali è possibile definire l’origine delle merci come la “nazionalità economica” delle stesse. Le norme per l’acquisizione dell’origine preferenziale sono specifiche per ciascuna relazione preferenziale.

Per determinare l’origine preferenziale delle merci è necessario prendere in considerazione la trasformazione effettuata nella Parte contraente in cui è stato ottenuto il prodotto finito. In particolare, i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione devono soddisfare il criterio di trasformazione sufficiente stabilito nell’accordo.

 

Le norme rivedute, semplificate e più adattate agli sviluppi economici, commerciali e tecnologici, sono state adottate il 7 dicembre 2023 tramite la Decisione 1/2023 del Comitato misto PEM ed entrate in vigore il 1° gennaio 2025. Tuttavia, già a partire da dicembre 2023 le Parti che lo desideravano potevano già applicare tali norme utilizzando le cosiddette “regole transitorie”.

Da un lato, diversi accordi bilaterali che hanno introdotto le regole transitorie a partire dal 1° settembre 2021 prevedono un “collegamento dinamico”, ovvero un semplice riferimento al testo della Convenzione PEM così come presente in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che consentirà di volta in volta l’applicazione dell’ultima versione emendata e aggiornata della stessa.

Dall’altro, l’Unione Europea sta procedendo all’aggiornamento di tutti i rimanenti accordi bilaterali per includervi tale collegamento dinamico e di conseguenza evitare che vi siano intralci all’applicazione del cumulo, in presenza di una sola Convenzione PEM riveduta che è divenuta applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

Per gli scambi commerciali con Parti contraenti che, in questa fase, non hanno ancora adottato le regole transitorie, si applicano solo le norme previste nei relativi accordi bilaterali (Es. Israele).

Applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione 

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la versione aggiornata della Convenzione paneuromediterranea (“Convenzione PEM riveduta”).

L’Agenzia delle dogane, con l’avviso pubblicato il 19/12/2024 ha fornito le istruzioni operative da utilizzare nel corso del 2025.

 

ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE PEM RIVEDUTA

 

L’effettiva applicazione della Convenzione PEM riveduta tra i partner è subordinata all’introduzione di un riferimento alla convenzione modificata da ultimo e pubblicata nei loro accordi bilaterali (collegamento dinamico), nonché alla effettiva ratifica della Convenzione PEM riveduta e dell’aggiornamento dei relativi accordi bilaterali tramite le procedure interne delle parti contraenti.

Per sapere se la Convenzione PEM riveduta sia applicabile in concreto alle operazioni con un partner commerciale, occorre innanzitutto verificare che nel relativo accordo bilaterale sia presente una dicitura del tipo: “Ai fini dell’applicazione dell’accordo si applicano l’appendice I e le disposizioni pertinenti dell’appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.” .

Oltre a ciò, occorre che il partner commerciale abbia completato le proprie procedure interne di ratifica e abbia al riguardo effettuato una notifica ai competenti Servizi della Commissione europea.

Al fine di avere un quadro completo ed aggiornato sull’applicabilità delle regole di origine e le possibilità di cumulo con i diversi partner commerciali, si raccomanda agli operatori di fare riferimento alla “matrice”, versione aggiornata pubblicata il 2024 (C/2024/7561- Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione.)

A scopi meramente informativi, gli operatori possono sin da ora consultare la versione in anteprima pubblicata sul portale della Commissione europea. In attesa dell’aggiornamento degli accordi e dei relativi procedimenti di ratifica, le norme di origine applicabili nelle operazioni con i partner saranno quelle contenute nei protocolli bilaterali (la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM), laddove tale applicazione sia confermata nella suddetta matrice.

 

  1. Misure transitorie per garantire l’applicabilità della Convenzione PEM fino al 31 dicembre 2025 e la permeabilità tra i due insiemi di regole di origine.

 

In ragione di quanto precedentemente dettagliato, a partire dal 1º gennaio 2025 alcuni partner applicheranno la Convenzione PEM riveduta, mentre altri continueranno ad applicare la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM, con eventuali modifiche delle possibilità di cumulo diagonale che incidono sui flussi commerciali nella zona PEM. Al fine di evitare che una transizione non simultanea verso la Convenzione PEM riveduta porti ad una situazione meno favorevole rispetto al quadro giuridico precedente, il Comitato misto PEM ha adottato, con Decisione n.2/2024 del 12 dicembre 2024, alcune misure transitorie relative all’applicazione della Convenzione PEM per un periodo di un anno, dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Il principale effetto delle misure transitorie è quello di garantire la possibilità di applicare parallelamente le regole della Convenzione PEM e quelle della Convenzione PEM riveduta. Ciò consentirà di preservare i flussi commerciali sulla base delle possibilità di cumulo esistenti prima del 1º gennaio 2025.

