Il D.Lgs n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013, ha previsto alcune modifiche sull’istituto del distacco del lavoratore ponendolo, in particolare, in relazione ai contratti di rete tra imprese ed al principio della codatorialità, intendendosi per codatorialità il caso in cui il rapporto di lavoro intercorra tra un lavoratore e più datori di lavoro contitolari del rapporto di lavoro medesimo.
L’istituto della codatorialità, menzionato, per la prima volta nel D.Lgs sopra descritto, è inteso quale strumento per consentire un utilizzo più flessibile del personale all’interno del contratto di rete e si inserisce, come detto, all’interno della riforma relativa alla figura del distacco del lavoratore.
In particolare, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto o datore per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Vi deve, quindi, essere un interesse qualificato in capo al datore di lavoro distaccante, cosa che la riforma del 2013, favorisce in quanto implica una presunzione dell’interesse del distaccante e presume conseguentemente la legittimità del distacco nel caso in cui tale istituto venga applicato ad un contratto di rete.
Ma vi è di più, la codatorialità, si allinea anche con un altro dei requisiti tipici del distacco e del contratto di rete, ovvero la temporaneità.
L’art. 30 comma a – ter del D.Lgs. 76/2013, infatti, prevede che “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (…) per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Il D.Lgs consente, pertanto, “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Prosegue, poi, la circolare “Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto”.
In conclusione, pertanto, l’istituto della codatorialità, introdotta dal legislatore, quale specifica possibilità per le imprese che prendono parte ad un contrato di rete, presuppone l’utilizzo, da parte dei partecipanti, di uno o più lavoratori, sottoposti alle direttive di uno o più partecipanti alla rete, lasciando a questi ultimi, ogni decisione relativa alle modalità direttive ed agli eventuali regimi di responsabilità.
Naturalmente, tale libertà si scontra, necessariamente, con l’impossibilità di derogare a norme imperative di tutela del lavoratore.
Lo Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners supporta a livello pratico-consulenziale le imprese intenzionate alla costituzione di una rete, attraverso attività di pareristica, con particolare riferimento a tale istituto, e redazione dei relativi contratti.
Ciò al fine di disciplinare e tutelare al meglio, attraverso il contratto di rete le imprese partecipanti alla stessa.