Sin dalla sua entrata in vigore (1 Ottobre 2023) il Regolamento (UE) 2023/956 relativo al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), ha suscitato perplessità e stimolato numerose discussioni in merito all’opportunità di apportare delle modifiche e, soprattutto, di posticipare quantomeno l’entrata in vigore dell’obbligo di pagamento dei certificati CBAM.
È dar tener presente che, fermo restando la permanenza, per tutto il 2025, degli obblighi di dichiarazione trimestrale sulle emissioni previsti dal Reg.2023/956, la Commissione Europea, anche in virtù dei mutati scenari geopolitici, è intervenuta lo scorso 26 febbraio 2025 con il c.d. “Pacchetto Omnibus” che contiene una serie di proposte di deroghe e modifiche relative non soltanto al CBAM, ma anche ad altre norme riguardanti ad esempio le Direttive CSDD e CSRD.
Senza entrare in questa sede nel merito delle proposte di modifica relative a queste ultime, vale la pena sottolineare che, in merito al CBAM, il pacchetto Omnibus prevede una serie di proposte finalizzate a semplificare il meccanismo previsto dal Regolamento CBAM.
In particolare, il pacchetto Omnibus prevede la possibilità di introdurre una soglia pari a 50 tonnellate annue di beni soggetti a CBAM al di sotto della quale non sarebbe previsto né l’obbligo di presentare la dichiarazione CBAM, né di acquisire i relativi certificati. La proposta emerge dai risultati dell’analisi effettuata dai quali si evince che pur esentando tutte le imprese al di sotto di tale soglia (pari a circa il 90% delle imprese), si riuscirebbe comunque a coprire il 99% delle emissioni. Per le imprese sotto soglia infatti la proposta di modifica prevedrebbe soltanto un obbligo di identificazione come “importatori occasionali” al momento della presentazione della dichiarazione doganale e di chiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato soltanto al superamento della soglia.
La proposta di modifiche della Commissione prevede inoltre delle modifiche al Regolamento CBAM tese a semplificare, per tutti coloro che resterebbero nel campo di applicazione CBAM, relative all’autorizzazione, agli obblighi di comunicazione e alla responsabilità finanziaria e soprattutto al calcolo delle emissioni. Aspetto quest’ultimo, che ha mostrato evidenti difficoltà già nella fase delle dichiarazioni trimestrali previste per il periodo transitorio (dal 1° ottobre 2023 al 31 Dicembre 2025), difficoltà dovute sia alla difficoltà di ricevere dati sulle emissioni dai fornitori Extra UE sia alla complessità del calcolo delle emissioni incorporate. Tra le modifiche proposte risulta infatti la possibilità di delegare l’accesso e la presentazione della dichiarazione CBAM a consulenti ambientali specializzati.
Altra modifica di rilevo proposta è quella di eliminare il requisito del Paese di origine, consentendo quindi di richiedere nella Dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM considerando anche il prezzo del carbonio pagato in un Paese terzo diverso da quello di origine.
Altre modifiche rilevanti riguardano la possibilità di spostare la data di presentazione della Dichiarazione CBAM (fissata dal Regolamento al 31 maggio) al 31 Agosto, nonché lo spostamento di un anno dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM (quindi al 2027) fermo restando l’adempimento degli obblighi di natura finanziaria che resterebbe al 2026.
Tuttavia è bene tener presente che il Pacchetto Omnibus rappresenta soltanto una proposta della Commissione Europea che necessita poi di un iter legislativo per poter arrivare effettivamente alle modifiche. A tal proposito si evidenzia che il Consiglio ha già dato parere favorevole lo scorso 26 Marzo mentre il Parlamento Europeo si è espresso il 1 Aprile a favore dell’utilizzo della procedura d’urgenza che dovrebbe notevolmente accelerare l’iter di approvazione delle modifiche proposte dalla Commissione Europea.
Fermo restando quanto detto, il Pacchetto Omnibus non è intervenuto in merito all’obbligo (che resterebbe previsto soltanto per chi supera la soglia) di ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Infatti lo scorso 17 Marzo 2025 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 (che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956). Posto che dal 1° gennaio 2026 solo gli operatori economici in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato potranno importare beni classificati nei codici doganali che rientrano nell’ambito di applicazione dalla normativa CBAM, il nuovo Reg 2025/486, in vigore dal 28 Marzo, definisce in dettaglio le condizioni e le procedure per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, specificando le norme relative alla presentazione delle domande e al processo di autorizzazione.
A tal proposito il Regolamento di esecuzione 2025/486 stabilisce i criteri necessari per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. I requisiti, dettati dall’art. 17 del Reg. 2023/956, sono i seguenti:
- Assenza di violazioni gravi o ripetute: il richiedente non deve aver commesso, nei cinque anni precedenti la domanda, violazioni gravi o ripetute delle normative doganali e fiscali, delle disposizioni sugli abusi di mercato o delle norme stabilite dal Regolamento CBAM e dai relativi atti delegati ed esecutivi. Inoltre, non deve aver riportato condanne definitive per reati gravi legati alla sua attività economica;
- Capacità finanziaria e operativa: il richiedente deve dimostrare di avere le risorse economiche e organizzative necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento CBAM;
- Stabilimento nello Stato membro: l’operatore economico deve avere sede nello Stato membro in cui presenta la domanda;
- Possesso di un codice EORI: il richiedente deve disporre di un codice EORI valido.
Per quanto riguarda l’assenza di violazioni gravi o ripetute il Regolamento di esecuzione specifica che la previsione non si applica soltanto al richiedente (l’impresa), bensì anche ai soggetti interni all’impresa che si occupano di questioni riguardanti il CBAM, ai suoi dirigenti e ai soggetti che esercitano una funzione di controllo. Inoltre non devono esserci state decisioni amministrative o giudiziarie aventi ad oggetto violazioni di normative doganali e fiscali riguardanti il Regolamento CBAM nei tre anni precedenti alla domanda né devono risultare precedenti per reati gravi legati all’attività economica a carico delle persone coinvolte negli ultimi 5 anni.
In merito invece alla valutazione della capacità finanziaria e operativa il Regolamento prevede l’accertamento da parte dell’autorità competente che il soggetto richiedente non sia soggetto a procedure di insolvenza, sia in regola con il pagamento di dazi doganali e/o altre imposte relative all’importazione di merci nonché la verifica della capacità finanziaria del soggetto richiedente e l’idoneità dell’organizzazione amministrativa a gestire gli obblighi previsti dal Regolamento CBAM.
In conclusione si può affermare che, nonostante le intenzioni palesate da parte delle Istituzioni UE di avviare una sorta di rallentamento in merito all’implementazione degli obblighi previsti dal Regolamento CBAM, del quale è una prova la serie di proposte del Pacchetto Omnibus, permane comunque l’intenzione di continuare nell’alveo del percorso tracciato, come dimostrato dall’entrata in vigore dell’ultimo Reg. 2025/486.
Si raccomanda quindi massima attenzione sugli ulteriori sviluppi che interverranno nel prossimo futuro per restare aggiornati sugli effettivi adempimenti a carico delle imprese interessate.