Gli operatori economici avranno la possibilità di scegliere tra le due serie di norme applicabili, in funzione delle loro catene di approvvigionamento. Le misure transitorie garantiscono inoltre il principio della permeabilità tra i due insiemi di regole di origine. Ciò significa che le merci considerate originarie ai sensi della Convenzione PEM possono essere considerate originarie anche ai sensi della Convenzione PEM riveduta ai fini del cumulo, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Questo nuovo contesto garantisce flessibilità degli operatori economici, riproponendo la prassi già consolidatasi con l’applicazione parallela – a partire dal 1º settembre 2021 – delle regole transitorie in materia di origine e di quelle della Convenzione PEM.

Con riferimento alle possibilità di cumulo diagonale, il graduale processo di applicazione della Convenzione PEM riveduta e delle suddette misure transitorie porterà quindi all’esistenza di 3 status diversi per le Parti contraenti nel corso del 2025, a seconda del contenuto del protocollo bilaterale con i diversi partner PEM (e la relativa ratifica) e alla finalizzazione o meno delle procedure interne necessarie alla ratifica della Decisione n.2/2024.

 

Al fine di chiarire le conseguenze pratiche di tale complesso quadro giuridico, i competenti Servizi della Commissione Europea hanno rilasciato delle linee guida che illustrano l’applicazione della nuova normativa con esempi pratici e indicazioni sulle prove dell’origine utilizzabili. In attesa delle rispettive pubblicazioni ufficiali, si prega pertanto di fare riferimento ai suddetti documenti, così come presenti sul portale della Commissione europea insieme ad ulteriori informazioni, che verranno successivamente integrate anche nel sito istituzionale ADM5.

 

  1. 3. Prove di origine rilasciate ai sensi della Convenzione PEM riveduta dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 e nuovi codici TARIC.

 

L’articolo 42, paragrafo 9, introdotto nella Convenzione PEM riveduta dalla suddetta Decisione 2/2024, prevede quanto segue: “I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati conformemente alla presente appendice recano, nella casella 7, la dicitura “REVISED RULES” in inglese. Tale dicitura è aggiunta anche alla fine del testo della dichiarazione di origine redatta conformemente alla presente appendice. Tale dicitura è inclusa nelle prove dell’origine fino al 31 dicembre 2025.”

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie, sono stati creati due nuovi codici documento nella TARIC, che diventeranno applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025: U078 = Certificato di circolazione EUR. 1 recante la seguente indicazione in inglese nella casella 7: “REVISED RULES” U079 = Dichiarazione di origine recante la seguente voce in inglese dopo il testo della dichiarazione: “REVISED RULES”. Il codice della dichiarazione di origine è utilizzato indipendentemente dall’importo della spedizione o dalla tipologia di esportatore.

 

  1. Utilizzo dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a partire dal 1° gennaio 2025. Lo scorso 12 dicembre, il Comitato misto PEM ha adottato altresì la Decisione n.1/2024, che modificando la Decisione n.1/2023 sostituisce il paragrafo 4, dell’articolo 17, dell’Appendice I della Convenzione PEM riveduta, imponendo l’accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all’importazione, laddove sia garantito il rispetto di alcune condizioni che replicano sostanzialmente quelle previste nella Raccomandazione n. 1/20237.

 

Si segnala, inoltre, che sono stati creati due nuovi codici TARIC: “U078” per la prova di origine, recan-te la dicitura “REVISED RULES”, rilasciata da un esportatore che applica le regole rivedute, e “U079” per la dichiarazione di origine riportante tale dici-tura.

Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito «la convenzione»), le Parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre Parti.

Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le Parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio con tutte le Parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una Parte che non ha concluso accordi con le Parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine.

Ai fini dell’applicazione provvisoria delle norme transitorie introdotte dalla decisione n. 2/2024 del comitato misto applicabili fra due parti contraenti, i materiali originari di un’altra parte contraente in conformità delle norme del 2012 possono essere usati nel cumulo in conformità delle norme del 2023 applicando il principio di permeabilità contemplato all’articolo unico, paragrafo 2, di detta decisione.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE-Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l’Unione Europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine.

 

In conclusione invitiamo tutti gli operatori a verificare le regole (PEM) rivedute in quanto, in alcuni casi, le nuove regole possono essere meno restrittive e, quindi, trovarsi anche nella possibilità di poter dichiarare l’origine preferenziale di un prodotto che secondo le regole precedenti non lo era.

Il nostro Studio è a disposizione per effettuare queste verifiche e fornire supporto consulenziale in materia.