Unione Europea-Corea del Sud: dal 1° luglio applicazione provvisoria dell’Accordo di Libero Scambio
di Giuseppe De Marinis

L’Accordo di Libero Scambio con la Corea, il primo con un paese asiatico, è sicuramente l’accordo più importante mai negoziato dall’Unione Europea per l’eliminazine delle barriere tariffarie.

L’Accordo prevede la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi nonché regole comuni sui problemi legati al commercio tra i due blocchi; già dal primo giorno di applicazione dell’accordo i dazi doganaili sono dello 0% per la grande maggioranza dei prodotti che coprono dal 93% al 94% del commercio nell’UE, mentre la restante parte dei dazi sarà eliminata quasi completamente nel corso di periodi più lunghi di transizione (ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli) fino ad arrivare entro il 2016 ad un’abolizione dei dazi su circa il 97% dei prodotti.

L’entrata in vigore dell’ALS presenta indubbi vantaggi per gli operatori commerciali europei in molti settori, ma saranno le telecomunicazioni, i servizi, l’industria chimica, i settori che maggiormente  beneficeranno dell’Accordo. La Commissione Europea ha stimato che, in virtù dell’Accordo, solo gli esportatori europei di prodotti agricoli e industriali verso la Corea del Sud avranno un risparmio annuo di circa 1,6 miliardi di euro.

La novità principale contenuta nell’Accordo consiste nell’attestazione dell’origine preferenziale delle merci che abbandona il certificato EUR1 e prevede come unica modalità utilizzabile una dichiarazione su fattura. Nello specifico:

  • per spedizioni inferiori a € 6.000 bisognerà riportare in fattura la dichiarazione di origine preferenziale secondo il modello indicato nell’Accordo stesso;

 

  • per spedizioni di importo superiore è necessaria un’autorizzazione doganale che conferisce lo status di “esportatore autorizzato a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura”. Tale autorizzazione è rilasciata, su specifica istanza dell’esportatore, dall’Agenzia delle Dogane della Provincia in cui ha sede legale l’azienda esportatrice, previa verifica delle condizioni richieste per il rilascio della stessa. Una volta presentata l’istanza verrà, infatti, concordata la data del sopralluogo, da effettuarsi con la presenza di uno/due funzionari doganali che si recheranno presso la sede dell’azienda, per verificare la presenza delle condizioni richieste. Al fine di ottenere l’autorizzazione bisogna presentare all’Agenzia delle Dogane (anche in via telematica) la seguente documentazione:
  1. copia della documentazione costituente il “flusso operativo” dei prodotti commercializzati. A tal fine verrà richiesto di scegliere un prodotto che costituisca oggetto di bolletta di esportazione (per il paese indicato nell’istanza: Repubblica di Corea, in questo caso) e di ricostruirne tutto l’iter, dalla fase dell’acquisto delle materie prime sino alla vendita. In particolare, la dogana vorrà avere:

1a) copia dell’ordine di acquisto delle materie prime, e delle relative conferma d’ordine, fattura e ddt;

1b) copia dell’ordine relativo alla vendita del prodotto finito realizzato utilizzando le predette materie prime, e delle relative conferma d’ordine, fattura, ddt e bolletta doganale;

  1. copia dell’elenco delle ditte terziste che operano, se operano, lavorazioni sui prodotti con l’indicazione, anche sommaria, della relativa lavorazione oltre alla indicazione della loro nazionalità;
  2. elenco dei principali fornitori delle materie prime con indicazione della nazionalità;
  3. dichiarazione di origine delle materie prime acquistate (se origine comunitaria);
  4. indicazione sommaria del tipo di lavorazione operata sulle materie prime;
  5. catalogo prodotti (se presente nel sito basta indicare il sito internet);
  6. schede tecniche degli articoli prodotti;
  7. indicazione sommaria dei motivi per cui si sono indicati alcuni paesi con i quali i traffici e le esportazioni non sono frequenti o inesistenti, per esempio: Egitto, Macedonia, Serbia, Albania e Bosnia;
  8. descrizione sommaria dei prodotti commercializzati, con indicazione della nomenclatura combinata di riferimento.
  9. La dogana chiederà anche di conoscere il sistema contabile/gestionale utilizzato dall’esportatore.

Effettuato il controllo e conclusosi il procedimento con esito positivo, (durata media: 2 mesi) l’Agenzia delle Dogane rilascerà un apposito numero di autorizzazione che dovrà essere riportato nelle fatture di esportazione verso la Corea all’interno della dichiarazione di origine preferenziale;

 

  • in assenza di “frequenza” delle esportazioni verso la Corea si potrà usufruire di una applicazione provvisoria purché gli operatori nazionali offrano garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal protocollo di origine dell’accordo di libero scambio.

 

E’ comunque possibile esportare senza autorizzazione, ma in questo caso non si potrà beneficiare delle riduzioni o esenzioni previste dall’Accordo.

L’accordo, poi, prevede una clausola di salvaguardia che mira a proteggere i settori industriali europei più svantaggiati (come ad esempio l’industria automobilistica e quella tessile), prevedendo la possibilità di sospendere le ulteriori riduzioni dei dazi doganali o di ripristinare i dazi ai livelli precedenti l’intesa, qualora le esportazioni coreane superino certi limiti, causando o minacciando un grave pregiudizio ai produttori europei. A tal fine, specifiche misure di sorveglianza verranno attivate dalla Commissione qualora, in relazione soprattutto ai settori più sensibili, dovessero verificarsi aumenti abnormi delle importazioni concentrate in uno o più Stati membri dell’UE.